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  1. #226
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Il Nero Visualizza Messaggio
    Lo chiamo moralismo perchè ci sono una lunghissima serie di cose che danneggiano la nostra salute è che sono accettate solo perchè ormai fanno parte della nostra società, e trovo ipocrita fare distinguo non in base a criteri razionali, ma semplicemente in base a criteri culturali. Vabbè.
    Comunque "disincentivare" e "proibire" sono due concetti completamente differenti, tanto per dire.
    Il fatto che lo Stato si muova nella direzione opposta di quella di concedere sempre maggiori libertà non è una cosa che posso prendere come dato di fatto, anzi vi sono fortemente contrario. E per la droga, e per l'eutanasia, e per mille altre cose che solo adesso mi vengono in mente.
    Io non sono abituato a ragionare per assiomi, per questo, più che un'improvvisa liberalizzazione, proporrei una "sperimentazione", da attuarsi in una zona relativamente ristretta e per un lasso di tempo limitato, da condursi sotto attentissima supervisione, in modo da rendersi conto del reale impatto che un'iniziativa di liberalizzazione può avere.
    Poi si tirano le somme, e se le conseguenze sono negative, ci si mette una croce sopra. Però non dare spazio ad una possibilità del genere è sbagliato, secondo me.
    E non si tratta solo di affermazioni di principio, ma anche e soprattutto di essere pragmatici, come ho già detto. Lo Stato può sbattersi quanto vuole, il fenomeno droghe leggere è tecnicamente impossibile da arginare, anche e soprattutto perchè la stessa popolazione (e a dirla tutta, anche i tutori dell'ordine) non vede più le droghe leggere come una minaccia o qualcosa di fortemente negativo.
    Fare finta di niente:
    1) Non riduce il fenomeno.
    2) Arricchisce la malavita.
    3) Non permette alcun controllo sulle dimensioni del fenomeno.
    4) Non permette alcuna regolamentazione sull'ambito di utilizzo.
    5) Non permette alcun controllo sui reali contenuti della droga.
    6) Espone i giovani al contatto con la malavita, con tutte le conseguenze del caso ("inviti" a provare roba più pesante, "offerte" di "lavoretti" in cambio di "merce" ecc.).
    le tue considerazioni sono sensate. tieni conto però che le questioni culturali non sono affatto secondarie in una società, anzi sono fondamentali, e la razionalità si interseca con esse in modo fitto ed inestricabile. non voglio divagare, ma ci sono un'infinità di atteggiamenti che adottiamo tutti i giorni teoricamente poco razionali (perché girare vestiti a 30°?), ma sensati in questa società oggi

    nel caso di specie, tra l'altro, parliamo di sostanze la cui diffusione è già vietata, quindi si tratterebbe di andare in controtendenza rispetto ai tentativi di contenere l'uso di altre sostanze altrettanto dannose, ma culturalmente più familiari al cittadino

  2. #227
    Il Nonno L'avatar di ILSAGGIO
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    CUT

    Nella fattispecie, ho già segnalato la tua sign per una modifica, poi se ti bannano perchè non sai fare altro che insultare dato il tuo livello culturale (e il tuo reiterato infrangere le regole) questi non sono affari miei. Oppure puoi semplicemente modificartela da te, tanto hai già scassato così tanto le balle ai mod che non ti bannano per pietà, quindi non dargli motivo di altro sbattimento.

  3. #228
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da ILSAGGIO Visualizza Messaggio
    Nella fattispecie, ho già segnalato la tua sign per una modifica, poi se ti bannano perchè non sai fare altro che insultare dato il tuo livello culturale (e il tuo reiterato infrangere le regole) questi non sono affari miei. Oppure puoi semplicemente modificartela da te, tanto hai già scassato così tanto le balle ai mod che non ti bannano per pietà, quindi non dargli motivo di altro sbattimento.

  4. #229
    Shogun Assoluto L'avatar di Glasco
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    le tue considerazioni sono sensate. tieni conto però che le questioni culturali non sono affatto secondarie in una società, anzi sono fondamentali, e la razionalità si interseca con esse in modo fitto ed inestricabile. non voglio divagare, ma ci sono un'infinità di atteggiamenti che adottiamo tutti i giorni teoricamente poco razionali (perché girare vestiti a 30°?), ma sensati in questa società oggi

    nel caso di specie, tra l'altro, parliamo di sostanze la cui diffusione è già vietata, quindi si tratterebbe di andare in controtendenza rispetto ai tentativi di contenere l'uso di altre sostanze altrettanto dannose, ma culturalmente più familiari al cittadino
    Ma una legge o un regolamento dovrebbero avere come principio ispiratore quello della razionalità. Cioè, più che altro me lo augurerei.

    Inoltre occhèi la cultura e la tradizione, ma le cose cambiano, e a volte pure più velocemente delle persone.

  5. #230
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Glasco Visualizza Messaggio
    Ma una legge o un regolamento dovrebbero avere come principio ispiratore quello della razionalità. Cioè, più che altro me lo augurerei.

    Inoltre occhèi la cultura e la tradizione, ma le cose cambiano, e a volte pure più velocemente delle persone.
    certo, la razionalità è il giusto principio ispiratore. quello che intendevo dire è che la razionalità, in una società, non è asettica e slegata dal costume

    vuoi qualche esempio paradossale? oggi se fai B.A.S.E. jumping sei uno sportivo estremo, nel 1600 facendo la stessa cosa saresti stato un mentecatto forse indemoniato. se stamattina tu vai in ufficio in giacca e cravatta è normale, se un cacciatore degli Indios Yagua in Brasile fa la stessa cosa lo prendono per un alieno

  6. #231
    NetmanXP
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Rico_ Visualizza Messaggio
    sto discorso non ha senso, solo perchè il vino fa piu parte della nostra tradizione non vuol dire che faccia meglio delle canne.
    i processi possono essere sopraffini quanto vuoi, ma 2 litri di vino fanno peggio di una canna, tutto sta nel regolarsi
    capito, però il problema rimane...che si fa? legalizzare tutto o illegalizzare tutto???

  7. #232
    Lo Zio L'avatar di nofaxe
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da NetmanXP Visualizza Messaggio
    capito, però il problema rimane...che si fa? legalizzare tutto o illegalizzare tutto???
    beh l'olanda non è che sia una nazione di fattoni.
    Certo c'è il turismo delle droghe perchè solo lì sono di manica un po' più larga, ma non penso che a utrecht ti fermino per venderti cocaina.
    E' una bella arrampicata sugli specchi affermare che è giusto essere liberi di poter bere quanto ci pare cosa ci pare ma non altrettanto fumare perchè non fa parte del nostro bagaglio culturale. La cannabis era molto coltivata in italia per la produzione di corde e vestiti fino al dopoguerra, e l'uso ludico era in voga fin dagli antichi romani
    Ultima modifica di nofaxe; 04-12-06 alle 11:28:47

  8. #233
    Il Nonno L'avatar di ILSAGGIO
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    How to Get a Life
    Cos'è, un libro? Perchè se è un libro dimostra soltanto che evidentemente non sai leggere



    capito, però il problema rimane...che si fa? legalizzare tutto o illegalizzare tutto???

    Secondo me illegalizzare tutto non è praticabile (rischiasi sommossa popolare)

  9. #234
    abaper
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    ha ancora un senso sto topic o è solo la cronologia della storia d'amore tra il saggio e bronson?
    perchè già l'argomento non mi interessa, se spoi devo anche tenerlo sott'occhio...
    facciamo così, al prossimo scambio d'effusioni, chiudo. Ok?

  10. #235
    La Borga L'avatar di Il Nero
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Rispondendo a Top Trumps, sono d'accordo sul fatto che l'uso di alcolici sia in una certa misura radicato nella nostra cultura. PERO' questo discorso di carattere culturale si può invero estendere soltanto ad un gruppo molto limitato di alcolici. Che ci azzecca con la traidizione culturale italiana il Rum, la Tequila, la Vodka, l'Assenzio ? E che ci azzecca ancora la tradizione culturale italiana con le migliaia di pseudo-alcolici che girano tra gli adolescenti ? Ed ancora, gli adolescenti adoperano queste sostanze forse con intento degustativo, o ancora perchè richiamati da qualche ritualismo tradizionale ? Ancora una volta, si tratta di non raccontarsi balle a vicenda. Non mi scaglierò mai contro il bicchiere di bianco o di rosso a tavola, ma non riesco a vedere in alcun modo la differenza tra la bottiglia di vodka e lo spinello, nè da un punto di vista razionale, nè da un punto di vista culturale.

  11. #236
    Il Nonno L'avatar di ILSAGGIO
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da abaper Visualizza Messaggio
    ha ancora un senso sto topic o è solo la cronologia della storia d'amore tra il saggio e bronson?
    perchè già l'argomento non mi interessa, se spoi devo anche tenerlo sott'occhio...
    facciamo così, al prossimo scambio d'effusioni, chiudo. Ok?


    Tanto finita con me flirterebbe con qualcun altro... io lo so, mi tradisce

    Comunque mi sto sforzando di tornare alla normale conversazione come posso, è un topo interessante e sarebbe un peccato chiuderlo

  12. #237
    Banned L'avatar di Charles Manson
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    sei arrivato allo specchio riflesso. io mi sono fermato a sei anni con quella roba, vedo se riesco a recuperarti mio nipotino così continuate a divertirvi



    la marijuana fa male dal primo spinello, comunque l'uso personale è già ammesso. il fatto è che per il geniale ministro Turco è bene averne sempre una quarantina da parte
    l'uso personale NON E' AMMESSO.

    tant'è che se ti beccano due volte con una canna ti levano la patente (anche non hai mai guidato sotto l'effetto di stupefacenti) e il passaporto.

  13. #238
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da ILSAGGIO Visualizza Messaggio
    Cos'è, un libro?
    no, è un consiglio


    Citazione Originariamente Scritto da Il Nero Visualizza Messaggio
    Rispondendo a Top Trumps, sono d'accordo sul fatto che l'uso di alcolici sia in una certa misura radicato nella nostra cultura. PERO' questo discorso di carattere culturale si può invero estendere soltanto ad un gruppo molto limitato di alcolici. Che ci azzecca con la traidizione culturale italiana il Rum, la Tequila, la Vodka, l'Assenzio ? E che ci azzecca ancora la tradizione culturale italiana con le migliaia di pseudo-alcolici che girano tra gli adolescenti ? Ed ancora, gli adolescenti adoperano queste sostanze forse con intento degustativo, o ancora perchè richiamati da qualche ritualismo tradizionale ? Ancora una volta, si tratta di non raccontarsi balle a vicenda. Non mi scaglierò mai contro il bicchiere di bianco o di rosso a tavola, ma non riesco a vedere in alcun modo la differenza tra la bottiglia di vodka e lo spinello, nè da un punto di vista razionale, nè da un punto di vista culturale.
    vorrei farti anch'io una domanda: perché legalizzare le droghe leggere e non tutte le droghe?

  14. #239
    Suprema Borga Imperiale L'avatar di Kivan
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da nofaxe Visualizza Messaggio
    beh l'olanda non è che sia una nazione di fattoni.
    Certo c'è il turismo delle droghe perchè solo lì sono di manica un po' più larga, ma non penso che a utrecht ti fermino per venderti cocaina.
    Io ho campeggiato a utrecht e ti fermavano, la sera, per venderti cocaina.
    Ora torno a lurkare tranquillamente.

  15. #240
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Charles Manson Visualizza Messaggio
    l'uso personale NON E' AMMESSO.

    tant'è che se ti beccano due volte con una canna ti levano la patente (anche non hai mai guidato sotto l'effetto di stupefacenti) e il passaporto.
    è ammesso, ma prevede certe sanzioni, che peraltro sono a discrezione del giudice e possono rimanere soltanto cautelative (quindi revocate se e quando il giudice non ritiene imminente il pericolo di guida in stato di ebbrezza o di fuga)

    peraltro non mi pare che la Turco volesse fare tabula rasa di certe cautele di legge, il suo intento era prima di tutto quello di rivedere le tabelle

  16. #241
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    è ammesso, ma prevede certe sanzioni, che peraltro sono a discrezione del giudice e possono rimanere soltanto cautelative (quindi revocate se e quando il giudice non ritiene imminente il pericolo di guida in stato di ebbrezza o di fuga)

    peraltro non mi pare che la Turco volesse fare tabula rasa di certe cautele di legge, il suo intento era prima di tutto quello di rivedere le tabelle
    non è ammesso, è non sanzionato penalmente.

    bere vino è ammesso. se ti beccano in casa con una bottiglia di nero d'avola mica ti danno la multa.

    col fumo si.

    dal Testo Unico in materia di stupefacenti
    TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
    Capo I DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Art.72.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.13, comma 1)

    Attività illecite

    É vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. É altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.

    É consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

    Art.73.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.14, comma 1)

    Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, é punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

    Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, é punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

    Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

    Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

    Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

    Se il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena é aumentata.

    Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

    Art.74.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)

    Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

    Chi partecipa all'associazione é punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

    La pena é aumentata se il numero degli associati é di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Se l'associazione é armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

    La pena é aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

    Se l'associazione é costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo . comma dell'articolo 416 del codice penale.

    Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

    Quando in leggi e decreti é richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

    Art.75.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.15, commi 1, 2 e 3)

    Sanzioni amministrative

    Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78, é sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa é il prefetto del luogo ove é stato commesso il fatto.

    Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

    Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

    Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto é assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

    Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

    Se l'interessato é persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

    Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

    Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

    Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

    Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'Art.76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

    Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'Art.76.

    L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

    Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo é delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

    previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

    previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno é autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

    previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

    L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), é determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

    Art.76.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, comma 1)

    Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza

    Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'Art.75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo é sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'Art.14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso Art.14, ad una o più delle seguenti misure:

    divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

    obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

    obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

    divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

    sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

    obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla . settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

    sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'Art.47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'Art.11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

    sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

    Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

    Se il provvedimento riguarda un minore, é comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

    Competente a irrogare la sanzione é il pretore del luogo in cui é stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

    Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Art.666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

    Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

    Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'Art.122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

    Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

    Se l'interessato si é sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

    L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

    Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non é iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso é fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

    Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

    Art.77.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, comma 1)

    Abbandono di siringhe

    Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

    Art.78.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.16, commi 1 e 2)

    Quantificazione delle sostanze

    Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

    le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

    le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

    i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

    Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.


    Art.79.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.17, comma 1)

    Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

    Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'Art.14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso Art.14.

    Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope é punito con le stesse pene previste nel comma 1.

    La pena é aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

    Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

    La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

    La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio é aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

    Art.80.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.18, comma 1)

    Aggravanti specifiche

    Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

    nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

    nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'Art.112 del codice penale;

    per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

    se il fatto é stato commesso da persona armata o travisata;

    se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

    se l'offerta o la cessione é finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

    se l'offerta o la cessione é effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

    Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena é di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art.73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

    Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

    Si applica la disposizione del secondo comma dell'Art.112 del codice penale.

    Le sanzioni previste dall'Art.76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2.

    Art.81.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.19, comma 1)

    Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

    Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

    Art.82.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.20, comma 1)

    Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

    Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

    La pena é aumentata se il fatto é commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena é altresì aumentata se il fatto é commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

    La pena é raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

    Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'Art.14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

    Art.83.

    (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.77)

    Prescrizioni abusive

    Le pene previste dall'Art.73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

    Art.84.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.21, comma 1)

    Divieto di propaganda pubblicitaria

    La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'Art.14, anche se effettuata in modo indiretto, é vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

    Il contravventore é punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'Art.82.

    Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'Art.127.

    Art.85.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.22, comma 1)

    Pene accessorie

    Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

    Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'Art.12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

    Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

    Art.86.

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.23, comma 1)

    Espulsione dello straniero condannato

    Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

    Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

    Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'Art.382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'Art.73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
    Ultima modifica di memex; 04-12-06 alle 14:56:29

  17. #242
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da memex Visualizza Messaggio
    non è ammesso, è non sanzionato penalmente.

    bere vino è ammesso. se ti beccano in casa con una bottiglia di nero d'avola mica ti danno la multa.

    col fumo si.
    multa? di quanto? hai mica la legge sotto mano, per favore?

  18. #243
    Banned L'avatar di Charles Manson
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    sanzione amministrativa che scatta la seconda volta che ti beccano.

  19. #244
    Il Nonno L'avatar di memex
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    multa? di quanto? hai mica la legge sotto mano, per favore?
    guarda su

    la multa è in caso di inosservanza delle sanzioni prefettizie, comunque. (in effetti il termine che ho usato era impreciso)
    Ultima modifica di memex; 04-12-06 alle 15:01:00

  20. #245
    Il Nonno L'avatar di ILSAGGIO
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    multa? di quanto? hai mica la legge sotto mano, per favore?
    Credo che sia quella che ha postato dopo ...segue frase d'amore

    Allora il discorso della patente o passaporto lo ricordavo bene, dicevo io che non potevo avere improvvisamente subito un formattone della memoria e che il governo avesse tolto anche le sanzioni amministrative senza che io lo venissi a sapere...
    Ultima modifica di abaper; 04-12-06 alle 15:01:31 Motivo: censurata proposta amorosa

  21. #246
    Banned L'avatar di Top Trumps
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da memex Visualizza Messaggio
    guarda su

    la multa è in caso di inosservanza delle sanzioni prefettizie, comunque. (in effetti il termine che ho usato era impreciso)
    grazie

    insomma, se ti trovano in possesso di sostanze illecite, rischi la sospensione della patente e le altre misure cautelative, e una multa nel caso in cui non osservi le sanzioni prefettizie

    tecnicamente quindi non è ammesso disporne, ma in pratica, il rischio equivale a quello di farsi beccare con un CD masterizzato...

  22. #247
    Il Nonno L'avatar di ILSAGGIO
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio

    tecnicamente quindi non è ammesso disporne, ma in pratica, il rischio equivale a quello di farsi beccare con un CD masterizzato...
    Mi sa che col CD rischi di più... questa è l'Italia, mica un paesino coerente qualunque

  23. #248
    Banned L'avatar di Charles Manson
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    cioè sospensione di patente e del passaporto ti pare niente?

    per due canne dico

  24. #249
    La Borga L'avatar di Il Nero
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    Citazione Originariamente Scritto da Top Trumps Visualizza Messaggio
    vorrei farti anch'io una domanda: perché legalizzare le droghe leggere e non tutte le droghe?
    Questa è una bella domanda.
    Io personalmente sarei addirittura per la liberalizzazione totale (selezione naturale FTW ), PERO' ci sono diversi elementi da considerare:
    1) Non sappiamo quantificare effettivamente l'impatto sociale di una eventuale legalizzazione, per cui IN OGNI CASO ritengo opportuno (come ho già scritto in questo topic) iniziare a legalizzare la cannabis per poi allargare eventualmente il bacino delle droghe consentite, se e solo se si riscontrasse un impatto sociale minimo o addirittura positivo.
    2) Alcune droghe pesanti provocano dipendenza fisica già dopo pochissimo tempo, oppure danni cerebrali permanenti, e non è possibile farne un uso "moderato" (esempio: eroina). Come già detto, in linea di principio per me si potrebbe anche fare, tuttavia ritengo che la legalizzazione di sostanze tanto dannose sarebbe decisamente un passo troppo avventato.
    3) A differenza di quanto avviene per le droghe leggere e la stragrande maggioranza delle droghe "popolari", l'accesso a certi tipi di droghe pesanti (ancora una volta, vedi eroina, ma anche allucinogeni ecc. ecc.) è piuttosto difficile, sono guardate con maggior "diffidenza" dalla maggior parte della popolazione e quindi l'illegalità ha ancora effetto deterrente verso di esse.
    4) Continuando su questa linea, ti rigiro la questione "culturale": le droghe leggere sono ormai (come già detto) un fenomeno abbastanza accettato dalla società, al contrario delle droghe "pesanti".

  25. #250
    Banned L'avatar di Charles Manson
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    Predefinito Re: Decreto Turco, Cannabis a 1gr.

    non so se lo sapete ma un barattolo di bostik è perfettamente legale eppure non ne vedo tanti di sniffatori di colla.

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