L'articolo 7 contiene la disciplina a tutela dei minori nell'uso dei videogiochi. In particolare:
a) ai commi 1 e 2 si intende innanzitutto
riconoscere e dare valore al sistema di classificazione europeo dei videogiochi PEGI, che si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente dal loro formato, sia on line che off line, allo scopo di assicurare ai consumatori informazioni chiare e affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto informate e consapevoli. Laddove si dispone al comma 1 che: «I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto», si fa riferimento all'unica associazione di categoria attualmente esistente e denominata Associazione editori software videoludico italiana (AESVI), con la quale il Ministro delle comunicazioni ha avviato un confronto sulle tematiche oggetto della presente disciplina;
b) al comma 3 è previsto l'obbligo per produttori, importatori e distributori di dare la massima visibilità alla classificazione sia sul prodotto sia attraverso i diversi strumenti di pubblicizzazione;
c) al comma 4 è previsto l'obbligo per i soggetti di cui al comma 3 di
depositare entro i trenta giorni antecedenti la diffusione una copia del videogioco al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presso il Ministero delle comunicazioni, comunicandone anche la classificazione attribuita;
d) al comma 5 è previsto che
il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, proceda entro dieci giorni dal deposito a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1, e, previa eventuale audizione dei soggetti individuati al comma 3, provveda, se del caso, a proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto (PCB), la riclassificazione del prodotto, nell'interesse superiore del minore, secondo le categorie già previste dal sistema di autoregolamentazione europeo.
L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni comunicando le proprie determinazioni anche all'interessato che è avvisato del procedimento di riclassificazione. Nelle more di tale procedimento, non è consentita la diffusione pubblica, la distribuzione o la pubblicizzazione dei videogiochi;
e) al comma 6 si stabilisce l'obbligo per i distributori e per i rivenditori di assicurare che i minori non acquistino o noleggino videogiochi non conformi alla legge;
f) al comma 7 si vieta la diffusione e la pubblicizzazione di videogiochi privi di classificazione;