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Immagino sia hobby di tutti, in questi giorni, leggersi il secreto urbani
alla noia:
ora, scopro in esso un errore di proporzioni bibliche: le perquisizioni
domiciliari rispetto alla tipologia in esse previste...
Nella prima bozza del decreto, scritta mi sà da gente un attimo più conscia
della rete e del suo funzionamento, si generalizzava reato penale in tutte
le fattispecie, e successive perquisizioni domiciliari.
Ora:
Nel decreto promulgato, la mancanza di scopo di lucro depenalizza totalmente
lo ''scaricamento'' ossia l'uso del ptp, sottoponendolo alla ben nota
sanzione penale.
Ma:
e qui casca l'asino: affinche' il GIP o il magistrato che dir si voglia,
autorizzi tali perquisizioni, esse devono essere finalizzate a un reato
penale -che non c'è- e che per giunta non è previsto.
Quindi: resterebbe la multa... sono un attimo confuso... ma una cosa mi
sento di affermarla (a prescindere):
-in assenza di reato (se non c'è scopo di lucro si parla solo di sanzioni
amministrative) non possono procedere con perquisizioni- e questo vale per
qualsiasi tipo di sanzione, per qualsiasi motivo.
Non so, ma più passa il tempo, e più mi confondo le idee... boh...
La cosa divertente è che per consolidata giurisprudenza, l'evetuale
perquisizione di un domicilio privato fupri dalle norme anche previste
dall'art. 244 cpp, prefigura il reato di violazione di domicilio.
Chiarisco meglio: Il filesharing non è, di suo reato. Per verificare quando
esso possa divenire tale (il caso di chi duplica a scopo di vendita,
insomma) bisogna dare avvio a una serie di attività tali che SOLO difronte
alla GIA' PRECEDENTE CERTEZZA di tale reato, si può procedere con le stesse.
Ergo, se si avesse notizia certa che il signor pincopalla vende quanto
scarica dai circuiti di ptp, si potrebbe procedere con una perquisizione
domiciliare atta a sequestrare il materiale, ma non il contrario: ossia
perquisire la casa del sig. pincopalla per torvare dimostrazione certa che
NON commette reato. Inoltre: e qua andiamo al comico. Se non c'è
prefigurazione di reato penale, non si possono disporre intercettazioni.
In pratica?
In pratica, si può perquisire in caso di reato, ma qui non si prefigura
alcun reato. Si può ''sequestrare'' il materiale, ma il decreto parla di
confisca (assurdo giuridico in fieri).
In pratica, SE ho ragione... mezzo decreto è lettera morta in partenza,
l'altra metà un pastrocchio impossibile da districare.
Di più: ammettendo per mero tuziorismo, che la condotta sia davvero
illecita, come si fa a saperlo se i mezzi atti ad accertarli non sono
ammissibili dato che la medesima condotta fino a prova contraria non è un
reato penale, e per dimostrare che lo è, bisognerebbe commettere un abuso
d'ufficio atto comunque a inficiare qualsiasi prova raccolta?