Norme valide per i dipendenti con qualifica impiegatizia
Art. 4 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nella 6a e 7a categoria e a tre mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nelle altre categorie professionali.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:
a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa attività.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al secondo comma i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 della Disciplina generale, Sezione terza, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore della presente Parte terza sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore di cui alla presente Parte terza diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nella 6a e 7a categoria professionale, o durante il primo mese nel caso del lavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nelle altre categorie professionali.
In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.