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Discussione: La giustizia in Italia

  1. #101

    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Nel caso di Tizio Caio e Sempronio ipotizzavo che le indagini mi avessero portato a Tizio e che esso fosse in carcere perchè... perchè c'era motivo che ci stesse: pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento, boh


    sul "dopo" anche io penso che ci siano troppe misure premiali, anche se ritengo che la certezza della pena, più che l'entità della pena, faccia la differenza.

    In fondo a me basterebbe che tutti i reati avessero pena nel massimo di almeno 5 anni, così si può intercettare
    non parlo soltanto di iniziare le intercettazioni ma anche del fatto che sempre, una volta che le inizi per un motivo, vengon fuori altre magagne. E a volte non le puoi utilizzare.

    Il discorso della certezza della pena è importante.
    Per esempio, volevo fare una osservazione a una cosa detta da ale.
    Lui diceva che si usano poco i riti alternativi al dibattimento.
    Sono d'accordo.
    Ma in realtà non mi sembra sia dovuto ad un problema dei PM. O del codice.
    Loro, i PM, di solito son ben felici se uno vuole patteggiare. Hanno tanti procedimenti, se uno patteggia chiudono anche loro e si sgravano di una serie di rotture.
    E comunque non è che possono opporsi, certo devono trovare un accordo, ma vabbè.
    O sennò uno può andare in abbreviato, anche lì è sua scelta...
    Invece no.
    Il problema è che c'è la gente imputata che non vuole patteggiare, o altro.
    Eppure poi molta di questa gente viene condannata, la maggior parte...
    Perché lo fanno?
    Non vedo altra spiegazione che la percezione, che queste persone probabilmente hanno, che riusciranno a spuntarla con qualche trucco o cavillo o con la prescrizione.
    percezione che solo in parte è veritiera, purtroppo per loro: scoprono tardi che se non ti chiami per esempio ********** non è tanto facile mandare in vacca tutto il processo, anche se magari qualcosa si prescrive.

    e ancora.
    certezza vs. durata.
    penso che per molti reati la durata sia relativamente poco importante.
    prendi un ladro.
    per te è un ladro;
    per lui, il suo lavoro è rubare.
    se lo arresti non fai altro che... mandarlo in ferie forzate.
    una volta fuori... ritornerà a fare il ladro!
    quindi o lo tieni in galera a vita; o lo rieduchi, gli insegni un altro lavoro e lo convinci a farlo; oppure beh, allungare la pena lo terrà lontano dai furti un po' di più fra una serie di furti e l'altra, ma non credo che cambi molto...

  2. #102

    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    ultima cosa, se io scrivessi il CPP non farei nessuna di quelle cose che dici tu.

    a me il cpp così com'è piace abbastanza, l'unica cosa che trovo davvero insensata è l'esagerazione del principio dell'oralità del dibattimento.

    capisco che sia nata per evitare che venissero fabbricate prove a tavolino, ma così non ha senso. tempo e soldi sprecati.

    diminuirei i casi di arresto obbligatorio in flagranza, darei la possibilità di ritardare certi atti come la denuncia di un fermato in certi casi, perchè a volte può essere utile non dare troppo nell'occhio


    aumenterei lo spettro dei reati per cui si può intercettare --ma questo si può fare anche aumentando la pena massima, volendo. anzi... vorrei

    piuttosto cambierei il cp, accorpando alcuni reati, aggravandone altri.



    non farei come dici tu perchè so che una confessione estorta non vale niente.
    anche io confesserei se venissi imprigionato e picchiato... confesserei anche cose non fatte!
    non ci vuole un genio per capirlo, non mi capacito di come lo si sia fatto per migliaia di anni ci arriva anche uno stupido
    inoltre, le percosse e le lesioni sono un reato, e non si può certo introdurre una causa di giustificazione "di polizia". e noi dobbiamo dare il buon esempio!!!

  3. #103
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da caesarx Visualizza Messaggio
    2) Sburocratizzazione.
    UNA notifica tramite P.E.C. al difensore delegato, punto.
    La validità della P.E.C non può prescindere dalla presenza di una casella P.E.C. sia in uscita che in entrata. Il che vuol dire che una emal inviata via P.E.C. ad una casella di posta normale non ha nessun valore. Con queste premesse e considerando il panorama telefonico italiano, obbligare tutti gli avvocati italiani ad avere una casella P.E.C. già lo vedo difficile, se poi immagino i costi che lo Stato riuscirebbe a tirare fuori per dotare esso stesso dello stesso sistema, francamente rabbrividisco.

  4. #104
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Tutte le amministrazioni dello stato sono già dotate di P.E.C.


    http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

    Gli avvocati, si organizzino (semicit.).

  5. #105
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da caesarx Visualizza Messaggio
    Tutte le amministrazioni dello stato sono già dotate di P.E.C.
    Sarei curioso di sapere quanto pagano per il servizio.

  6. #106
    Suprema Borga Imperiale L'avatar di caesarx
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Nè tu nè io lo vogliamo sapere...

  7. #107
    Frappo
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    mi risulta che anche le imprese, grandi o piccole che siano (anche individuali) abbiano l'obbligo di PEC

  8. #108
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Infatti, è obbligatoria. pure quei poco informatizzati dello studio medici sono riusciti a crearsele e farsele verificare (in tempi biblici)

    Citazione Originariamente Scritto da Sarpedon Visualizza Messaggio
    obbligare tutti gli avvocati italiani ad avere una casella P.E.C. già lo vedo difficile, se poi immagino i costi che lo Stato riuscirebbe a tirare fuori per dotare esso stesso dello stesso sistema, francamente rabbrividisco.

    anche senza premesse, avere una casella pec è differente dal farsene una standard, solo basta essere a un livello poco superiore al rincoglionimento totale per inviare i documenti al provider.
    Senza contare che se un avvocato non è in grado di farsi una pec, che merda di avvocato.

  9. #109
    PinHead81
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    La PEC ce l'ho obbligatoria anche io, sia come libero professionista (per quel poco che ancora fatturo ) che a livello della piccola impresa a conduzione familiare (che è un negozio di 100mq e 3 vetrine, ma comunque la PEC deve averla mah).

  10. #110
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    quanto costa ad un povero cristo privato la PEC?

  11. #111
    PinHead81
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Non è gratis all'INPS/Poste? Se non lo è più, libero te la dà gratis per un anno e da quello successivo paghi sui 25 euro/anno o simile.
    Ultima modifica di PinHead81; 21-10-13 alle 10:43:18

  12. #112
    Chiwaz
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Su Aruba costa 5/6 euro l'anno.

    inviato da mobile, strafalcioni possybily.

  13. #113
    Frappo
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da skywolf Visualizza Messaggio
    quanto costa ad un povero cristo privato la PEC?
    io spendo ca 30€/anno

  14. #114
    Chiwaz
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    A me la dà gratis l'Ordine degli Ingegneri, il che significa che la pago 200 euro l'anno, visto che è l'unica cosa che mi da


    inviato da mobile, strafalcioni possybily.

  15. #115
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    A me la dà gratis l'Ordine degli Ingegneri, il che significa che la pago 200 euro l'anno, visto che è l'unica cosa che mi da


    inviato da mobile, strafalcioni possybily.
    idem l'ordine dei farmacisti. Ma in quel caso il costo è più alto

  16. #116
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Ma quindi basta avere una p.iva senza nemmeno essere iscritti alla camera di commercio per essere obbligati ad avere una PEC?

  17. #117
    PinHead81
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Boh? A me ha imposto di farla l'ordine nazionale cui appartengo

  18. #118
    ale#12
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Ma la pec è già obbligatoria per tutti gli avvocati.

    Nel civile è da un po' che tutte le comunicazioni (i "biglietti di cancelleria") vengono trasmessi solo a mezzo pec, quando gli uffici sono in grado di farlo. Altrimenti si procede a mezzo fax.
    Poi ci sono gli uffici dove non possono fare comunicazioni a mezzo pec (non ho ben capito perchè) e nei casini della "riforma" sono rimasti senza toner per il fax e allora devono fare tutte le comunicazioni a mezzo ufficiali giudiziari, con gran risparmio per le casse dello stato
    Comunque è obbligatorio indicarla negli atti, altrimenti le comunicazioni non arrivano e ci si becca pure una sanzione pecuniaria.

    Non solo


    Di seguito si riproduce l'art. 16 commi da 4 a 10 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 in data 17 dicembre 20124. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e` redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
    5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e` effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita` si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

    Il problema è che per le comunicazioni il meccanismo è relativamente semplice: il cancelliere prepara la comunicazione, la firma digitalmente e la spedisce all'indirizzo pec che il difensore ha indicato negli atti.
    La notifica di un atto civile invece pone una quantità di problemi che chi non è del mestiere sicuramente fa sicuramente fatica a capire
    Per sommi capi la notifica di un atto di citazione cartaceo funziona così
    - l'avv redige l'atto cartaceo e lo sottoscrive
    - a margine o in calce (o anche su un altro foglio, ma deve essere materialmente congiunto, che altrimenti si ruba il lavoro ai notai) si inserisce la procura che viene sottoscritta dal cliente
    - la procura viene autenticata dall'avvocato, che quindi attesta la provenienza della firma
    - l'ufficiale giudiziario notifica a mani, a mezzo posta etc etc una copia dell'atto, che attesta essere conforme all'originale
    - l'u. g. in fondo all'originale dell'atto attesta di aver notificato quel medesimo atto a tizio, in data X etc etc (spetterebbe a loro scrivere la relata ma tocca preparargliele noi)
    - in giudizio l'avvocato produce il suo bell'originale con tutte le relate che dimostrano che l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a tizio, caio e sempronio
    So che sembra complicato, ma lo è meno di quanto si possa pensare.
    E' il digitalizzare tutto 'sto procedimento che diventa decisamente più complesso.
    Come autentico la procura (che normalmente sarà cartacea, dato che il cliente non avrà la possibilità di firmarla digitalmente)? Come la ficco nella pec? La relata come si fa e come si "lega" digitalmente all'originale? Nel giudizio, che per il momento non è ancora telematico, cosa produco? Una stampata fatta in casa?

    Le norme che prevedono la possibilità (che dovrebbe diventare la normalità) di notificare a mezzo esistono da un po', ma fino a poco tempo fa mancavano tutte le norme tecniche per cui restavano del tutto inutili.
    Ora pare (sono rimasto un po' indietro) che queste lacune siano state colmate almeno in parte.
    Se volete farvi del male...
    (è un vademecum per le notifiche in proprio, senza passare dagli ufficiali giudiziari, ma comunque rende l'idea)

    Spoiler:
    Posto che la notifica si esegue allegando l’atto al messaggio di posta elettronica certificata, va chiarito come tale file allegato debba essere formato.La prima possibilità è che l’atto processuale non venga mai stampato fino a notifica avvenuta: è il caso in cui l’avvocato redige l’atto in modalità elettronica e lo sottoscrive con firma digitale. Lo sforzo informatico del legale, tuttavia, sarebbe vanificato da un procura ad litem analogica: pertanto anche la parte dovrebbe predisporre con un file separato la sua procura in forma elettronica, e sottoscriverla con firma digitale in presenza dell’avvocato, affinchè quest’ultimo possa autenticarla e sottoscriverla digitalmente ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD).
    Per il perfezionamento della notifica, dunque, l’avvocato allegherà al messaggio PEC entrambi i documenti informatici, pienamente validi e rilevanti.
    Si tratta, ictu oculi, dell’ipotesi maggiormente preferibile dai più, ma tuttavia allo stato assai remota.

    L’ipotesi più comune, ancora per qualche tempo, sarà dunque quella della notifica telematica della copia informatica di un atto processuale formato su carta, già contenente la procura ad litem, a margine o in calce, autenticata con firma autografa: la copia informatica di un atto analogica è consentita dalla nuova disciplina anche “per immagine”, e cioè anche attraverso una semplice scansione che, sulla copia informatica così generata, non consente il riconoscimento informatico del testo dell’atto, allo stesso modo di una fotografia.
    L’avvocato potrà dunque allegare al messaggio di PEC tale copia informatica, senza necessità di apporre su di essa la sua firma digitale, ma a condizione che ne attesti la conformità all’originale cartaceo nel corpo della relazione di notifica (con le modalità che vedremo meglio in seguito).
    Per l’ipotesi in cui la procura ad litem sia stata rilasciata ed autenticata su foglio separato dall’atto a cui si riferisce, anche per essa, esattamente come per l’atto processuale, il nuovo art. 18 DM n. 44/2011 oggi in commento prevede la possibilità per l’avvocato di estrarne copia informatica, anche per immagine, ed attestarne la conformità nella relazione di notifica.
    Anch’essa, infine – come la suddetta procura in forma elettronica – si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce se viene allegata al messaggio di PEC insieme all’atto da notificare (comma 5 del nuovo art. 18 DM 44/2011).

    Quanto ai formati, in entrambi i casi suesposti (atto processuale informatico ab origine da un lato; copia informatica dell’originale cartaceo dall’altro) i relativi file allegati alla PEC dovranno essere privi di elementi attivi (ad esempio, macro e campi variabili).
    Inoltre, dovranno essere redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia, in esecuzione dell’articolo 34 DM 44/2011, ha reso note il 18 luglio 2011: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .zip, .rar, .arj.

    Come va predisposto il messaggio di PEC?
    Di seguito il contenuto necessario e sufficiente del messaggio di posta elettronica certificata ai fini di una corretta notifica telematica.
    In primis, esso deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″.
    Dovranno essere allegati quanto meno due documenti informatici: oltre all’atto processuale da notificare (nonchè la procura ad litem se separata dall’atto a cui si riferisce) andrà allegata anche la relazione di notificazione, che dunque non va più inserita nel corpo del messaggio di PEC, come prevedeva la vecchia disciplina.

    La relazione di notificazione deve essere dunque redatta su documento informatico separato, ed obbligatoriamente sottoscritta con firma digitale. Questo il suo contenuto essenziale:
    - il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
    - gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
    - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
    - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
    - l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
    - l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;
    - l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento;
    - la già citata attestazione di conformità agli originali cartacei delle copie informatiche allegate alla PEC, a norma dell’articolo 22 comma 2 CAD; sebbene la norma non lo chiarisca, tale attestazione di conformità dovrà riguardare certamente l’atto processuale, ma anche l’eventuale – seppur insolita – procura cartacea separata.

    Per i più appassionati di diritto dell’informatica, si noti che l’attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documenti formati su supporto analogico, ai sensi dall’art. 22 comma 2 CAD, serve a garantire alla copia informatica la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, e richiede la sussistenza di alcune condizioni:
    - che la conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale;
    - che tale dichiarazione sia allegata al documento informatico a cui si riferisce;
    - che sia asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 Cad.
    Se i primi due requisiti erano rispettati già dalla previgente disciplina (ed oggi lo sono ancora, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 6, e dell’art. 3bis comma 5 della legge n. 53 del 1994), il requisito dell’asseverazione, a causa della mancata emanazione delle regole tecniche ivi richiamate, costituì uno degli intoppi principali alla diffusione dell’istituto.
    La norma tecnica in vigore da oggi, invece, supera l’empasse sostituendosi – seppur limitatamente alle notifiche telematiche – alle regole mancanti previste dall’art. 71 Cad, precisando che l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD, si può compiere “inserendo la dichiarazione di conformità nella relazione di notificazione”.

    Quando si perfeziona la notifica?
    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.
    Per il destinatario, invece, essa si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo Dpr.
    A tal proposito, la nuova norma tecnica precisa che tale ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa di cui all’articolo 6 comma 4 del medesimo Dpr, e cioè dovrà essere “completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato”, compresi i file ad esso allegati.
    A nostro avviso, la ricevuta completa rileva soltanto ai fini del corretto deposito in giudizio dell’atto notificato via PEC – come si dirà meglio appresso – e non ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario, per cui ci sembra sufficiente la ricevuta cd. “parziale”.

    Come effettuare il deposito in giudizio?
    Il nuovo art. 9 comma 1-bis si occupa delle ipotesi – allo stato quasi la totalità – in cui il processo non è ancora telematico, e di conseguenza l’atto notificato non potrà essere depositato con modalita’ telematiche.
    L’avvocato in tal caso dovrà compiere l’ennesimo riversamento, questa volta dal digitale all’analogico: deve estrarre copia cartacea(a) del messaggio di posta elettronica certificata, (b) dei suoi allegati, cioè l’atto processuale, l’eventuale procura separata, la relazione di notificazione, (c) della ricevuta di accettazione, (d) e della ricevuta di avvenuta consegna; su tali copie cartacee dovrà attestare la loro conformita’ ai documenti informatici da cui sono state tratte ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del Cad.

    Come anticipato a proposito del perfezionamento della notifica, il nuovo art. 18 delle norme tecniche stabilisce che la ricevuta di avvenuta consegna deve essere quella completa: sarà dunque importante impostare in tal senso il proprio client di PEC.
    L’intento può rinvenirsi in un passo della recentissima sentenza Tar Campania, n. 1756 del 3 aprile 2013, benchè riguardi l’applicazione della vecchia disciplina: “la ricevuta cd. breve di avvenuta consegna non restituisce l’intero allegato (cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all’atto notificato. Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all’originale informatico “in tutte le sue componenti”. … Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato”.
    In conclusione, si tratta di una disciplina certamente complessa, ma forse finalmente esente da lacune e criticità: che sia la volta buona?

  19. #119

    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da CapitanSkywolf Visualizza Messaggio
    Nel caso di Tizio Caio e Sempronio ipotizzavo che le indagini mi avessero portato a Tizio e che esso fosse in carcere perchè... perchè c'era motivo che ci stesse: pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento, boh


    sul "dopo" anche io penso che ci siano troppe misure premiali, anche se ritengo che la certezza della pena, più che l'entità della pena, faccia la differenza.
    Beh, per certezza della pena non s'intende solo l'an, ma anche il quantum


    (Spiegazione per chi non ha fatto diritto: il concetto di certezza della pena non è solo il sapere di essere sicuramente puniti, ma anche il sapere di essere sicuramente puniti e con una pena certa. Dal punto di vista della prevenzione generale - la funzione di deterrenza svolta del diritto penale: non delinqui perché sai di andare in galera, in soldoni - la certezza della pena è un punto importante: anzi, se le pene fossero fisse, dal punto di vista generalpreventivo sarebbe l'optimum (io so che se faccio X sto Y anni in galera). In realtà non sono fisse perché ci sono anche altri fattori importanti e "personali" da considerare oltre alla generalprevenzione, ecco perché ci sono i cosiddetti limiti edittali ("da 3 a 6 anni di reclusione"), le attenuanti eccetera, però il punto è che se i limiti edittali, sommati alle aggravanti/attenuanti, alle misure premiali di diritto penitenziario eccetera producono una forbice eccessivamente ampia, ciò finisce col minare la certezza del diritto, dando una percezione diffusa (e criminogena, direi) che in carcere alla fine ci si sta sempre meno del previsto )

    Ma in realtà non mi sembra sia dovuto ad un problema dei PM. O del codice.
    Loro, i PM, di solito son ben felici se uno vuole patteggiare. Hanno tanti procedimenti, se uno patteggia chiudono anche loro e si sgravano di una serie di rotture.
    E comunque non è che possono opporsi, certo devono trovare un accordo, ma vabbè.
    O sennò uno può andare in abbreviato, anche lì è sua scelta...
    Invece no.
    Il problema è che c'è la gente imputata che non vuole patteggiare, o altro.
    Eppure poi molta di questa gente viene condannata, la maggior parte...
    Perché lo fanno?
    Non vedo altra spiegazione che la percezione, che queste persone probabilmente hanno, che riusciranno a spuntarla con qualche trucco o cavillo o con la prescrizione.
    percezione che solo in parte è veritiera, purtroppo per loro: scoprono tardi che se non ti chiami per esempio ********** non è tanto facile mandare in vacca tutto il processo, anche se magari qualcosa si prescrive.
    Non potrebbero essere mal consigliati dai loro legali?

    certezza vs. durata.
    penso che per molti reati la durata sia relativamente poco importante.
    prendi un ladro.
    per te è un ladro;
    per lui, il suo lavoro è rubare.
    se lo arresti non fai altro che... mandarlo in ferie forzate.
    una volta fuori... ritornerà a fare il ladro!
    quindi o lo tieni in galera a vita; o lo rieduchi, gli insegni un altro lavoro e lo convinci a farlo; oppure beh, allungare la pena lo terrà lontano dai furti un po' di più fra una serie di furti e l'altra, ma non credo che cambi molto...
    Beh, è già qualcosa
    Ultima modifica di Diabolik999; 21-10-13 alle 18:38:40

  20. #120
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    secondo me dovete prima analizzare l'attuale situazione italiana in cui tutto è proebito, ma tutto si fa....

  21. #121
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da NoNickName Visualizza Messaggio
    Ma quindi basta avere una p.iva senza nemmeno essere iscritti alla camera di commercio per essere obbligati ad avere una PEC?
    No, ma se sei un professionista si.

  22. #122
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Non si può non notare l'itagliana logica de "l'essere obbligati" quasi fosse una tortura.

  23. #123
    Il Puppies
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Tra l'altro la procura (e non solo) dovrebbe utilizzare un apposito programma per le comunicazioni con le altre amministrazioni dello stato. Peccato che non sia così, allo stato attuale per l'invio degli atti si utilizza la raccomandata con gran sperpero del denaro dei contribuenti. E l'unico effetto per i probi che tale sistema utilizzano, é un aumento della burocrazia dovendo sia procedere per via telematica, sia per via cartacea.

  24. #124
    PinHead81
    ospite

    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da MCMLXXIX Visualizza Messaggio
    Non si può non notare l'itagliana logica de "l'essere obbligati" quasi fosse una tortura.
    Beh, per il mio negozietto (che della PECE non se ne fa una minchia) è un obbligo con un costo, del tutto superfluo

  25. #125
    Shogun Assoluto L'avatar di skywolf
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    Predefinito Re: La giustizia in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da Diabolik999 Visualizza Messaggio
    Beh, per certezza nella pena non s'intende solo l'an, ma anche il quantum
    hai anche ragione.
    non ho dati per supportare la mia convinzione, ma ho l'impressione che la generica sensazione di "incertezza della pena" riguardi più l'an
    troppi processi che vanno in vacca, o almeno questa è l'immagine restituita dai media...
    però è anche vero che gli stessi media citano in continuazione casi di "tizio ha commesso $crimineOrrendo ed è libero dopo $tempoIrrisorio"
    quindi forse mi sbaglio.


    Non potrebbero essere mal consigliati dai loro legali?
    certo.

    Beh, è già qualcosa
    se aumenti troppo la pena, comunque, aumenti quello che uno è disposto a rischiare per non subirla... e quindi l'audacia e l'eventuale violenza dei malviventi.

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