CCNL Metalmeccanico-Impresa: periodo di prova
Salve ragassuoli, due giorni fa ho firmato il mio primo contratto a tempo indeterminato ( ricchi 1050€/mese, 5o livello ) ma spero di firmarne un'altro a breve con un'altra società ( classici giochini che capitano quando ci sono delle gare d'appalto ).
Per farla breve, ho un periodo di prova di 3 mesi e da quanto leggo nel CCNL, durante il periodo di prova l'impiegato e il datore di lavoro non hanno particolari obblighi riguardo il tempo di preavviso. È ancora così, confermate?
Grassie. :)
Citazione:
Norme valide per i dipendenti con qualifica impiegatizia
Art. 4 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nella 6a e 7a categoria e a tre mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nelle altre categorie professionali.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:
a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa attività.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al secondo comma i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 della Disciplina generale, Sezione terza, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore della presente Parte terza sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore di cui alla presente Parte terza diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nella 6a e 7a categoria professionale, o durante il primo mese nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nelle altre categorie professionali.
In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Re: CCNL Metalmeccanico-Impresa: periodo di prova
Te lo confermo io, e vale in generale per tutti i CCNL.
In teoria non c'è neanche obbligo di motivazione. Della serie: "è una decisione unilaterale, non serve che tu sia d'accordo oppure no, è così e basta" ;)
Re: CCNL Metalmeccanico-Impresa: periodo di prova
Citazione:
Originariamente Scritto da
jackcarver
Te lo confermo io, e vale in generale per tutti i CCNL.
In teoria non c'è neanche obbligo di motivazione. Della serie: "è una decisione unilaterale, non serve che tu sia d'accordo oppure no, è così e basta" ;)
Spero di dirglielo a breve, anche perché dall'altra parte mi ritroverei a firmare un contratto commercio da 21m€/anno più 250€ di diaria. :asd:
Re: CCNL Metalmeccanico-Impresa: periodo di prova
Citazione:
Originariamente Scritto da
Sticky©
...contratto commercio da 21m€/anno più 250€ di diaria. :asd:
Sticky sta per STICAZZI, vero???
:asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd:
Re: CCNL Metalmeccanico-Impresa: periodo di prova
Citazione:
Originariamente Scritto da
jackcarver
Sticky sta per STICAZZI, vero???
:asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd:
Parlo di 21 mila euro lordi, eh?
Per 14 mensilità stiamo sui 1100 netti. :asd:
Comunque diciamo che in parte sta per sti cazzi ( come si intende a Roma, però ). :P