comincia quest'oggi la mia rubrica di diritto riguardante atti e sentenze così finalmente le masse saranno istruite. :asd:
Dunque cominciamo dalla sentenza della corte federale.
Quando si affronta un giudizio si pongono preliminarmente dei problemi: quelli relativi alla giurisdizione (ossia il potere di giudicare) e la competenza (ossia il quantum di giurisdizione assegnato dall'ordinamento agli organi giudicanti).
Leggiamo cosa dicono gli articoli del codice di giustizia sportiva
Citazione:
Art. 36
Istruzione
1. L'Ufficio indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Le indagini devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.
3. Al termine degli accertamenti l’Ufficio indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura federale, che adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati.
qui c'è poco o nulla da spiegare si parla dell'istruzione e dei limiti delle indagini.
Citazione:
Art. 37
Giudizio
1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è
determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dal Presidente federale, salvo il
potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.
qui comincia il divertimento, l'articolo attribuisce il potere di giudicare degli illeciti sportivi e delle violazioni in materia gestionale ed economica alle commissioni disciplinari e "in seconda ed ultima istanza" alla caf.
Nel processo dell'estate scorsa tutto questo non avvenne, infatti guido rossi esautorò le commissioni disciplinari e dispose che i processi si tenessero di fronte alla caf (in primo grado) e di fronte alla corte federale in secondo.
In realtà la corte federale svolge un ruolo paraganabile alla cassazione quindi di legittimità. Davanti al tar la figc si giustificò eccependo un assorbimento di competenza in quanto essendo coinvolti dei vertici federali la competenza spettava alla corte federale. In realtà a essere disciplinati sono i casi di incompatibilità.
Citazione:
2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione
alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell’ art. 34, comma 7,
dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con
l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il
dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia,
presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. II termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci
giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell' avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede
sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio
reale od eletto.
nulla quaestio si parla di termini, deduzioni controdeduzioni etc
Citazione:
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
fate conto che questi due commi non siano stati applicati :bua:
giusto per fare un esempio: nessuna prova a discarico fu ammessa e agli avvocati difensori non fu permesso di avere le trascrizioni integrali delle intercettazioni in quanto secondo l'accusa non erano pertinenti: alla faccia dello stato di diritto e del diritto alla difesa
Citazione:
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione
disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, dell’Ufficio indagini.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti all'Ufficio indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.
Art. 38
Gravami
1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un
interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento
di prima istanza.
2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all’art. 35, sono unicamente
le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.
qui poco o nulla di rilevante ai nostri fini: tutela dei terzi, trasmissone degli atti e altre minuzie. Alla prossima puntata :ciaociao: