n italia ce chi rubaa milioni di euru e lo lasciano libero, ce chi ammazza con la< maCCHINE 3 PERSONE ED E UMBRIACO E NN CI FANNO NIENTE, ADESSO SALLLUSTI X UN SUO MODO DI VEDERE DEVE ANDARE IN GALERA , PERO NN E GIUSTO COSI
:bua:
Comunque non ho capito una sega, degli aspetti "tecnici", dato che si legge tutto e il contrario di tutto.
Per dire, se effettivamente gli avevano chiesto 30k euro per rimettere la querela ed ha rifiutato (come ho letto), allora è evidente che ha voluto immolarsi per la causa, ma mi pare strano, sinceramente.
Va bene che non sono pochi, ma per evitarsi il carcere.
Non ho capito nemmeno questo fatto della sospensione.
PS forse merita un topic
26-09-12, 18:33:28
SACRAMEN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da ale#12
:bua:
Comunque non ho capito una sega, degli aspetti "tecnici", dato che si legge tutto e il contrario di tutto.
Per dire, se effettivamente gli avevano chiesto 30k euro per rimettere la querela ed ha rifiutato (come ho letto), allora è evidente che ha voluto immolarsi per la causa, ma mi pare strano, sinceramente.
Va bene che non sono pochi, ma per evitarsi il carcere.
Non ho capito nemmeno questo fatto della sospensione.
PS forse merita un topic
E' ovvio che si è immolato, era un calcio di rigore a porta vuota con il quale smerdare definitivamente la magistratura...
Tanto era sicuro di non andare in carcere, sarebbe stato un precedente devastante. :sisi:
26-09-12, 18:57:00
caesarx
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Io non c'ho capito un razzo.
:nono:
Riassunto per cortesia.
:sisi:
:caffe:
26-09-12, 19:03:14
King Elessar
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
ha commentato zucconi che stare 14 mesi lontano dalla santanchè potrebbe non essere sta pena severissima :asd:
26-09-12, 19:43:18
SACRAMEN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da caesarx
Io non c'ho capito un razzo.
:nono:
Riassunto per cortesia.
:sisi:
:caffe:
In soldoni:
1- Sallusti o chi per esso scrive una minchiata su un giudice (qui su TGM si definirebbe una trollata);
2- Il giudice s'incazza (loro possono, gli altri invece sucano abbestia);
3- Con l'accusa di diffamazione (anche se pur sempre di opinione si tratta) nel 2011 Sallusti viene incriminato ad 1 anno e 2 mesi di carcere e 5000 euros di risarcimento;
4- Sallusti ovviamente va in Appello ma gli viene solamente scontata la pena pecuniaria a 4500 euri al posto di 5000 e mantenuta la pena carceraria da scontare entro un mese dalla deposizione degli atti (evviva la giustizia immediata quando lo si vuole veramente.. :facepalm:);
5- Ovviamente i giudici sono arciconvinti che il vampiro andrà in Cassazione quindi è ovvio che cerchino sul manuale per aumentare il più possibile la pena: più alta è la pena e più daranno il senso di gravità dell'azione di Sallusti...
6- A Sallusti non gli pare vero di dover finire in carcere e diventare un martire del giornalismo dopo aver sucato (come nel punto 2) per anni visto che era servodelpadrone e con un bel "WTF? No, wait..." dice in tutta scioltezza "Ok, vò in carcere e mi dimetto dal Giornale...";
7- Ai giudici invece non par vero di aver incriminato qualcuno per un'opinione manco fossimo ai tempi del crapùn, quindi per evitare l'epic:facepalm: gli sospendono la pena (visto che non aveva precedenti simili) mantenendo però l'accusa;
8- Quindi al prossimo che si offende per qualsiasi cazzata di Sallusti può fargli causa per diffamazione ed in caso di incriminazione non possono nemmeno sospendergli la pena perchè ha già un precedente...
9- Sallusti diventerà voce del giornalismo libbero... :snob:
Edit: 10- Visto il precedente, Berlusconi potrebbe iniziare a querelare un pò di gente per le quintalate di melma che gli sono arrivate a mezzo stampa e tv in 15 anni di politica e anche gli altri potranno finalmente sucare... :D
:facepalm:
26-09-12, 22:51:31
Vitor
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Colpo di scena all’ultimo minuto di Porta a Porta registrato a Roma e in onda in serata su Rai Uno. Stanno già correndo i titoli di coda. Si è parlato del Lazio, dell’Ilva, Vespa introduce l’argomento della condanna di Sallusti. Vespa chiede un’opinione a Vittorio Feltri che critica «tutti i politici di destra e di sinistra che, in sessant’anni, non hanno abrogato una liberticida legge fascista». Ma subito dopo, la principale firma del Giornale rivela l’identità del giornalista che si cela dietro quello pseudonimo, Dreyfus, che con un suo articolo ha portato alla condanna del collega Sallusti: «Bene, avevo sperato che avesse lui il coraggio di farsi avanti. Adesso questo nome voglio farlo io, lo fanno molti. Ma è bene che sia conosciuto da tutti: si tratta di Renato Farina». Non è una rivelazione da poco, visto che il giudice della corte di Cassazione, che ha spalancanto di fronte al direttore del Giornale le porte del carcere, è stato pesantemente influenzato dall’irreferibilità dell’autore del pezzo incriminato. Si spengono le telecamere. Vespa si avvicina a Feltri chiedendogli come mai solo adesso ha scelto di rivelare quell’identità. A questo punto Feltri si arrabbia: «L’ho difeso tutta la vita, speravo che avesse un minimo di coraggio, invece è un vigliacco. Speravo si prendesse le sua responsabilità. Non si è verificata ne’ una cosa ne’ un’altra. È semplicemente un pezzo di merda e Alessandro [Sallusti, ndr] sta pagando con un grandissimo coraggio per una colpa che non è sua» Il paradosso vuole che Farina sia parlamentare eletto nelle liste del Pdl e che probabilmente avrebbe potuto godere, al contrario di Sallusti, dell’immunità parlamentare di fornte alla richiesta di arresto. Feltri se ne va, scuotendo il capo: «Ci sono giornalisti, e poi ci sono gli uomini. Ho difeso per tanto tempo renato. Ho parlato con lui per una ora al telefono dicendogliene di tutti i colori. E’ una delle più grandi delusioni umane della mia vita». Renato Farina per anni ha firmato con uno pseudonimo anche perché è stato radiato dall’ordine in seguito all’inchiesta Abu Ombar in quanto è risultato essere uno dei giornalistiche che ricevevano soldi dal dirigente dei servizi sergreti Pio Pompa.
26-09-12, 22:53:42
alberace
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
di farina leggo dal D1
26-09-12, 22:54:55
Vitor
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
beh che Dreyfus fosse lui era praticamente certo
(tra l'altro, rileggendo il pezzo incriminato, quante cagate :asd: )
26-09-12, 23:20:40
ale#12
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Sacramen domani pubblico un articolo su un quotidiano nazionale in cui mi invento che hai costretto una tredicenne ad abortire, mentre il povero angioletto voleva a tutti i costi crescere il piccolo.
Alla faccia della trollata (e dell'opinione) :asd:
Possiamo discutere sulla sentenza e sulle norme che hanno portato a una pena così dura, ma la condanna ci stava tutta.
Tra parentesi non è che ci volesse chissà quale studio per arrivare a 14 mesi...
26-09-12, 23:25:41
King Elessar
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da SACRAMEN
3- Con l'accusa di diffamazione (anche se pur sempre di opinione si tratta) nel 2011 Sallusti viene incriminato ad 1 anno e 2 mesi di carcere e 5000 euros di risarcimento;
:facepalm:
l'opinione è il fatto che il giudice possa meritare o non meritare la condanna a morte.
la diffamazione è dire che un giudice che ha lasciato la scelta alla 13enne rendendo non necessaria l'opinione paterna, la abbia costretta ad abortire E' una diffamazione. non meritevole dic arcere, ma non si parli di reato d'opinione.
Ovviamente ce l'hanno portato in parlamento, inutile specificare chi.
Lo 007 dei poveri...
27-09-12, 00:04:33
SACRAMEN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da King Elessar
l'opinione è il fatto che il giudice possa meritare o non meritare la condanna a morte.
la diffamazione è dire che un giudice che ha lasciato la scelta alla 13enne rendendo non necessaria l'opinione paterna, la abbia costretta ad abortire E' una diffamazione. non meritevole dic arcere, ma non si parli di reato d'opinione.
Ok.
Adesso spiegatelo anche a chi finora ha fatto i soldi dando del mafioso a qualcuno solo per aumentare la tiratura dei propri libri o giornali e che si appellano alla libertà di stampa o alla satira.
Fatto? Ah no, scusate, stiamo parlando di quelli che non sono servi di nessuno e sono liberi di parlare in barba alla dittatura e alla censura, quelli non devono render conto a nessuno... :facepalm:
Non sto dicendo che Sallusti avesse ragione, infatti l'ho messo proprio al primo punto che aveva scritto una minchiata. :asd: Però, visto che i giudici sono così solerti a farti causa e processarti in tempi record quando vogliono loro, almeno avessero le palle per farti vedere il braccio con il quale hanno scagliato il sasso. Se il tuo giudizio prevede il carcere gli dai il carcere e stop. Pena sospesa? E perchè mai dovresti sospendere una pena? Forse perchè ti sei reso conto di aver fatto una cagata ancor più grande dell'imputato?
E' questo il punto: per me Sallusti lo possono anche mandare in Vietnam dal fastidio che mi da solo a guardarlo. Poteva esserci Travaglio o l'intelliggente di Scalfari al suo posto e la mia reazione sarebbe stata la stessa: schifo totale.
E qui il casino l'hanno fatto i giudici e basta... Bastava una pena pecuniaria di 200000 euro, altro che 30000... Vedi poi come si iniziano ad abbassare i toni nei vari giornali.
In questo modo invece hanno detto chiaro e tondo "Ragazzi, sognatevi di parlar male di noi e vedrete..."
Sempre divertente leggere i commenti di gente che crede che i numeri per quanto riguarda le condanne, in termini di anni di pena o pecunia , i giudici li sparino a caso sulla base dell'umore con cui si svegliano la mattina,o che decidano sulla base del moto degli astri se e quando commutare condanne in anni di carcere in condanne economiche :asd:
27-09-12, 00:51:09
dualismo_2000
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Boh, in effetti il carcere (a prescindere dal fatto che non ci andrà - non per la condizionale che non è stata concessa, altra anomalia colossale - ma per la sospensione dell'esecutività del provvedimento) mi sembra davvero un'enormità.
La detenzione, è vero, è prevista dal codice (da 6 a 36 mesi, quindi alla fine gli è andata anche benino), ma lo è anche la pena pecuniaria. Nel caso specifico, pur essendoci la doppia aggravante della diffusione a mezzo stampa e della diffamazione nei confronti di una figura delle istituzioni, si parla di responsabilità oggettiva, non soggettiva.
Insomma, mi spiace dirlo ma non è peregrino il sospetto che, se invece che a un giudice, la diffamazione fosse stata rivolta a un pistola qualsiasi, la faccenda si sarebbe risolta al limite con un'ammenda, un obbligo di rettifica e bon.
Detto ciò, Sallusti indubbiamente si è voluto immolare per far nascere un'ulteriore polemica di tipo politico. Nel corso degli anni ha avuto un sacco di possibilità, già concordate con la parte lesa peraltro, di evitare il giudizio della Cassazione. Ha voluto portare la cosa alle estreme conseguenze sapendo benissimo che alla fine sarebbe stato colpevole (era già stato condannato nel merito in primo e in secondo grado).
27-09-12, 01:19:49
Chiwaz
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da McHawk
Sempre divertente leggere i commenti di gente che crede che i numeri per quanto riguarda le condanne, in termini di anni di pena o pecunia , i giudici li sparino a caso sulla base dell'umore con cui si svegliano la mattina,o che decidano sulla base del moto degli astri se e quando commutare condanne in anni di carcere in condanne economiche :asd:
Dato che nessun reato prevede un'unica pena in anni di carcere o pecuniaria, ma da tot a tot: si, i giudici assegnano pene secondo di come gli gira.
Guardacaso gli unici giornalisti finiti in galera per diffamazione a mezzo stampa hanno diffamato magistrati.
Comunque, COCILOVO ( :asd: ) non ha rinunciato alle luci della ribalta:
Citazione:
Giuseppe Cocilovo: “Sallusti ha rifiutato l’accordo 20 mila euro da dare in beneficenza”
1 Vote
Giuseppe Cocilovo il giudice che ha querelato Alessandro Sallusti è ospite de La Zanzara, trasmissione radiofonica di radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e Luca Telese che da ieri sostituisce David Parenzo:Sallusti ha rifiutato l’accordo 20 mila euro da dare in beneficenza, per quanto mi riguarda non dico giustizia è stata fatta, non si esprime se è giusto o sbagliato dare 14 mesi di condanna un giornalista e si dice che non si sarbbe mai aspettato di arrivare a questo punto, la colpa è anche di Libero che non ha pubblicato una lettera di scusa.A Telese che gli dice di essere rimasto colpito dalla sua freddezza nell’accogliere la sentenza il giudice dice di aver chiesto la rettifica della notizia, e di aver ottenuto risposta negativa, e solo dopo ha fatto la querela e ha atteso ben 6 anni che questa vicenda si chiarisse, e che libero e le persone interessate non hanno mai detto niente.Continua dicendo che l’unico giornale in Italia che è uscito con questa bufala è Libero (tutta la seconda e tutta la terza pagina), si dice disenteressato dalla fine della vicenda.“Soddisfatto è una parola grossa. L’unica cosa a cui tenevo è che fosse ristabilita la verità dei fatti. Non ho emesso io la sentenza e io sono la persona offesa. Il carcere? Mi attengo alle leggi, non ho opinioni. Di certo una diffamazione deliberata è diventata un attentato alla libertà di stampa. In più Libero non ha mai pubblicato neanche un trafiletto in cui si diceva che la notizia era infondata, uno sbaglio per cui chiedere scusa ai lettori. Io non ho ordinato nessun aborto e il quotidiano non ha pubblicato nulla per ripristinare la mia dignità personale”. “Io la proposta per rimettere la querela l’ho fatta – aggiunge Cocilovo – avevo chiesto 20mila euro da devolvere in beneficenza all’associazione Save the Children ma Sallusti ha rifiutato”.
27-09-12, 06:40:14
SACRAMEN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da McHawk
Sempre divertente leggere i commenti di gente che crede che i numeri per quanto riguarda le condanne, in termini di anni di pena o pecunia , i giudici li sparino a caso sulla base dell'umore con cui si svegliano la mattina,o che decidano sulla base del moto degli astri se e quando commutare condanne in anni di carcere in condanne economiche :asd:
Mah, se prima mi punisci e poi mi dici "Tranquillo, non subirai nessuna pena..." ho la tendenza a pensare che in uno dei 2 momenti hai sbagliato qualcosa... O hai sbagliato nella sentenza o nel fatto della sospensione della pena. Siccome sono un fervido sostenitore dello "scontare la pena", sono convinto che i giudici abbiano agito senza usare il cervello.
So che non è così, so che le pene non vengono stabilite tirando fuori il bigliettino come nella pesca di beneficenza, ma l'immagine finale della vicenda è quella...
27-09-12, 07:10:02
NoNickName
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da Chiwaz
Dato che nessun reato prevede un'unica pena in anni di carcere o pecuniaria, ma da tot a tot: si, i giudici assegnano pene secondo di come gli gira.
Guardacaso gli unici giornalisti finiti in galera per diffamazione a mezzo stampa hanno diffamato magistrati.
Comunque, COCILOVO ( :asd: ) non ha rinunciato alle luci della ribalta:
se le cose stanno davvero così sallusti se l'è cercata
27-09-12, 09:11:34
ale#12
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Non vorrei dire ma la Procura non ha sospeso un bel niente. Ci sono 30 gg di sospensione previsti per legge, in questi casi.
Non è che il procuratore può scegliere quali condanne far eseguire e quali no.
Tra l'altro scommetto che in questi trenta giorni verrà chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali, per cui difficilmente vedrà il carcere.
Tra l'altro vorrei far notare una cosa che ho "scoperto" stamattina, cioè che esiste una disposizione speciale per determinare la pena nel caso in cui concorrano le aggravanti della diffamazione a mezzo stampa e dell'attribuzione di un fatto determinato.
Peraltro Sallusti ha fatto il menù completo, visto che si aggiunge anche la terza aggravante, cioè l'offesa ad un corpo politico o giudiziario (credo).
Citazione:
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). - Disposizioni sulla stampa (art. 13) Pene per la diffamazione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 (1).
Quindi i 14 mesi sono appena sopra al minimo edittale, se concorrono le due aggravanti.
L'unica vera anomalia è la mancata concessione della condizionale, evento raro ma non rarissimo.
Un po' vecchiotto ma interessante
Spoiler:
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in questi anni ci ha incaricato di svolgere delle ricerche sulle sentenze emesse dal Tribunale Civile e Penale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite dei mass-media, dapprima per il biennio 2001-2002 e, più recentemente, per il biennio 2003-2004.I risultati di tali indagini sono apparsi nella rivista Ordine Tabloid e sono peraltro integralmente reperibili nel sito dell'Ordine dei Giornalisti www.odg.mi.it. Abbiamo ritenuto interessante, quale strumento di studio per gli operatori del settore, elaborare una breve sintesi dei dati giuridicamente più significativi emersi nel quadriennio in questione (2001-2004). 1. Tribunale Penale. Nel quadriennio 2001-2004 sono state complessivamente emesse dal Tribunale Penale di Milano207 sentenze in materia di diffamazione a mezzo stampa (o mass-media) e precisamente 91 nel biennio 2001-2002 e 116 nel biennio 2003-2004. Il primo dato raccolto concerne la durata del processo penale di primo grado. È emerso che dalla data del rinvio a giudizio a quella del deposito della sentenza trascorrono in media poco meno di due anni (e, più precisamente, 720 giorni). Quanto, invece, all'arco temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del "pezzo" incriminato e quella di deposito della sentenza di primo grado, risulta essere, sempre in media, di poco più di 4 anni (e, più precisamente, 1.622 giorni). Va registrata la tendenza ad una lieve diminuzione sia della durata media del procedimento (da 790 giorni nel primo biennio a 666 nel secondo biennio), sia del periodo che trascorre tra la diffusione della notizia asseritamente diffamatoria ed il deposito della sentenza (da 1.718 giorni nel primo biennio a 1.546 giorni nel secondo biennio). I procedimenti di diffamazione tramite mass-media, hanno interessato prevalentemente testate giornalistiche (oltre il 75%) e solo in misura decisamente minore volantini, libri e testate televisive; nel biennio 2003-2004 peraltro, si registrano le prime decisioni in materia di diffamazione a mezzo internet. Poiché la diffamazione a mezzo stampa può investire soggetti appartenenti alle più varie categorie professionali e ciò anche a seconda dei temi di maggior attualità giornalistica in un particolare momento storico e sociale, ci è sembrato opportuno enucleare il dato relativo all'attività professionale delle persone offese. Le categorie professionali maggiormente interessate dal fenomeno sono risultate le seguenti: magistrati (20%), privati (15%), politici (12%), amministratori di persone giuridiche (10%), imprenditori (6%), persone giuridiche (5%). Va segnalato il tendenziale aumento nel biennio 2003-2004, rispetto al precedente biennio 2001-2002, dei procedimenti relativi alla diffusione di notizie asseritamente diffamatorie nei confronti di privati (vale a dire soggetti non professionalmente noti e per i quali la fattispecie diffamatoria non ha investito o interessato l'attività professionale), di amministratori di persone giuridiche e di persone giuridiche. Quanto alla tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori è emerso che nel 49% dei casi la portata diffamatoria dei "pezzi" incriminati investiva la cronaca dei fatti, nel 25% dei casi riguardava espressioni di critica e per il 26% concerneva interviste (con un forte incremento tendenziale di tale ultima tipologia nel secondo biennio esaminato). Venendo alla analisi delle richieste processuali, devono anzitutto esaminarsi le istanze promosse dalla Pubblica Accusa. In via preliminare và osservato che non sempre il P.M. ha richiesto la condanna degli imputati e, più precisamente, la domanda di condanna è stata avanzata solo nel 49% dei casi. In proposito si è registrata una netta inversione di tendenza: le richieste di condanna, che nel biennio 2001-2002 superavano quelle di assoluzione, nel successivo biennio 2003-2004 erano invece in numero decisamente inferiore (e pari percentualmente a circa un terzo del totale). Con particolare riferimento alla tipologia delle richieste di condanna avanzate dalla Pubblica Accusa si deve premettere che: “ in caso di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 595, 3° comma, c.p., è prevista la pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni o, in alternativa, della multa non inferiore a Euro 516,46; “ qualora la diffamazione a mezzo stampa si realizzi nella attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (come richiamato anche dall'art. 30 L. 06.08.1990, n. 223, sul sistema radiotelevisivo), si applica la pena aggravata della reclusione da uno a sei anniunitamente alla multa non inferiore a Euro 258,23. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 595 e 57 c.p. possono essere imputati del reato di diffamazione a mezzo stampa non solo l'autore della pubblicazione (ed eventualmente il soggetto che abbia rilasciato un'intervista), ma anche il direttore responsabile che abbia omesso il controllo sulla pubblicazione: quest'ultimo, può essere punito con la pena prevista come sopra, diminuita in misura non eccedente un terzo (v. art. 57 c.p.). Ciò posto, dalla disamina delle richieste di condanna avanzate dal P.M., sono stati ricavati i seguenti dati: “ solo nel 15% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna congiunta sia alla reclusione sia alla multa; “ solo nel 23% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena delle reclusione; “ nel 62% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena della multa. È particolarmente significativo in proposito il dato tendenziale che nel raffronto tra il primo ed il secondo biennio, vede una decisa diminuzione percentuale delle domande di condanna alla sola reclusione (dal 34% al 7%) ed un più che sensibile aumento percentuale delle domande di condanna alla sola multa (dal 47% all'83%). Più dettagliatamente, “ per quanto concerne la durata della reclusione, nel 60% dei casi viene avanzata domanda di condanna fino a 6 mesi, nel 26% dei casi da 6 a 12 mesi e solo nel 14% dei casi oltre i 12 mesi: anche a tale riguardo va sottolineato il mutamento di tendenza registrato nel secondo biennio esaminato, laddove non sono mai state richieste condanne per periodi superiori ai 12 mesi; “ per quanto concerne l'entità della multa richiesta, nel 73% dei casi è inferiore a 1.000,00 euro. Da ultimo e per completezza, sono stati enucleati i dati inerenti la dialettica processuale e segnatamente le percentuali di accoglimento e rigetto delle richieste del P.M. Per valutare il grado di autonomia della magistratura giudicante devono sottolinearsi i dati relativi al rigetto delle predette istanze: le domande di assoluzione dell'imputato sono state rigettate nel12% dei casi, mentre quelle di condanna addirittura nel 38% dei casi. Con riferimento alla posizione processuale della persona offesa dal reato di diffamazione che si costituisca parte civile, deve ricordarsi che la stessa può richiedere: “ il risarcimento dei danni subiti per la lesione al proprio diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043, 2059 c.c.; “ la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 186 c.p. (fatto salvo quanto sancito in altre disposizioni di legge, come ad esempio nell'art. 9 L. 08.02.1948, n. 47) quale mezzo specifico per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato; “ una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. sanzione civile) ai sensi dell'art. 12 L. 08.02.1948, n. 47. Inoltre l'art. 539 c.p.p. prevede che, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno, il giudice possa pronunciare condanna generica rimettendo le parti innanzi al giudice civile: in tal caso a richiesta della parte civile, il giudice penale può comunque condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Ciò posto, si noti la persona offesa si costituisce parte civile nell'80% dei procedimenti penali. Dalle sentenze esaminate nel quadriennio 2001-2004 è emerso quanto segue: “ la richiesta di risarcimento dei danni civili è stata avanzata dalla parte civile in tutti i procedimenti esaminati (100%); “ le richiesta di condanna alla pubblicazione a titolo risarcitorio della sentenza di condanna è stata formulata nel 27% dei casi; “ la sanzione civile è stata domandata nel 55% dei casi; “ la provvisionale è stata richiesta nel 66% dei casi. Laddove le domande sono state formulate in misura determinata, si è potuto calcolare il dato relativo all'entità media delle diverse richieste avanzate dalla parte civile: “ media delle richieste di risarcimento danni (morali e patrimoniali) per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 235.991,40 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 3.000.000,00); “ media delle richieste di sanzione civile da liquidarsi a favore della parte civile (campione 24 sentenze): Euro 25.928,38 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 61.976,00); “ media delle richieste di condanna in via di provvisionale per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 71.843,32 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 551.645,69). Per completezza si segnala che nel secondo biennio esaminato la media degli importi richiesti per i titoli di cui sopra è decisamente superiore rispetto ai dati registrati nel primo biennio addirittura, con particolare riferimento alle istanze strettamente risarcitorie, quasi raddoppiata. Con riguardo all'esito dei procedimenti penali per diffamazione tramite mass-media, il primo dato che abbiamo raccolto riguarda la percentuale di assoluzioni e di condanne. Nel quadriennio 2001-2004 si è potuta rilevare una netta prevalenza delle sentenze di assoluzione (63%) rispetto a quelle di condanna (37%). Questo risultato discende soprattutto da un forte incremento nel secondo biennio delle pronunzie in cui il Tribunale ha dato atto di non dover procedere per avvenuta remissione di querela o per intervenuta prescrizione del reato nel corso del processo (che nel periodo 2003-2004 sono state pari addirittura al 50% delle sentenze). Nelle motivazioni delle sentenze di condanna è stato esaminato il giudizio di accertamento sull'assenza delle tre scriminanti elaborate dalla giurisprudenza: la verità della notizia, la continenza espositiva e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia. I risultati dell'indagine possono essere così sintetizzati: nella maggior parte dei casi la condanna è motivata in via principale per difetto del requisito di verità, anche sotto il profilo della putatività (70%) seguono i casi in cui sono risultati predominanti le violazioni del limite della continenza(24%) e la carenza di interesse pubblico (6%). Quanto al contenuto del provvedimento sanzionatorio in caso di condanna, si osserva che nella quasi totalità dei casi (90%) gli imputati riconosciuti colpevoli vengono condannati solo al pagamento di una multa, mentre la condanna alla reclusione viene comminata solo nel 8% dei casi e nel restante 2% la condanna congiunta alla reclusione ed alla multa secondo quanto previsto dall'art. 13 L. 47/1948. In linea tendenziale si registra, nel periodo 2003-2004, una marcata diminuzione delle condanne alla reclusione, sia da sola, sia unitamente alla multa. Con riferimento alla entità media delle pene comminate, è emerso quanto segue: “ la condanna alla reclusione è stata inferiore a 6 mesi nell'86% dei casi, in misura variabile tra i 6 e i 12 mesi nel 14% dei casi ed in nessun caso è stata superiore ai 12 mesi (in particolare si osservi che nel secondo biennio 2003-2004 la condanna alla reclusione non è mai stata superiore ai 6 mesi e la misura massima comminata è stata di 4 mesi). “ la multa di cui viene ingiunto il pagamento, nell'83% dei casi è inferiore ad Euro 1.000,00 e solo nel 17% dei casi supera il valore di Euro 1.000,00 (va detto che l'importo massimo comminato è stato di Euro 1.500,00). Venendo alla disamina delle pronunce di condanna civile in sede penale deve osservarsi quanto segue: “ la condanna al risarcimento dei danni civili è stata accolta in tutti i casi (100%); “ la condanna alla pubblicazione a titolo risarcitorio della sentenza è stata disposta nel 51% dei casi; “ la sanzione civile è stata comminata nel 44% dei casi; “ la provvisionale in attesa di liquidazione definitiva, è stata riconosciuta nel 26% dei casi. Infine, laddove le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto calcolare il dato relativo alla media dell'entità delle condanne: “ la media delle condanne di risarcimento danni a favore della parte civile è stata pari a Euro 34.221,41; “ la media delle condanne al pagamento della sanzione civile a favore della parte civile è stata pari a Euro 6.045,05; “ la media delle condanne in via di provvisionale a favore della parte civile è stata pari a Euro 16.197,91. Và detto che per tutti i dati di cui sopra si è registrato un incremento tendenziale della media nel secondo biennio 2003-2004 rispetto ai valori del primo biennio 2001-2002 Da ultimo si evidenzia che avverso le sentenze penali di merito rese dal Tribunale di Milano nel quadriennio 2001-2004 è stato proposto appello nel 62% dei casi.
27-09-12, 09:20:19
Frappo
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
una schifezza inaudita. Un paese che mette in galera per reati d'opinione non può dirsi democratico.
Immagino che da domani saranno in molti a scendere in piazza kontro il regime :roll:
27-09-12, 09:27:12
TeoN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
il prossimo passo e di non eleggere piu' il governo !
.... wait.....
27-09-12, 09:30:47
Unbiased
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da dualismo_2000
Dato che, per norme sanitarie bizantine, la ASL non permette che negli stessi ambienti siano consumati pasti "certificati" (quelli della mensa) e pasti non certificati (i pranzi al sacco), la scuola ha dedicato una stanza diversa a questi ultimi.
E' generalmente vietato introdurre in scuole/asili cibi "fatti in casa", anche se organizzi una festa di compleanno in classe puoi portare solo torte e dolci confezionati. Non mi sembra un bizantinismo, ma anzi una norma abbastanza igienica. Francamente faccio volentieri a meno che mio figlio finisca a mangiarsi un gustoso boccone di tortilla confezionata magari in qualche "cucina" dove non c'è manco l'acqua corrente.
27-09-12, 09:35:05
TeoN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Confermo, non si possono piu' portare le torte/dolci fatte dalla mamma, e la trovo giusta, visti i frequenti casi di salmonellosi e altre menate si sa mai.
27-09-12, 09:41:22
NoNickName
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da ale#12
Non vorrei dire ma la Procura non ha sospeso un bel niente. Ci sono 30 gg di sospensione previsti per legge, in questi casi.
Non è che il procuratore può scegliere quali condanne far eseguire e quali no.
Tra l'altro scommetto che in questi trenta giorni verrà chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali, per cui difficilmente vedrà il carcere.
Tra l'altro vorrei far notare una cosa che ho "scoperto" stamattina, cioè che esiste una disposizione speciale per determinare la pena nel caso in cui concorrano le aggravanti della diffamazione a mezzo stampa e dell'attribuzione di un fatto determinato.
Peraltro Sallusti ha fatto il menù completo, visto che si aggiunge anche la terza aggravante, cioè l'offesa ad un corpo politico o giudiziario (credo).
Quindi i 14 mesi sono appena sopra al minimo edittale, se concorrono le due aggravanti.
L'unica vera anomalia è la mancata concessione della condizionale, evento raro ma non rarissimo.
Un po' vecchiotto ma interessante
Spoiler:
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in questi anni ci ha incaricato di svolgere delle ricerche sulle sentenze emesse dal Tribunale Civile e Penale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite dei mass-media, dapprima per il biennio 2001-2002 e, più recentemente, per il biennio 2003-2004.I risultati di tali indagini sono apparsi nella rivista Ordine Tabloid e sono peraltro integralmente reperibili nel sito dell'Ordine dei Giornalisti www.odg.mi.it. Abbiamo ritenuto interessante, quale strumento di studio per gli operatori del settore, elaborare una breve sintesi dei dati giuridicamente più significativi emersi nel quadriennio in questione (2001-2004). 1. Tribunale Penale. Nel quadriennio 2001-2004 sono state complessivamente emesse dal Tribunale Penale di Milano207 sentenze in materia di diffamazione a mezzo stampa (o mass-media) e precisamente 91 nel biennio 2001-2002 e 116 nel biennio 2003-2004. Il primo dato raccolto concerne la durata del processo penale di primo grado. È emerso che dalla data del rinvio a giudizio a quella del deposito della sentenza trascorrono in media poco meno di due anni (e, più precisamente, 720 giorni). Quanto, invece, all'arco temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del "pezzo" incriminato e quella di deposito della sentenza di primo grado, risulta essere, sempre in media, di poco più di 4 anni (e, più precisamente, 1.622 giorni). Va registrata la tendenza ad una lieve diminuzione sia della durata media del procedimento (da 790 giorni nel primo biennio a 666 nel secondo biennio), sia del periodo che trascorre tra la diffusione della notizia asseritamente diffamatoria ed il deposito della sentenza (da 1.718 giorni nel primo biennio a 1.546 giorni nel secondo biennio). I procedimenti di diffamazione tramite mass-media, hanno interessato prevalentemente testate giornalistiche (oltre il 75%) e solo in misura decisamente minore volantini, libri e testate televisive; nel biennio 2003-2004 peraltro, si registrano le prime decisioni in materia di diffamazione a mezzo internet. Poiché la diffamazione a mezzo stampa può investire soggetti appartenenti alle più varie categorie professionali e ciò anche a seconda dei temi di maggior attualità giornalistica in un particolare momento storico e sociale, ci è sembrato opportuno enucleare il dato relativo all'attività professionale delle persone offese. Le categorie professionali maggiormente interessate dal fenomeno sono risultate le seguenti: magistrati (20%), privati (15%), politici (12%), amministratori di persone giuridiche (10%), imprenditori (6%), persone giuridiche (5%). Va segnalato il tendenziale aumento nel biennio 2003-2004, rispetto al precedente biennio 2001-2002, dei procedimenti relativi alla diffusione di notizie asseritamente diffamatorie nei confronti di privati (vale a dire soggetti non professionalmente noti e per i quali la fattispecie diffamatoria non ha investito o interessato l'attività professionale), di amministratori di persone giuridiche e di persone giuridiche. Quanto alla tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori è emerso che nel 49% dei casi la portata diffamatoria dei "pezzi" incriminati investiva la cronaca dei fatti, nel 25% dei casi riguardava espressioni di critica e per il 26% concerneva interviste (con un forte incremento tendenziale di tale ultima tipologia nel secondo biennio esaminato). Venendo alla analisi delle richieste processuali, devono anzitutto esaminarsi le istanze promosse dalla Pubblica Accusa. In via preliminare và osservato che non sempre il P.M. ha richiesto la condanna degli imputati e, più precisamente, la domanda di condanna è stata avanzata solo nel 49% dei casi. In proposito si è registrata una netta inversione di tendenza: le richieste di condanna, che nel biennio 2001-2002 superavano quelle di assoluzione, nel successivo biennio 2003-2004 erano invece in numero decisamente inferiore (e pari percentualmente a circa un terzo del totale). Con particolare riferimento alla tipologia delle richieste di condanna avanzate dalla Pubblica Accusa si deve premettere che: “ in caso di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 595, 3° comma, c.p., è prevista la pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni o, in alternativa, della multa non inferiore a Euro 516,46; “ qualora la diffamazione a mezzo stampa si realizzi nella attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (come richiamato anche dall'art. 30 L. 06.08.1990, n. 223, sul sistema radiotelevisivo), si applica la pena aggravata della reclusione da uno a sei anniunitamente alla multa non inferiore a Euro 258,23. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 595 e 57 c.p. possono essere imputati del reato di diffamazione a mezzo stampa non solo l'autore della pubblicazione (ed eventualmente il soggetto che abbia rilasciato un'intervista), ma anche il direttore responsabile che abbia omesso il controllo sulla pubblicazione: quest'ultimo, può essere punito con la pena prevista come sopra, diminuita in misura non eccedente un terzo (v. art. 57 c.p.). Ciò posto, dalla disamina delle richieste di condanna avanzate dal P.M., sono stati ricavati i seguenti dati: “ solo nel 15% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna congiunta sia alla reclusione sia alla multa; “ solo nel 23% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena delle reclusione; “ nel 62% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena della multa. È particolarmente significativo in proposito il dato tendenziale che nel raffronto tra il primo ed il secondo biennio, vede una decisa diminuzione percentuale delle domande di condanna alla sola reclusione (dal 34% al 7%) ed un più che sensibile aumento percentuale delle domande di condanna alla sola multa (dal 47% all'83%). Più dettagliatamente, “ per quanto concerne la durata della reclusione, nel 60% dei casi viene avanzata domanda di condanna fino a 6 mesi, nel 26% dei casi da 6 a 12 mesi e solo nel 14% dei casi oltre i 12 mesi: anche a tale riguardo va sottolineato il mutamento di tendenza registrato nel secondo biennio esaminato, laddove non sono mai state richieste condanne per periodi superiori ai 12 mesi; “ per quanto concerne l'entità della multa richiesta, nel 73% dei casi è inferiore a 1.000,00 euro. Da ultimo e per completezza, sono stati enucleati i dati inerenti la dialettica processuale e segnatamente le percentuali di accoglimento e rigetto delle richieste del P.M. Per valutare il grado di autonomia della magistratura giudicante devono sottolinearsi i dati relativi al rigetto delle predette istanze: le domande di assoluzione dell'imputato sono state rigettate nel12% dei casi, mentre quelle di condanna addirittura nel 38% dei casi. Con riferimento alla posizione processuale della persona offesa dal reato di diffamazione che si costituisca parte civile, deve ricordarsi che la stessa può richiedere: “ il risarcimento dei danni subiti per la lesione al proprio diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043, 2059 c.c.; “ la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 186 c.p. (fatto salvo quanto sancito in altre disposizioni di legge, come ad esempio nell'art. 9 L. 08.02.1948, n. 47) quale mezzo specifico per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato; “ una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. sanzione civile) ai sensi dell'art. 12 L. 08.02.1948, n. 47. Inoltre l'art. 539 c.p.p. prevede che, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno, il giudice possa pronunciare condanna generica rimettendo le parti innanzi al giudice civile: in tal caso a richiesta della parte civile, il giudice penale può comunque condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Ciò posto, si noti la persona offesa si costituisce parte civile nell'80% dei procedimenti penali. Dalle sentenze esaminate nel quadriennio 2001-2004 è emerso quanto segue: “ la richiesta di risarcimento dei danni civili è stata avanzata dalla parte civile in tutti i procedimenti esaminati (100%); “ le richiesta di condanna alla pubblicazione a titolo risarcitorio della sentenza di condanna è stata formulata nel 27% dei casi; “ la sanzione civile è stata domandata nel 55% dei casi; “ la provvisionale è stata richiesta nel 66% dei casi. Laddove le domande sono state formulate in misura determinata, si è potuto calcolare il dato relativo all'entità media delle diverse richieste avanzate dalla parte civile: “ media delle richieste di risarcimento danni (morali e patrimoniali) per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 235.991,40 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 3.000.000,00); “ media delle richieste di sanzione civile da liquidarsi a favore della parte civile (campione 24 sentenze): Euro 25.928,38 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 61.976,00); “ media delle richieste di condanna in via di provvisionale per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 71.843,32 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 551.645,69). Per completezza si segnala che nel secondo biennio esaminato la media degli importi richiesti per i titoli di cui sopra è decisamente superiore rispetto ai dati registrati nel primo biennio addirittura, con particolare riferimento alle istanze strettamente risarcitorie, quasi raddoppiata. Con riguardo all'esito dei procedimenti penali per diffamazione tramite mass-media, il primo dato che abbiamo raccolto riguarda la percentuale di assoluzioni e di condanne. Nel quadriennio 2001-2004 si è potuta rilevare una netta prevalenza delle sentenze di assoluzione (63%) rispetto a quelle di condanna (37%). Questo risultato discende soprattutto da un forte incremento nel secondo biennio delle pronunzie in cui il Tribunale ha dato atto di non dover procedere per avvenuta remissione di querela o per intervenuta prescrizione del reato nel corso del processo (che nel periodo 2003-2004 sono state pari addirittura al 50% delle sentenze). Nelle motivazioni delle sentenze di condanna è stato esaminato il giudizio di accertamento sull'assenza delle tre scriminanti elaborate dalla giurisprudenza: la verità della notizia, la continenza espositiva e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia. I risultati dell'indagine possono essere così sintetizzati: nella maggior parte dei casi la condanna è motivata in via principale per difetto del requisito di verità, anche sotto il profilo della putatività (70%) seguono i casi in cui sono risultati predominanti le violazioni del limite della continenza(24%) e la carenza di interesse pubblico (6%). Quanto al contenuto del provvedimento sanzionatorio in caso di condanna, si osserva che nella quasi totalità dei casi (90%) gli imputati riconosciuti colpevoli vengono condannati solo al pagamento di una multa, mentre la condanna alla reclusione viene comminata solo nel 8% dei casi e nel restante 2% la condanna congiunta alla reclusione ed alla multa secondo quanto previsto dall'art. 13 L. 47/1948. In linea tendenziale si registra, nel periodo 2003-2004, una marcata diminuzione delle condanne alla reclusione, sia da sola, sia unitamente alla multa. Con riferimento alla entità media delle pene comminate, è emerso quanto segue: “ la condanna alla reclusione è stata inferiore a 6 mesi nell'86% dei casi, in misura variabile tra i 6 e i 12 mesi nel 14% dei casi ed in nessun caso è stata superiore ai 12 mesi (in particolare si osservi che nel secondo biennio 2003-2004 la condanna alla reclusione non è mai stata superiore ai 6 mesi e la misura massima comminata è stata di 4 mesi). “ la multa di cui viene ingiunto il pagamento, nell'83% dei casi è inferiore ad Euro 1.000,00 e solo nel 17% dei casi supera il valore di Euro 1.000,00 (va detto che l'importo massimo comminato è stato di Euro 1.500,00). Venendo alla disamina delle pronunce di condanna civile in sede penale deve osservarsi quanto segue: “ la condanna al risarcimento dei danni civili è stata accolta in tutti i casi (100%); “ la condanna alla pubblicazione a titolo risarcitorio della sentenza è stata disposta nel 51% dei casi; “ la sanzione civile è stata comminata nel 44% dei casi; “ la provvisionale in attesa di liquidazione definitiva, è stata riconosciuta nel 26% dei casi. Infine, laddove le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto calcolare il dato relativo alla media dell'entità delle condanne: “ la media delle condanne di risarcimento danni a favore della parte civile è stata pari a Euro 34.221,41; “ la media delle condanne al pagamento della sanzione civile a favore della parte civile è stata pari a Euro 6.045,05; “ la media delle condanne in via di provvisionale a favore della parte civile è stata pari a Euro 16.197,91. Và detto che per tutti i dati di cui sopra si è registrato un incremento tendenziale della media nel secondo biennio 2003-2004 rispetto ai valori del primo biennio 2001-2002 Da ultimo si evidenzia che avverso le sentenze penali di merito rese dal Tribunale di Milano nel quadriennio 2001-2004 è stato proposto appello nel 62% dei casi.
per la verità la sospensione condizionale non potgeva essere concessa a causa dei precedenti
27-09-12, 09:43:15
SACRAMEN
Re: TITANIC (il transatlantico del BS)
Citazione:
Originariamente Scritto da ale#12
Non vorrei dire ma la Procura non ha sospeso un bel niente. Ci sono 30 gg di sospensione previsti per legge, in questi casi.
Non è che il procuratore può scegliere quali condanne far eseguire e quali no.
Tra l'altro scommetto che in questi trenta giorni verrà chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali, per cui difficilmente vedrà il carcere.
Ah, ero dubbioso sulla sospensione... Sapevo dei 30 gg ma credevo che il giudice potesse sospendere la pena.
L'affidamento ai servizi sociali è stato chiesto non appena hanno capito cos'avevano combinato, ovviamente Sallusti ha risposto "Non devo essere rieducato..." e deciderà per il gabbio.
Adesso mi aspetto solo un bel commento da parte degli Scalfari/Fo/Camilleri, tutta gente che di notte sognava la censura per poter innzalzarsi ad idolo contro il tiranno e affossatore della democrazia. http://j4gif.3owl.com/gif/varie/comunist.png
Seeeeeeeeeeee.... :bua: