Ci ho pensato anche io ma leggevo in giro che non sono particolarmente affidabili.
Ad ogni modo l'etilometro è un accertamento tecnico irripetibile, il che vi da diritto alla presenza di un avvocato al momento della prova. Se lo chiedete, la polizia è obbligata ad attendere un ragionevole lasso di tempo fino all'arrivo del difensore magari anche un'oretta o due... C'è una sentenza della cassazione ne riporto un estratto
Cassazione penale , sez. IV , 08 maggio 2007 , n. 27736
"alcooltest" costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354 c.p.p., comma 3, cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato;
ai sensi, poi, dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'art. 356 c.p.p." avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.).
Ciò posto, in ogni caso la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, quando la parte vi assiste deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 21 maggio 2004, Defina; Sez. 4^, 25 settembre 2003, Giannandrea
Si ribadisce che è la P.G. a dovervi avvisare della facoltà alla presenza di un difensore, come avviene ad esempio nelle perquisizioni domiciliari.
Nel caso di specie l'imputato non aveva contestato la nullità per tempo ma se l'avesse fatto se la sarebbe cavata per la nullità del verbale.