11.
Tipologia delle spese elettorali.1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli
organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere
sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra
operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli
oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo
delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di
riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari,
convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti
pubblicitari di valore vile di uso corrente.
12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o
per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni
dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna
elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è
istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in
servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3.
I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto
e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei
mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera
motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce
direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti
del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la
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