Monopolizzo per un attimo la parte "Lavoro" di questo forum e segnalo, ad uso e consumo di tutti gli utenti che possano essere interessati in qualità di lavoratori coinvolti, un'importante novità nei rapporti di lavoro, in vigore dal 5 marzo di quest'anno: si tratta della nuova procedura per dare le DIMISSIONI VOLONTARIE.
Faccio chiarezza: fino a poco tempo fa (e potrebbe esservi capitato) il datore di lavoro assumeva il dipendente e gli faceva firmare subito la lettera di dimissioni lasciando la data in bianco. Con questo stratagemma molto infido e permettetemi un po' strunz, al boss bastava inserire la data in un qualunque momento del rapporto di lavoro e mandare a casa il dipendente in virtù della firma che il poveretto, ignaro, aveva messo sul foglio il giorno dell'assunzione. Erano le c.d. dimissioni in bianco, fenomeno molto più diffuso di quanto si pensi.
Ora c'è una legge che sembra aver messo un freno a questa bastardata (mariiiii come mi sto esponendo...) ed è la legge 188/2007 entrata in vigore il 5 marzo scorso.
Questa legge dice che chi intende dimettersi deve compilare un apposito modello e inviarlo per via telematica. Se non si usa solo ed esclusivamente questo modulo le dimissioni non sono valide, occhio a non dimenticare questa cosa.
Che cosa bisogna fare in concreto?
Bisogna rivolgersi ad uno dei soggetti che la suddetta legge definisce "abilitato": il Comune, il Centro per l'Impiego, la Direzione Provinciale del Lavoro, la Direzione Regionale del Lavoro. A questi soggetti (in alcune zone d'Italia possono essersi attivati anche Sindacati e Patronati) bisogna chiedere di compilare e inviare telematicamente il Modulo per le Dimissioni Volontarie (MDV). Il modulo lo trovate qui:
http://www.lavoro.gov.it/mdv
Se guardate, si compone di 5 sezioni. Le prime 4 sono di competenza del lavoratore e contengono i suoi dati, i dati dell'azienda, il tipo di rapporto di lavoro, il motivo delle dimissioni e la data di decorrenza delle stesse. Nello stabilire la data di decorrenza delle dimissioni (cioè il giorno a partire dal quale starete a casa a guardare Mac Gyver invece che andare a lavorare) dovete rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto, mi raccomando. Se non lo fate dovete pagare, quindi fatelo e basta.
La sezione n. 5 la compila l'intermediario a cui vi sarete rivolti. Questo soggetto non è tenuto a mettere bocca sulle vostre dimissioni, deve solo aiutarvi a rispettare la procedura, quindi se vi chiedono cose strane potete guardarli male. Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato, gli viene attribuito un codice unico e quindi una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modello unitamente ai dati di invio che permettono la non contraffabilità.
Ora la parte più importante.
Dalla data di emissione di questa ricevuta il lavoratore ha 15 giorni di tempo per presentare il modulo compilato e stampato insieme alla ricevuta stessa. Mi raccomando consegnate entrambe entro 15 giorni o le vostre dimissioni saranno nulle e dovrete ricominciare tutto da capo.
Qualunque altra procedura diversa da quella che vi ho descritto non è valida.
Altra cosa da ricordare: tutta questa procedura non va seguita nei seguenti casi:
- quando venite licenziati;
- quando risolvete consensualmente il vostro rapporto di lavoro, cioè come quando ci si lascia di comune accordo dopo una storia, con la differenza che nel lavoro potete anche strappare qualche soldino al vostro capo per levarvi dalle scatole;
- quando vi dimettete durante il periodo di prova: mettiamo che duri 10 giorni e voi dopo 3 vi rendete conto che non fa per voi;
- quando vi dimettete per giusta causa: siete stati picchiati o pesantemente insultati dal vostro capo, oppure non vi vuole pagare lo stipendio o non vi vuole versare i contributi;
- quando andate in pensione ( ); no comunque è vero, i novelli pensionati non devono seguire questa procedura.
- se vi siete dimessi prima del 5 marzo 2008: non commettete l'errore di ritornare al lavoro solo per dimettervi di nuovo utilizzando questa procedura. Non siete credibili
Un'ultima cosa: quali sono i rapporti di lavoro interessati da questa nuova legge? Praticamente tutti. Tempo determinato, indeterminato, apprendisti, co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione, soci di cooperative.
Prevedendo che la cosa lasci qualche dubbio o incertezza, o se magari volete farmi sapere che non ve ne frega una cippa di niente, resto in attesa di eventuali domande.
CIAO!