Art. 4. – Tipologie contrattuali
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
Fermi restando gli accordi aziendali in materia, il contratto di lavoro a tempo determinato e la
somministrazione di lavoro a tempo determinato sono regolati dalla legge salvo quanto previsto alla
successiva lettera A).
Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di dicembre 2008 per dar seguito all’impegno
negoziale assunto con l’accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 riguardante la definizione della disciplina
contrattuale per le attività stagionali, premio di risultato ed informazioni.
Le parti concordano di istituire una Commissione con poteri negoziali su: contratto di Inserimento,
Part-time e Appalti con conclusione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.
A) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro
con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il
diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie
citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga
assistita.
In fase di prima applicazione di quanto previsto dalla presente lettera A):
a) i rapporti a termine e i contratti di somministrazione in corso alla data del 1° gennaio 2008,
continuano fino al termine previsto dai relativi contratti, anche in deroga alle previsioni contrattuali di
cui sopra;
b) i periodi di lavoro già effettuati alla data del 1° gennaio 2008 si computano, insieme ai periodi di
lavoro successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui alle suddette previsioni
contrattuali, decorsi quindici mesi dalla medesima data.