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Discussione: domanda su tfr

  1. #1
    Lo Zio
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    Predefinito domanda su tfr

    diciamo che ho un' assunzione dal 2002 diciamo che oggi mi licenzio fino al 2006 prendo il tfr e quello accumulato dopo quando si prende? ora? nella pensione? mai? (ho firmato che volevo mantenere il tfr e la mia azienda è sopra i 50 dipendenti)

    grazie

  2. #2
    Lo Zio L'avatar di jackcarver
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    Predefinito Re: domanda su tfr

    Il tuo datore di lavoro ti deve pagare tutto e subito, tranquillo.
    Se tu avessi scelto un fondo complementare allora non vedresti quei soldi fino a che non vai in pensione. Ma siccome hai scelto alla "vecchia" maniera (cioè di lasciarli in ditta, e la ditta ha più di 50 dipendenti), il tuo datore provvederà a pagarti tutto il dovuto di tasca sua, e poi per fatti suoi recupererà dallo Stato la parte di TFR che hai maturato dal 1° gennaio 2007 ad oggi. A te non cambia niente perché, ripeto, tu devi ricevere tutto e subito.

  3. #3
    Lo Zio
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    Predefinito Re: domanda su tfr

    sei sicurissimo?!?! c'è molta confusione su questo argomento è per questo che ho voluto aprire questo therd, non perchè non mi fidi, ma qualcun'altro può confermare quello che dice jack?

    grazie

  4. #4
    Lo Zio L'avatar di jackcarver
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    Predefinito Re: domanda su tfr

    Direi che sono sicurissimo, se ci sono altri consulenti del lavoro che vogliono dire la loro sono i benvenuti.

    Comunque:
    http://www.tfr.gov.it/TFR/Destinazio..._dicembre2006/

  5. #5
    Shuren
    ospite

    Predefinito Re: domanda su tfr

    io non sono consulente, ma mia moglie si è licenziata e stava nella tua situazione è ha preso tutto e subito

  6. #6
    Suprema Borga Imperiale L'avatar di nababbo
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    Predefinito Re: domanda su tfr

    jack non è proprio cosi come hai detto per la previdenza complementare.
    Se il TFR viene messo su un fondo ci sono modalità di richiesta prima dell'età pensionabile.
    ------
    Innanzitutto il dipendente deve avere maturato una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro pari ad almeno 8 anni e l’importo massimo esigibile è pari al 70% di quanto maturato al momento della richiesta.
    In secondo luogo la richiesta deve essere supportata da serie e comprovate ragioni rigidamente definite dalla legge e meglio specificate dalla giurisprudenza. L’anticipazione è pertanto dovuta per fare fronte a:
    • Spese mediche per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La Cassazione definisce straordinari gli interventi che presentano i caratteri della delicatezza e dell’importanza sia dal punto di vista medico che economico. Rientrano in tale ambito anche le spese per cure odontoiatriche, purché di una certa rilevanza, seppure sostenute in favore dei familiari del lavoratore.
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato da atto notarile. Rientra in tali ipotesi l’acquisto dell’abitazione tramite cooperativa e l’acquisto del terreno allo scopo di costruire la casa. L’anticipazione non spetta invece per semplice ristrutturazione della casa o per estinguere debiti o mutui precedentemente contratti per l’acquisto dell’immobile.
    • Spese da sostenere durante il periodo di congedo parentale (astens. facoltativa per maternità) o per malattia del bambino. Tali ipotesi costituiscono un’integrazione del minor reddito percepito dalla lavoratrice in tale periodo.
    • Spese da sostenere per congedi formativi. Rientrano in tale ipotesi sia i corsi di formazione frequentati dai lavoratori e organizzati da strutture pubbliche o dal datore di lavoro (formazione continua), sia la formazione finalizzata al conseguimento della scuola dell’obbligo, del diploma o della laurea.
    La legge, pur non definendo i criteri di evasione delle richieste, disciplina tuttavia la quantità massima di domande che l’azienda può accogliere annualmente. Infatti, per evitare che un numero elevato di dipendenti richieda in modo concomitante l’anticipo sul proprio TFR, costringendo così l’azienda ad un esborso finanziario considerevole, viene definito il limite massimo di accoglimento delle domande del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti (in sostanza l’azienda può scegliere la percentuale che determina il numero minore di domande evadibili).

    E’ bene ricordare inoltre cha l’anticipazione sul TFR può essere ottenuta una sola volta durante l’intero rapporto di lavoro e la somma ricevuta dal lavoratore verrà poi detratta dal totale TFR spettante al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva (anche di secondo livello) ha la possibilità tuttavia di definire condizioni migliorative per i lavoratori.

  7. #7
    Lo Zio L'avatar di jackcarver
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    Predefinito Re: domanda su tfr

    Ottima puntualizzazione, ma in questo caso non è di anticipo sul tfr che si parlava, bensì di liquidazione che il dipendente deve ricevere per intero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il discorso che fai tu è assolutamente corretto, ma è riferito alle ipotesi di anticipazione del TFR che rimane presso la ditta, e di cui è debitore il solo datore di lavoro e non anche il fondo (vedi anche art. 2120 del codice civile). Le regole sugli anticipi da richiedere al fondo, invece, sono di regola stabilite dagli Statuti costitutivi dei fondi stessi e sono assoggettati ad altre condizioni. Anch'essi possono prevedere ipotesi di accesso ad una quota dei contributi accantonati per ragioni analoghe a quelle previste dalla legge nel caso del TFR che rimane in ditta, ma sinceramente rischiamo di fare confusione perché sono casi del tutto diversi da quello esaminato in questa discussione.

    Tornando alla liquidazione, è giusto dire che si ha il diritto a riceverla dal momento della cessazione del rapporto, al netto di eventuali anticipazioni che posso avere in precedenza richiesto allo stesso datore di lavoro per le ipotesi che tu hai ben illustrato.

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