Art. 9.
Trasferibilita' delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.