Citazione:
TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
Capo I DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.72.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.13, comma 1)
Attività illecite
É vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. É altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.
É consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Art.73.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.14, comma 1)
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, é punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, é punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
Se il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena é aumentata.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art.74.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione é punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena é aumentata se il numero degli associati é di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione é armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena é aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione é costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo . comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti é richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Art.75.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.15, commi 1, 2 e 3)
Sanzioni amministrative
Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78, é sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa é il prefetto del luogo ove é stato commesso il fatto.
Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.
Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto é assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
Se l'interessato é persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.
Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.
Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'Art.76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'Art.76.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.
Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo é delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;
previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno é autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), é determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
Art.76.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, comma 1)
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza
Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'Art.75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo é sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'Art.14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso Art.14, ad una o più delle seguenti misure:
divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla . settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'Art.47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'Art.11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
Se il provvedimento riguarda un minore, é comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
Competente a irrogare la sanzione é il pretore del luogo in cui é stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Art.666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'Art.122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
Se l'interessato si é sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non é iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso é fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
Art.77.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, comma 1)
Abbandono di siringhe
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art.78.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze
Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:
le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;
i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.
Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
Art.79.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'Art.14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso Art.14.
Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito con le stesse pene previste nel comma 1.
La pena é aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio é aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Art.80.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.18, comma 1)
Aggravanti specifiche
Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'Art.112 del codice penale;
per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
se il fatto é stato commesso da persona armata o travisata;
se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
se l'offerta o la cessione é finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
se l'offerta o la cessione é effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena é di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art.73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'Art.112 del codice penale.
Le sanzioni previste dall'Art.76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2.
Art.81.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Art.82.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena é aumentata se il fatto é commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena é altresì aumentata se il fatto é commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
La pena é raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'Art.14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Art.83.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.77)
Prescrizioni abusive
Le pene previste dall'Art.73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Art.84.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.21, comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'Art.14, anche se effettuata in modo indiretto, é vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
Il contravventore é punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'Art.82.
Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'Art.127.
Art.85.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.22, comma 1)
Pene accessorie
Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'Art.12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
Art.86.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'Art.382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'Art.73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.