Un articolo scritto a quattro mani da JMM ed Effenberg.
In data 27.09.2011 al processo di Napoli riguardante i fatti della c.d. “Calciopoli” – che vede coinvolti molteplici soggetti per il reato di associazione a delinquere (ex art. 416 c.p.) e per vari reati di frode sportiva (ex art. 1, legge nr. 401/1989) – ha preso la parola l’avv. Maurilio Prioreschi che, insieme all’Avv. Paolo Trofino, difende il principale imputato di tale processo, ovvero Luciano Moggi.
Il presente elaborato si pone come fine quello di contestare punto per punto le conclusioni del legale dell’ex D.S. della Juventus F.C. in relazione ai fatti di causa, fatti che, a distanza di 5 anni, fanno ancora discutere.
L’ Avv. Prioreschi, dopo aver preso la parola, precisava immediatamente che avrebbe affrontato le contestazioni riguardo i capi d’imputazione per frode sportiva a carico del suo assistito lasciando il compito della difesa dal capo d’imputazione principale (capo A – art. 416 c.p., ovvero il reato di associazione a delinquere) al suo collega Avv. Trofino.
Prioreschi esordisce subito dimostrando di non rispettare le nr. 3 sentenze emesse dalla Giustizia sportiva nei confronti anche del suo cliente, apostrofando tale ordinamento con il termine “giustizia da avanspettacolo”, aggiungendo, immediatamente dopo, “con tutto il rispetto per l’avanspettacolo”. Ne prendiamo atto.
Prioreschi continua dicendo che il vero processo, ma principalmente le risultanze processuali più veritiere, sono emerse in dibattimento (luogo dove si forma la prova) che è stato celebrato con “tutte le intercettazioni”, ovvero anche con le chiamate ritenute penalmente irrilevanti dagli inquirenti ma sbobinate ai fini difensivi dai consulenti di Moggi.
L’Avv. Prioreschi ignora però volontariamente quanto attestato dalle intercettazioni svolte dalla P.G. nel periodo settembre/ottobre 2004 – maggio 2005.
Il materiale probatorio prodotto con le suddette intercettazioni ha fatto emergere una situazione che nel dibattimento non avrebbe mai potuto affiorare in quanto in questo processo, di fatto, nessuno degli imputati ha fatto dichiarazioni nemmeno velatamente ammissive delle proprie responsabilità. L’omertà l’ha fatta da padrona in questo procedimento (come nella maggior parte dei processi aventi ad oggetto reati associativi, caratterizzati dalla mancanza di c.d. “pentiti”) per tale ragione si è dovuto per forza di cose fare leva principalmente sui dialoghi emersi dalle – inequivocabili – conversazioni telefoniche tra gli imputati.
Il complesso delle intercettazioni ha evidenziato, al contrario di quanto sostenuto dal difensore, che il campionato di calcio 2004/2005 era stato gravemente condizionato nello svolgimento. Tale processo si caratterizza per essere di natura indiziaria (come la quasi totalità dei processi) ma ciò non significa di certo che non si possano agevolmente provare i fatti contestati attraverso una ricostruzione dei fatti fondata sulla prova logica e critica, ricostruzione che rende possibile un’interpretazione dal valore probatorio pregnante come molto spesso ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.
E’ quindi evidente come il fatto di non aver rinvenuto la classica “pistola fumante” non tolga affatto validità al materiale probatorio rappresentato dalle intercettazioni i cui dialoghi sono altamente indicativi essendo stati carpiti in condizioni di genuinità incontestabile (dettata dall’inconsapevolezza di essere intercettati). La stessa Corte di Cassazione si è spesso soffermata sulla validità delle intercettazioni che vengono quale mezzo di ricerca della prova “provvisto di piena e autonoma valenza dimostrativa” per cui il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche “non necessita di ulteriori riscontri al fine del loro compiuto utilizzo in sede di valutazione della prova” (Cass. N. 6350/2000).
A tal proposito si evidenzia come non sia casuale il fatto che, nel corso di una delle udienze del processo in esame, il Giudice Teresa Casoria abbia affermato che le valutazioni del collegio avranno ad oggetto principalmente il contenuto delle intercettazioni e solo in secondo luogo le testimonianze. Sarà forse per questo che Lei, Avv. Prioreschi, da quel momento in poi, ha rinunciato all’idea di escutere i suoi molteplici testi indicati ab origine preferendo sbobinare le intercettazioni non rilevanti alla ricerca di chissà quale miracolosa prova?
Questa premessa serve a precisare come nel processo penale di “calciopoli” il materiale prodotto dagli inquirenti sia di ottima qualità perché rappresentato in massima parte da intercettazioni ed attività investigative di supporto scaturite da esse.
Tra i dialoghi intercettati ad un certo punto gli inquirenti si sono imbattuti su conversazioni telefoniche effettuate con utenze fittiziamente intestate attraverso l’ausilio di schede appartenenti a gestori telefonici stranieri. Solo in un caso è stato possibile captare una conversazione tra gli imputati avvenuta tra un telefono fisso italiano (casa Bergamo) e un’utenza svizzera (intestata ad un settantenne) al quale rispondeva Luciano Moggi. In altre occasioni si sono sentiti tratti di conversazioni che sono stati ascoltati durante telefonate su normali utenze italiane intercettate i cui apparecchi hanno avuto funzione di ambientale: in tali “intercettazioni di rimbalzo” – ove logicamente si può ascoltare solo la voce di Moggi attraverso la captazione effettuata tramite il suo telefono in chiaro – sono state evidenziate alcune condotte straordinariamente importanti per il loro contenuto probatorio, intercettazioni che – seppur già note – vogliamo brevemente riportare:
Luciano Moggi si rivolge così ad un arbitro che poi si scoprirà essere Tiziano Pieri:
- “ma dove lo trovi un difensore come me? io quando le prometto le mantengo, vai tranquillo! c’hai le spalle coperte!” -
Sempre Luciano Moggi intento a conferire al telefono – in due occasioni distinte – con un arbitro che, in esito alle indagini della Polizia Giudiziaria, si scoprirà essere Racalbuto:
- Oh, la peggiore che ti poteva toccà, eh!… Però tu fa la partita tua, regolare, eh?… No, senza regalà niente a nessuno, con tranquillità perché qua a me mi serve per la… Eh? Ok! Dondarini!….. Eh, ma a me quello che mi serve è Fiorentina – Bologna… In modo particolare… Apposta!… Il minimo… Eh eh… Quello, quello mi serve in particolare e poi… Ehm mi serve ehm… Il Milan, di avanzare.. Nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma! Vabbè! Tanto comunque ne parliamo stasera”… -
-”Pronto!… Come ti senti oh… mi sa che domenica hanno paura a farti uscì e… e… perché gli ha detto avevi la febbre alta, te ora rassicurali poi vedo un pochino io eh…. Se non ti senti bene è meglio per quest’altra a Cagliari eh… Se no la lascia perde… Sta’ a sentì detto inter nos, inter nos giochiamo col Livorno e non ti devi impelagà a… Va’ tranquillo…“.
Ogni commento sulle suddette chiamate è superfluo.
Proseguendo ora nella specifica replica all’arringa difensiva del difensore di Moggi, va sottolineato come l’attività investigativa effettuata sulle suddette utenze riservate svizzere e successivamente slovene e del Liechtenstein (procurate dall’ex D.S. della Juve e distribuite ed utilizzate da designatori arbitrali e arbitri in attività) sia stata compendiata in diverse informative di P.G. le quali, come noto, hanno fatto emergere l’attribuzione incontestabile di esse – di cui si avrà modo di parlare nello specifico infra – a soggetti appartenenti alla classe arbitrale. La funzione di queste sim era ovviamente quella di far intrattenere conversazioni riservate tra Moggi ed i designatori arbitrali e tra Moggi ed un elevato numeri di arbitri in attività.
Tale circostanza, nonostante i difensori degli imputati abbiano tentato maldestramente di contestarla, appare particolarmente temuta dal Prioreschi in primis in quanto ha optato quale soluzione difensiva primaria la contestazione degli accertamenti svolti dalla P.G. in merito all’acquisizione dei dati e delle notizie sulle schede telefoniche straniere senza produrre, a suo dire, la necessaria rogatoria internazionale.
Tale omissione, secondo il legale di Moggi, comporta una sorta di inutilizzabilità che travolge qualsiasi atto investigativo successivo rendendo tale dato processuale nullo. In relazione a ciò l’affermazione di Prioreschi appare pretestuosa. Innanzitutto la questione è stata già oggetto di doppia valutazione in sede d’udienza preliminare davanti al GUP De Gregorio e davanti al collegio giudicante presieduto dal Presidente Teresa Casoria i quali non hanno ritenuto gli accertamenti sulle schede telefoniche straniere un’attività investigativa in violazione di legge.
Il legale di Moggi ha fatto riferimento alla deposizione del Maresciallo Nardone datata 22.12.2009 secondo la quale l’acquisizione delle informazioni sarebbe avvenuta in territorio svizzero. Leggendo le dichiarazioni di Nardone si evince tuttavia che Teodosio De Cillis (titolare di un negozio di telefonia a Chiasso) contattò i carabinieri di Como allorquando uscirono sui giornali le notizie relative alla scheda svizzera utilizzata da Moggi (probabilmente quella della c.d. telefonata “delle griglie” con Bergamo) che era intestata al padre del De Cillis, totalmente ignaro del fatto.
A questo punto i Carabinieri di Como informarono i colleghi romani di tale circostanza anche perché il loro comandante andava spesso a mangiare in un ristorante gestito dal fratello del giovane De Cillis, figlio come detto dell’intestatario della predetta scheda svizzera. Il predetto gestore del negozio di telefonia elvetico veniva quindi invitato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como ove si procedeva a sentirlo in atti da parte del Maresciallo Nardone con il quale De Cillis si metteva d’accordo per faxare un elenco di nr. 385 sim del Liechtenstein riportanti i numeri identificativi delle schede acquistate da Moggi o per conto di Moggi.
Da quanto si può evincere dalla suddetta ricostruzione l’attività informativa viene eseguita solo ed unicamente su territorio italiano: invero la pattuglia accompagnata da Teodosio De Cillis si reca presso il negozio di telefonia sito in Chiasso, in un secondo momento, esclusivamente per reperire la documentazione da acquisire come da verbale redatto in territorio italiano.
L’Avv. Prioreschi fa riferimento a nr. 3 schede svizzere (741 finale di Moggi, 213 finale di Pairetto e 284 finale di Bergamo), contestandone l’acquisizione delle informazioni in quanto riferite da un Ufficiale di collegamento svizzero in servizio presso il Ministero dell’Interno, il quale avrebbe chiamato il centro doganale di Chiasso per reperire le informazioni, sulla base di quanto riferito dal Colonnello Auricchio e dal Maresciallo Di Laroni in dibattimento. A parte il fatto che, con tale affermazione, anche lo stesso legale ammette che esse sono riconducibili al suo cliente ed ai designatori (quando fino a circa un anno fa si giurava e spergiurava che esse non erano mai state utilizzate), va precisato che queste nr. 3 sim sono state intercettate dal 25.02.2005 al 12.03.2005 senza che emergessero elementi probatori significativi (in particolare la prima scheda ad essere evidenziata è stata la 741 finale di Moggi identificata con la conversazione intercettata dal telefono fisso di Bergamo il 09.02.2005. Le altre due sono state riferite dall’ufficiale della Dogana di Chiasso. I risultati non sono stati di rilievo in quanto Moggi, resosi conto dell’imprudenza di Bergamo – che ha chiamato da un telefono fisso l’ex D.S. della Juve – procedette nei giorni successivi a cambiare le sim propria e per i designatori dimostrando buon fiuto).
Quindi, ricapitolando, il lavoro effettuato dall’ufficiale di collegamento svizzero è stato eseguito su queste tre schede nell’inverno 2005 (definito da Prioreschi “uno degli importanti atti investigativi”) e sarebbe stato finalizzato via telefono senza produrre nessuna informativa. Tale risultato non ha rispettato le aspettative mentre, viceversa, l’attività investigativa del Maresciallo Nardone datata 07.06.2006, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio dello scandalo “calciopoli”, può essere considerata uno degli atti investigativi più importanti. Tali atti sono slegati tra loro perché quanto operato nel giugno 2006 è frutto di spontanea presentazione del De Cillis e le informazioni rese sono state acquisite in territorio italiano. Solamente il materiale di reperimento è stato prelevato dai Carabinieri presso il negozio di Chiasso in esito, però, alle predette formalità preliminari.
Inoltre c’è da rilevare che il GUP De Gregorio, a pag. 16 delle motivazioni alla sentenza del giudizio abbreviato, evidenzia come il De Cillis avesse un negozio di telefonia in Cernobbio (CO) presso il quale vendeva utenze di un gestore svizzero e che svariate volte aveva ceduto schede del genere a tale Bertolini, emissario di Moggi, fornendo un elenco di nr. 12 utenze alla P.G. per il periodo giugno 2004 – gennaio 2005 e successivamente fino alla primavera del 2006.
Va a tal proposito sottolineato che si recarono presso il negozio del De Cillis anche Moggi unitamente a Fabiani richiedendo sempre queste schede da intestare fittiziamente (il gestore le ha intestate a se stesso ed al padre). Queste furono cedute a Cernobbio (Italia) e non in Svizzera, per tale ragione anche in questo caso non servì alcuna rogatoria.
Passiamo ora alla disquisizione sul reato di frode sportiva così come contestato e configurato dall’art. 1, legge nr. 401/1989. Prioreschi dice che avendo riletto i lavori preparatori della legge, giunge alla conclusione che essendo la seconda parte dell’art. 1 la condotta contestata nei capi d’imputazione, “non si ravvisa il reato di pericolo che invoca l’accusa” ed aggiunge che “…potrebbe essere identificato come atto fraudolento solamente un fatto in cui vi deve essere un artificio o raggiro”.
Non è questo il punto: la seconda parte dell’art. 1 in cui si parla di “altri atti fraudolenti” riguarda la protezione del bene giuridico delineato dal leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive e dell’affidamento che il pubblico fa in esso, a differenza degli artifici e raggiri tipici del reato di truffa posti a tutela dell’integrità patrimoniale. Sono due beni giuridici diversi e ben distinti. Riprendendo la citazione del “Nuvolone” in relazione alla fattispecie di cui alla frode sportiva, si semplifica l’accertamento probatorio e si estende oltre i confini della truffa, fattispecie che per i casi in specie si era rivelata di difficile applicazione, come riporta il GUP De Gregorio nella sua sentenza. Nella frode sportiva i presupposti illeciti si collocano nella pericolosità della condotta degli agenti: essi basta che nella loro mente abbiano ben presente la volontà di alterare il risultato sportivo che non necessariamente deve verificarsi. Insomma appare chiaro che l’intento sia quello di un dolo specifico costituito dal fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto svolgimento della competizione.
Ed allora, viene da chiedere all’ Avv. Prioreschi, per quale motivo Moggi interagisce con i designatori arbitrali predisponendo le griglie “ad personam” con relativi assistenti “alla carta” (rigorosamente indicati per nome) e contatta direttamente gli arbitri con schede telefoniche ad intestazione fittizia se non per “raggiungere un risultato diverso” (sempre a lui favorevole) da quello conseguente il corretto svolgimento della competizione?
Perché, esimio Avvocato, si deve intervenire sui designatori per “punire” alcuni arbitri non allineati?
Perché si stravolge la conduzione di una trasmissione sportiva di notevole impatto sugli sportivi ordinando di “difendere” certi arbitri e di accanirsi contro altri?
Non è difficile capire le suddette finalità come le hanno capite i malcapitati arbitri costretti a sottostare ai voleri moggiani per evitare di essere ostracizzati all’interno della CAN.
Il legale di Moggi parla di indagine sulla formazione delle griglie arbitrali fatta dalla Procura di Torino fino alla 26° giornata del campionato 2004/2005. Con quali strumenti, di grazia? Le intercettazioni sono state effettuate dalla Procura di Torino fino al 23.09.2004, non quindi fino alla 26° giornata, bensì, al massimo, fino alla 3°/4° giornata. Con quali strumenti investigativi l’ha condotta il dr. Maddalena questa indagine che, come riferisce il difensore, sfocia in una richiesta di archiviazione?
Forse lo stesso difensore dimentica che il predetto dr. Maddalena si era successivamente affannato a ripresentare una richiesta di riapertura delle indagini che il GIP di Torino aveva accettato con provvedimento datato 05.06.2006, per i fatti troppo frettolosamente archiviati. E talmente si era ricreduto da sollevare un conflitto di attribuzione per la competenza delle indagini oggetto di controversia con la Procura di Napoli che la Cassazione giustamente ha ritenuto si pertinenza di quest’ultima.
Quindi il Dr. Maddalena non deve essere stato molto convinto della bontà dei propri accertamenti investigativi, vero Avvocato Prioreschi?
Passiamo ora alla “disquisizione semantica” su imbroglio e imbroglioni riportata da Prioreschi. Ebbene il predetto legale ci dice che nel mondo del calcio la millanteria è all’ordine del giorno, che è vero tutto ed il contrario di tutto secondo quanto riferito da alcuni testi illustri che hanno deposto al processo penale. Dice anche di aver letto un libro di magistrati in cui “si devono ricercare anche gli elementi in favore dell’indagato”. Ci faccia capire, caro Avvocato: se una parte offesa produce una denuncia per truffa contro un terzo, io soggetto che la raccolgo faccio indagini che mi confermano la condotta delittuosa del terzo, terminate queste che cosa devo fare, cercare di dimostrare anche perché può non essere stato “il terzo”?
Che faccio allora denuncio il querelante per calunnia ai danni del terzo tanto per cominciare? O devo trovare un “quarto” che abbia commesso il reato al posto del terzo e comunque poi mi devo affannare a trovare gli elementi per scagionarlo, come per l’altro?
Caro Avv. Prioreschi, in flagranza di reato se pesco uno tizio a rubare lo arresto oppure devo anche valutare che non sia stato lui a commettere il furto? Facendo questo duplice lavoro lo stipendio rimane in medesimo oppure l’avvocato difensore mi gira una parte della parcella perché ho lavorato anche per “scagionare il terzo”?
E’ peraltro pacifico il significato relativo assunto attualmente dall’art. 358 c.p.p. Infatti il legislatore ha prodotto la legge nr. 397/2000 sulle indagini difensive ampliando quanto disposto dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: trattasi delle indagini difensive ovvero quelle di cui il difensore di Moggi si è già (infruttuosamente) avvalso nel corso del processo.
In relazione all’art. 358 c.p.p., caro Avv. Prioreschi, Lei aveva già avuto modo di testare il pensiero del Presidente Teresa Casoria nel corso del dibattimento, ricorda?
- Avv. Prioreschi: “Giudice ma esiste L’art. 358 c.p.p. che dice che il PM di svolgere indagini a favore dell’imputato”
- Casoria “vabbè avvocato ma l’articolo 358 è un articolo vuoto, non ha alcun valore”
E la Casoria non afferma questo senza un fondamento: invero la Suprema Corte ha più volte sottolineato (vedi tra le tante Sez. II, 21 maggio 1997,Nappa) che:
”la disposizione di cui all’art. 358 c.p.p., secondo la quale il P.M., svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, non si traduce in un obbligo processualmente sanzionato e non toglie il carattere eminentemente discrezionale alle scelte investigative….” lasciando quindi che il potere d’indagine del P.M. non si traducesse in automatico a quel potere-dovere investigativo anche a favore dell’indagato
Premesso quanto sopra viene poi da domandarsi perché il suddetto difensore di Moggi non spieghi come mai gli inquirenti si sarebbero accaniti su Moggi ed i suoi sodali (in seguito Prioreschi parlerà di “mandanti” e “killer”, evitando però di fare nomi, logicamente…) e conclude dicendo che le intercettazioni andrebbero sapute interpretare e che l’Università di New York ha scoperto che le bugie dette al telefono sono pari al 37% percentuale che scende al 27% se le persone si vedono di persona (ma pensa……)
Quindi Racalbuto al telefono non doveva credere ai buoni uffici del suo “Procuratore” Moggi presso i designatori per evitare di arbitrare nei giorni immediatamente successivi al contatto telefonico perché “dovrà uscire a Cagliari” (dove poi effettivamente arbitrerà e, guarda caso, favorirà la Juve, ndr.). Attenzione signor arbitro Racalbuto: al 37% quello che gli è stato riferito da Moggi è una bugia!
Lo stesso dicasi per l’arbitro Pieri: il suo “difensore” Moggi potrebbe non essere sincero, o al massimo lo è al 63%, quando afferma che “coprirà le spalle” al predetto fischietto!
Prioreschi invoca altresì grande cautela e grande diffidenza perché “Auricchio ascolta il fatto di Reggina-Juventus e Moggi si becca il sequestro di persona.” Sinceramente, la contestazione di cui all’art. 605 c.p. non l’abbiamo vista tra i capi d’imputazione nel processo di Napoli in quanto già archiviata molto tempo prima (dal Tribunale di Reggio Calabria, ndr).
Domanda: anche per le telefonate di Facchetti e Moratti è stata salomonicamente invocata “tanta cautela e tante diffidenza”? A noi non è parso.
Prioreschi denuncia anche irregolarità nell’acquisizione della prova nel corso delle indagini preliminari in particolar modo quando sono state sentite le persone informate sui fatti.
Questo processo, come detto, ha come punto di forza nell’acquisizione della prova le intercettazioni; solamente pochi testi (tra i quali Galati, Martino, Cellino, Baldini, Paparesta, Zamparini, Baraldi, Vignaroli ed in buona parte Nucini) hanno riferito fatti e circostanze di supporto a quanto emerso dalle intercettazioni.
Prioreschi fa in particolare riferimento alle dichiarazioni di Gazzoni Frascara, Varriale, Nucini e Gianfelice Facchetti che il difensore sbeffeggia in aula insieme al colonnello Auricchio.
Domanda, caro Prioreschi: i capi d’imputazione si fondano su queste dichiarazioni oppure su altro? E’ questa la domanda che ci si deve porre.
Ma il predetto difensore non si pone domande e, viceversa, continua passando a correlare il numero di pagine dei verbali redatti in relazione alle ore di durata dell’escussione di alcuni testi. Erano un po’ duretti questi testi per metterci tutte quelle ore a riferire i fatti, come erano lenti a trascrivere gli inquirenti. Un po’ come è stato lento un tale Avvocato che scoprì nel 2006 (vedi i brogliacci delle intercettazioni allegati all’avviso di conclusione delle indagini 415bis c.p.p.) l’esistenza -ovvia- di conversazioni telefoniche che alcuni non imputati avevano intrattenuto con alcuni imputati (guarda caso alcune intercettazioni di questi non imputati, intercettate dalla Procura di Torino, erano state già rese note nel 2006). Peraltro, a tal proposito, giova precisare che uno di questi non imputati aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in data 31.08.2006 in cui non solo non escludeva di essere stato chiamato telefonicamente dai designatori ma che non escludeva neppure che i contatti telefonici li avesse avuti anche l’allora presidente della sua squadra. Che strano, si ha contezza di ciò ma di queste conversazioni (note alle difese fino dal 2006, è bene ribadirlo!) non se ne parla più fino ad aprile 2010 nel bel mezzo del processo penale di primo grado attualmente in fase di conclusione.
Non si capisce tuttavia perché durante tutto questo tempo (circa 4 anni) chi già conosceva tali intercettazioni ha fatto in modo che dal punto di vista sportivo risultassero inutilizzabili in quanto prescritte. La responsabilità di ciò a chi è ascrivibile? Ma “ovviamente” ad Auricchio e la Procura di Napoli che le hanno tenute nascoste allo scopo di favorire alcuni non imputati (!). Incredibile.
Ma attenzione: si arriva alla “genesi dell’imbroglio”. Prioreschi fa risalire tutto ciò alla data del 18.09.2004 (la Procura di Torino sta ultimando la terza proroga alle intercettazioni a carico di Moggi e soci che non sarà ulteriormente prorogata), informativa questa in risposta ad una delega d’indagini risalente al luglio 2004.
Il predetto legale di Moggi contesta poi il fatto che per la c.d. indagine “off side” siano stati incaricati il team dei Carabinieri di Auricchio in Roma. Già, perché?
A Napoli non c’erano certo le condizione per i motivi che verranno esposti in seguito.
Perché i Carabinieri e non la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato? Basili gli dice niente, caro avvocato Prioreschi? Ed il di lui collega Pierluigi? Il Ministro dell’Interno Pisanu le suggerisce qualcosa? Oppure il ministro Siniscalco che magari avrebbe potuto consigliare al dr. Narducci di servirsi di un pool di uomini indicati dal gen. Attardi o dal gen. Pappa, si poteva fare dopotutto!
Il fatto è che la delega d’indagine originale porta quale numero di ruolo generale il 43915 del 2002 mod. 21 che vedeva quali imputati Moggi, Giraudo, Pairetto per la violazione di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere… ebbene si, sempre di quel reato si tratta!). Tale indagine nacque da una costola dell’indagine a carico di cosche della Camorra (ecco perché la DDA di Napoli) da cui erano emersi elementi penali relativi a condotte perpetrate da Moggi ed i predetti.
Sappiamo tutti che quando vengono richieste le intercettazioni vi è una procedura specifica da adottare: si fa una richiesta in cui si illustrano le fattispecie delittuose per le quali l’entità della sanzione prevedono l’utilizzo dell’intercettazione telefonica. Non da “sensazioni” bensì da situazioni ritenute oggettivamente rientranti nella fattispecie di reato idonea. E la Procura la sua richiesta la pone al vaglio del GIP che deve autorizzare. Senza autorizzazione del GIP, niente telefoni sotto controllo. Se il GIP ha autorizzato e prorogato fino al maggio 2005 evidentemente gli elementi non erano tanto deboli come si vuole supporre.
Si è partiti da un fumus investigativo inerente la posizione della GEA e la famosa “combriccola romana” per arrivare a trovare anche altro nelle intercettazioni. Quella combriccola romana che viene dipinta come poca cosa ma che è oggetto di attenzione anche da parte di un altro P.M., Guariniello della Procura di Torino, che svolge indagini su Palanca e Gabriele e a tal fine ascolta alcune persone informate sui fatti (la Fazi e Martino).
E’ quella combriccola insignificante per cui si sbraccia De Santis al fine di sapere lo stato delle indagini informandosi clandestinamente presso un amico al CSM e per cui la Fazi fa “scalo” a Collesalvetti, presso il sodale Bergamo per ragguagliarlo sull’esito della sua “comparsata” da Guariniello. Per essere una “combriccolina” pare non poca la movimentazione, vero?
Veniamo ora ad una delle parti più interessanti dell’arringa di Prioreschi, quella relativa alle famose telefonate “occultate”. Moggi, tramite il suo legale, avanza la richiesta alla Cancelleria della Procura di Napoli per avere il duplicato dei CD in cui sono state archiviate le 171000 conversazioni dell’indagine. Il legale dice che per sbobinare, ascoltare e trascrivere le intercettazioni si è servito del consulente di Moggi Penta, dell’ing. Porta e del team di ju29ro.com. Aggiunge che per poter utilizzare il materiale appena acquisito non ha potuto servirsi dei brogliacci perché “non c’erano o se c’erano nono dicevano nulla”. E qui casca l’asino caro il mio avvocato. Appena notificato l’avviso di conclusione delle indagini 415 bis c.p.p. il fascicolo del P.M. contenente tutti gli atti investigativi viene messo a disposizione delle difese degli imputati che quindi per la prima volta prendono visione di questi atti. Nel fascicolo vi sono obbligatoriamente pena la nullità i brogliacci delle intercettazioni i quali riportato tutte le intercettazioni effettuate suddivise per RIT (ogni RIT corrisponde ad un’utenza intercettata) che al loro interno specificano per ogni intercettazione chiamante, chiamato, dato, ora, durata ed eventualmente un breve commento oppure la trascrizione integrale della conversazione ed le indicazioni sull’importanza della conversazione stessa (i famosi baffetti colorati). Ebbene, caro Avv. Prioreschi, si afferma che questi brogliacci non c’erano e se c’erano erano inservibili? Ma questa era una causa di nullità del 415bis che poteva essere fatta rilevare! Perché non l’ha fatto? Perché non era di suo interesse in quanto se così fosse stata si sarebbe avuta la conferma fin dal giugno 2006 dell’esistenza delle conversazioni di Facchetti e Moratti? Il primo era ben visibile in quanto l’utenza cellulare a lui in uso era intestata all’F.C. INTERNAZIONALE su gestore italiano (non quindi con un intestatario fittizio o con scheda straniera, come era di consuetudine per un tale “ex ferroviere”). Ma tutto questo ovviamente non doveva essere reso noto in quanto queste conversazioni era bene per la difesa del suo assistito che fossero rese pubbliche in pieno dibattimento penale ma con circa 4 anni di ritardo. Questo ritardo ha comportato la prescrizione dei fatti a cui si riferivano rimanendo utilizzabili per la difesa di Moggi nel processo penale ma precludendo ogni possibile utilizzo ai fini di giustizia sportiva. E allora che cosa ci si inventa per giustificare questo? Che gli inquirenti e la Procura, dolosamente, avevano nascosto queste telefonate che in realtà sono sempre state a disposizione delle parti fin dal 2006!
Il suo consulente, Egregio Avvocato, non ha fatto altro che digitare nei CD delle conversazioni duplicate la parola chiave “Facchetti”, “Moratti”, “Inter” ed ecco che appariva un elenco di chiamate contenenti le parole predette (sono parole di Penta nei giorni immediatamente successivi alla citazione di alcune intercettazioni riguardanti Facchetti, nel processo di calciopoli). Ma quello che è semplicemente assurdo è che gli inquirenti della Procura avrebbero nascosto queste conversazioni fin dall’inizio! Ma a quale scopo? L’esimio avvocato non lo dice, per cui rimane molto difficile pensare che si sia voluto inquinare le prove senza una ragione plausibile. In fondo che interesse poteva avere il dr. Narducci per indagare Moggi, Meani o invece Moratti oppure Sensi, Cellino, Bergamo? La verità è che il predetto magistrato non ha fatto altro che analizzare tutte le intercettazioni che potevano essere rilevanti ai fini penali e scartare le altre che, ictu oculi, non lo erano.
Caro avvocato Prioreschi, la verità (che anche Lei conosce) è che in quest’indagine moltissime persone parlavano al telefono (tutti i dirigenti delle squadre di calcio conferivano con i designatori) ma solo alcuni hanno raggiunto accordi illeciti (tra questi Luciano Moggi in primis).
Facchetti, invece, non ha commesso reati e men che meno Moratti. Questa è la differenza egregio Prioreschi.
Si precisa a tal proposito come l’art. 2, comma 3°, della legge sulla frode sportiva preveda come “gli atti del processo penale” possano essere richiesti dagli organi della giustizia sportiva per l’utilizzo ai fini della propria competenza. A tale scopo nel 2006 la Procura di Napoli mise a disposizione le informative redatte dalla P.G. contenenti il materiale investigativo di rilevanza penale, in piena conformità con la legge.
Ma l’avv. Prioreschi, come abbiamo già detto in precedenza, nel 2006 dove si trovava? Invero il fatto che Facchetti avesse contatti telefonici con i designatori era già noto in tale data e anche lo stesso Moratti intervistato dal Corriere della Sera aveva confermato tale circostanza nell’agosto del predetto anno. Nessuno dell’entourage moggiano mosse però rilievi o fece commenti (zitti perfino i magnifici del team d’assalto ju29ro.com). Solamente Bergamo sommessamente fece rilevare che non erano presenti contatti telefonici intrattenuti con alcuni interlocutori. Per forza, caro imputato Bergamo, questi colloqui telefonici non avevano rilevanza penale perché non contemplavano accordi illeciti.
Ma il bello viene ora: l’avvocato Prioreschi, per questi asseriti “occultamenti” di intercettazioni, chiede l’invio degli atti alla Procura per valutare profili di reità a carico degli inquirenti. Una domanda sorge tuttavia spontanea: perché l’Avv. Prioreschi non ha presentato un esposto con tanto di firma autografa invece di lasciare alla libera decisione del collegio giudicante la valutazione di questi asseriti profili di reato? Con l’esposto sarebbe stato obbligatorio formare un fascicolo che avrebbe avuto due strade: archiviazione oppure prosecuzione dell’azione penale con indicazione dei capi d’imputazione per le condotte illecite. Invece chiedendo il mero invio degli atti si opta per una soluzione pilatesca e cioè “io lo segnalo, valuterà il giudice”. In tale modo l’esimio Prioreschi – furbescamente – non presta il fianco ad eventuali azioni a tutela degli inquirenti (controdenunce per calunnia et similia).
A questo punto viene enfatizzata dall’Avv. Prioreschi la nota frase di Narducci “non ci sono telefonate dei signori Moratti, Sensi, Campedelli…” il cui unico senso era quello di sottolineare come non ci fossero chiamate di rilevanza penale con implicati i soggetti nominati. Secondo la grancassa moggiana, invece, queste chiamate ci sono, peccato però che queste chiamate, per sfortuna degli imputati, non hanno avuto nessuna importanza penale in quanto una volta rese note in dibattimento non hanno dato origine a contestazioni suppletive o nuove contestazioni a carico di altri o di alcuni indagati. Ovviamente l’Avv. Prioreschi se ne è guardato bene dal farlo perché in relazione alle chiamate di Facchetti con Bergamo, ritenute dal predetto legale id Moggi di una “gravità assoluta”, nulla si sarebbe potuto fare a carico del compianto Giacinto ma, al contempo, Bergamo si sarebbe reso correo nell’ipotetico reato ad esso ascritto. Ci immaginiamo, fantasiosamente, quale sarebbe stata la reazione dell’ex designatore Bergamo il quale, in tal caso, si sarebbe trovato addirittura con più capi d’imputazione di Moggi!
Ma Prioreschi non poteva permettersi di trovarsi di fronte un nuovo e pericoloso avversario e, per tale ragione, si affretta a dire che queste chiamate non avevano rilevanza penale. E allora? Gli inquirenti ci erano arrivati circa 5 anni prima a questa conclusione! Complimenti per il tempismo avvocato, meglio tardi che mai!
Il legale prosegue poi con la disquisizione sul significato dei baffetti colorati con cui gli inquirenti erano soliti segnalare l’importanza e la pregnanza delle conversazioni intercettate. Scusi avvocato ma chi deve decidere se un’intercettazione è rilevante o meno, l’ufficiale o l’agente di P.G. con le cuffie? Oppure sono valutazioni che spettano al magistrato? Si ha prova che il col. Auricchio le abbia volutamente “nascoste” al P.M. oppure che lo stesso P.M. le abbia “nascoste”? Avvocato ha pure l’ardire di insegnare come si fanno le indagini alla P.G. ed alla Procura? Lei che eleva al rango di super investigatore senza macchia a senza paura un personaggio come Penta che, intercettato al telefono, tramava nell’ombra con il suo mantra per avviare un’attività di dossiereggio contro l’allora col. Arcangioli e il magg. Auricchio? Si, esatto: proprio quello che si dava un gran da fare per procurare materiale adatto a screditare vari personaggi tra cui gli ufficiali citati? (informativa dei CC datata 15.12.2007). I dialoghi intercettati con Moggi ci dicono di un Penta che nel gennaio-marzo 2007 (Moggi è stato intercettato una seconda volta dall’ottobre 2006 al maggio 2007) è intento a mettere insieme dossier di dubbia qualità per il suo capo Moggi, titolare di una rubrica sul giornale “Libero” di Feltri (“C’ho messo cinque giorni a fare quella lettera, non è che l’ho fatta in un giorno”, si vantava in una conversazione intercettata!).
Lo stesso modus operandi è stato tenuto da Penta anche nei confronti del presidente del Coni Petrucci, con tanto di tentativo di avvicinare, senza successo, un ufficiale dei Carabinieri per avere notizie su un incidente stradale che aveva visto coinvolto il figlio del presidente del CONI, allo scopo, scrivono i Carabinieri, di promuovere campagne di stampa contro lo stesso. Sono questi gli investigatori modello avvocato?
Per quanto attiene al rapporto tra il Col. Auricchio e Baldini – oggetto della requisitoria di Prioreschi – esso affonda le sue radici fin dai tempi in cui lo stesso team di Auricchio si era incaricato delle indagini in relazione ai fatti delle fidejussioni false presentate dalle squadre di calcio alla Covisoc per l’iscrizione ai relativi campionati. E’ in virtù di questo ottimo lavoro svolto che la Procura di Napoli decide di inviare la delega d‘indagini ad Auricchio nel luglio 2004. Ma perché si insiste sul presunto rapporto Auricchio-Baldini? Ad avviso degli scriventi il fine è quello di screditare entrambi visto che essi sono stati i testi che più hanno messo in difficoltà la difesa di Moggi. Prioreschi cita la famosa intercettazione del “ribaltone”, chiamata che Baldini ha avuto il 04.04.2005; indoviniamo con chi? Ma con il grande Innocenzo Mazzini che a quella data si preoccupava di salvare la sua posizione. Peccato che proprio in quel periodo l’ex vicepresidente federale si stesse adoperando per cercare arbitri compiacenti alla causa Lotito ed a quella degli “addomesticati” fratelli Della Valle, “aggravando” così ancor di più la sua posizione.
Lei, caro avvocato Prioreschi, pensa che di questa pericolosa conversazione tra Baldini e Mazzini il suo cliente non fosse stato messo al corrente solo perché non lo abbiamo ascoltato al telefono? L’abbiamo visto tutti il “ribaltone” di Baldini nel 2005……
Nel proseguire con la sua requisitoria, l’avvocato Prioreschi dirige le sue attenzioni sui vari capi d’imputazione relativi alle frodi sportive iniziando dalle ammonizioni mirate. Ne cita diverse mettendole tutte insieme allo scopo di confondere meglio il collegio giudicante. Sono balle?
A smentire questa conclusione di Prioreschi bastano due elementi: il primo è la già menzionata intercettazione di rimbalzo in cui si parla di Fiorentina-Bologna e del fatto che il Milan avanzi nelle ammonizione per poter fare le diffide. Perché interessa la gara dei viola con il Bologna? Perché la giornata successiva i felsinei incontreranno la Juventus per cui con ammonizioni mirate sui giocatori diffidati si incorre nella squalifica (al Bologna verranno squalificati tre giocatori che non potranno giocare contro la Juve, Petruzzi, Nastase ed un altro titolare). Nell’indagine ci sono numerosi indizi che portano gli inquirenti in questa direzione investigativa. Ma la cosa che più sorprende è che un ulteriore elemento di conferma giunge agli inquirenti in maniera del tutto inaspettata e chiara. Dal marzo 2005 viene intercettata l’utenza cellulare in uso a Leonardo Meani, “addetto agli arbitri” per il Milan. Ebbene pure lo stesso Meani giunge all’identica conclusione su cui sta investigando, ovviamente a sua insaputa, la Procura di Napoli. Ne è talmente convinto che in una conversazione intrattenuta con il guardalinee Babini gli segnala l’ammonizione “dolosa” di Viali in Inter-Fiorentina ad opera di Bertini, invitandolo per il futuro a fare uno studio perché sospetta fortemente che la Juventus benefici in maniera massiccia di questo meccanismo illecito delle ammonizioni mirate.
Egregio difensore di Moggi, non mi vorrà dire che Meani era d’accordo con gli inquirenti, vero?
Il Babini, sentito in qualità di testimone a tal proposito, cerca di sminuire il contenuto dei colloqui telefonici con Meani su questo tema ma la genuinità dei dialoghi intercettati parla chiaro. Si pensa veramente che il valore probatorio delle intercettazioni possa essere superato da esami testimoniali di soggetti come questi, che non vogliono e/o non possono dire la verità? Noi non crediamo che il Collegio giudicante – per quanto formato da donne che si sono dichiarate inesperte di calcio – abbia il cervello che orbita attorno a Marte!
Prioreschi passa poi ad affrontare il tema dei sorteggi truccati dilungandosi in un’esposizione di quello che succedeva durante le fasi 3 e 4 del sorteggio ossia l’estrazione e l’abbinamento delle gare con gli arbitri. Sia i giornalisti che i notai presenti ai sorteggi arbitrali non hanno mai notato operazioni non conformi a quanto previsto per cui, in buona sostanza, il legale ritiene che i sorteggi non potevano essere truccati.
Avvocato, ci scusi, ma la prima e la seconda fase – e quindi i lavori preparatori di predisposizione delle griglie arbitrali e con gli arbitri da inserire e le gare da destinare alle varie fasce e la successiva designazione degli assistenti – non fanno parte del sorteggio arbitrale? O fanno parte dell’estrazione del lotto?
E’ inutile dire che le prime due fasi erano appannaggio di Luciano Moggi che obbligava i designatori a conformarsi ai suoi voleri. Era lui che decideva quali arbitri dovevano andare in prima griglia e quali gare dovevano esservi inserite, decideva inoltre anche gli arbitri da fermare perché “rei” di non avere arbitrato a comando. Questo è il risultato emerso dalle indagini con le intercettazioni.
Era chiaro che il sorteggio arbitrale risultava così già inquinato fin dall’inizio in quanto Moggi aveva la possibilità di immettere arbitri in prima griglia a lui legati oppure sotto l’influenza di Bergamo e Pairetto (entrambi legati a triplo filo all’uomo di Monticiano). Ancora più clamorosa era la scelta degli assistenti e del 4° uomo a designazione diretta da parte dei designatori senza che esistessero regole che la contemplassero. Moggi ordinava quali erano quelli che gradiva e spediva molto spesso altri a lui vicini, per mezzo dei designatori, nelle gare degli avversari diretti. Questa indagine si caratterizza in quanto contemporaneamente si cerca di favorire la propria squadra (Juventus nella specie) e sfavorire le concorrenti dirette (Milan, Inter), avendo occhi di riguardo per le società amiche (Messina, Siena, poi forzatamente la Fiorentina) e penalizzare chi non è allineato (Parma, Bologna, Brescia).
Chiaramente Prioreschi si fa forte del verbale notarile attestante la regolarità del sorteggio e ribatte con questo a quanto emerso dalle testimonianze di Dario Galati e soprattutto di Manfredi Martino. Ma è sfortunato il difensore perché a fare crollare le sue certezze granitiche sulla veridicità del verbale notarile sovviene un fatto occorso nell’aprile 2005 in relazione ad un sorteggio arbitrale. Viene estratto Collina per un Atalanta-Palermo ma poi ci si accorge che esso aveva una presunta preclusione che impediva allo stesso di arbitrare tale partita. Allora viene designato Rizzoli ma poi i designatori arbitrali intervengono ancora e rifanno nuovamente il sorteggio. Nella sua requisitoria Narducci fa notare che la preclusione di Collina per la gara suddetta – del tutto inesistente - ha portato ad una serie di operazioni effettuate ed a una serie di abbinamenti che erano di fatto pronti, senza che nel verbale notarile ne risultasse traccia. Addirittura il comunicato stampa della FIGC, che dovrebbe fornire la prova di come erano state redatte le griglie in quella giornata di campionato, evidenzia che Collina era in griglia B senza nessuna preclusione. Perché avvocato, se tutto è regolare come dice lei, il notaio non ha certificato questa circostanza? Forse appartiene alla stessa categoria di notai che durante in vari sorteggi nell’anno assistevano a sfere che improvvisamente si aprivano perché usurate, senza che rilevassero a verbale la circostanza (escussione dibattimentale del teste Martino).
Sui sorteggi truccati ci sono diversi elementi che convergono in questa direzione ma il legale di Moggi cerca di abbattere la tesi degli inquirenti basandosi sugli orari del sorteggio e sull’orario in cui il suo assistito veniva informato dalla segretaria Alessia della Juventus.
Alessia chiama diverse volte Moggi per comunicare il nome del direttore di gara per la partita della Juventus e Moggi gioca a fare l’indovino azzeccando non solo l’abbinamento della gara d’interesse ma anche gli abbinamenti arbitro-gare per la concorrenza.
Prioreschi, per giustificarsi di ciò, dice che Moggi aveva accesso ad internet e da lì aveva acquisito quelle informazioni. Però tale affermazione non collima con i dialoghi telefonici intrattenuti con la tale Alessia. Se fosse vera la circostanza del difensore, Moggi avrebbe risposto “grazie li so già perché un amico me li ha comunicati” oppure “ho visto il comunicato Ansa appena uscito”. No, Moggi gioca a fare l’indovino cercando, riuscendoci, di stupire la sua interlocutrice che ridacchia e si complimenta.
La riprova? Per la gara Inter-Juve Moggi sa già che arbitrerà Rodomonti (il povero Facchetti avrebbe voluto Collina, il nr. 1 degli arbitri, ma si dovette accontentare di quello che Moggi gli aveva destinato, tanto era a 15 punti di distacco dalla Juventus……..); nel gennaio 2005 lo stesso Moggi, a mò di oracolo predisse ben 10 giorni prima la direzione di gara di Racalbuto in Cagliari-Juventus. Siamo veramente di fronte ad un novello Tiresia oppure “c’è del marcio in Danimarca”?
Prioreschi ritorna poi a parlare di sim svizzere: esso ribadisce che l’eccezione di inutilizzabilità viene riconfermata in modo da funzionare come “piomba libera tutti” (all’occorrenza non dovessi riuscire a smontare quanto prodotto dall’accusa, c’è sempre l’eccezione a salvare tutto). Si parla delle già menzionate prime tre schede che furono intercettate dal 25.02.2005 al 12.03.2005. Non emerge niente di rilevante ed il legale dice che infatti queste telefonate sono scarse e di pochi secondi. Certo, avvocato Prioreschi, esse sono state sostituite da Moggi a partire dal 10.02.2005 perché il sodale Bergamo aveva commesso l’imprudenza di telefonare al telefono “svizzero” di Moggi dall’utenza di casa in quanto col suo telefono “svizzero” non aveva più credito telefonico (“vai, tanto qui sono sicuro, dice Bergamo al telefono).
Moggi non si è sentito così sicuro e, nel dubbio, ha cambiato gli apparecchi – col senno di poi ha fatto benissimo, dal suo punto di vista – .
Prioreschi dice quindi che Moggi era andato dalla signora Castaldo per chiedere ad essa i soldi per l’acquisto di schede telefoniche. Infatti il teste Capobianco ha riferito che le continue richieste di denaro per l’acquisto di schede avevano generato dei buchi di bilancio che in società si era pensato di coprire con le vendite fittizie di gadgets ed orologi.
Moggi – una volta anche insieme a Fabiani – si recherà a Chiasso presso il negozio di De Cillis e l’avvocato ironizza sul fatto che se questa cosa era illecita un po’ troppe persone ne erano al corrente.
Ma allora ci domandiamo: perché andare in Svizzera a comprare le schede telefoniche? In Italia non c’erano?
Bertolini nell’udienza del 30.06.2009 dirà che spesso era andato lui presso il negozio del De Cillis per acquistare le sim svizzere su espresso incarico di Moggi, il quale gli raccomandava di “…Queste le prendi, ma le prendi solo se non sono rintracciabili…”. Non devono essere rintracciabili, questo è l’importante, ma c’era anche un altro soggetto che si procurava videotelefoni con schede fittiziamente intestate ed era l’autista tuttofare di Moggi, Armando Aubry che dice al telefono il 12.05.2005: “Buonasera direttore, disturbo? Volevo dire nelle schede è tutto a posto” “L’UMTS li hai trovati?” “Sì sì…e quelle sono. Schede OMNITEL sono comprensive dell’UMTS che lei mi ha detto, cioè il video…tutto tutto preciso” “Però ascolta, Armando, che siano anonime…più anonime che non si può” “Io sabato, se Alessandro mi conferma il programma, gliele porterei a Torino sabato sera”.
Servono schede anonime al suo cliente, caro avvocato! Perchè?
Prioreschi ha il coraggio di riferire al collegio che Moggi cercava di procurarsi tali schede per evitare lo spionaggio industriale sulle questioni inerenti il mercato dei calciatori: ebbene, le indagini hanno evidenziato che le schede riservate sono state consegnate alle seguenti persone, come indicato nelle nr. 3 informative di P.G. datate 28.03.2007, 13.07.2007 e 01.12.2007: attribuite con certezza nr. 29 di cui Moggi 8, Fabiani 3, Racalbuto 3, Bergamo 2, Pairetto 2, Paparesta 2, Ambrosino 2, Pieri 2, Cassarà 1, De Santis 1, Gabriele 1, Bertini 1 e Dattilo 1.
Tutti operatori di calciomercato, vero Egregio Avvocato? Vediamo parecchi direttori sportivi, procuratori e general manager tra i citati soggetti. Chissà quanti calciatori ha trattato il suo cliente al telefono con Bergamo o Racalbuto o De Santis……..
Bene avvocato per ora ci siamo…
Sul metodo di attribuzione delle schede riservate ci pare che quanto evidenziato dal dr. Narducci in requisitoria sia ampiamente esaustivo ed abbatte ogni argomentazione delle difese degli imputati, tuttavia vogliamo brevemente sintetizzarlo per chi ancora non lo ha recepito.
Ebbene, per attribuire tali schede i Carabinieri hanno incrociato una serie di dati che hanno consentito di poter giungere a determinazioni incontrovertibili; infatti, è stato riscontrato che ogni sim “abbinata” ai suddetti “fischietti”:
1.**agganciava celle nella zona di residenza dell’arbitro e nella zona di residenza dei genitori di quest’ultimo;
2.**agganciava celle nei pressi di Coverciano nei giorni dei raduni arbitrali;
3.**agganciava celle nelle città della squadra di calcio che l’arbitro doveva dirigere in quel determinato turno di campionato;
4.**entrava in contatto con le sim assegnate ad alcuni degli altri imputati;
5. agganciava le medesime celle che, in quel momento, anche il cellulare “italiano” dell’arbitro agganciava;
6.**sui tabulati relativi alla determinata sim risultavano esserci, in molti casi, contatti con i numeri telefonici “in chiaro” (fissi o mobili) dei parenti più stretti dell’arbitro.
Già premettendo questo, non ci sarebbe più nulla da aggiungere, ma è divertente proseguire:
Un esempio su tutti per mortificare gli inutili tentativi di difesa dei soggetti accusati di possedere tali sim svizzere è fornito dal famoso documento attestante la presenza di De Santis ad un corso di formazione in Roma quando la sim svizzera a lui attribuita si accende in Firenze. L’esame dei tabulati sull’utenza mobile “in chiaro” di De Santis – che era sotto intercettazione – ha evidenziato che quando dal documento risultava essere presente altrove in realtà il suo telefono controllato agganciava celle site in Firenze; anzi: ci sono state delle conversazioni telefoniche in cui lui colloquiava con terzi da questo telefono. De Santis non era in Roma ma si trovava già al raduno arbitrale di Coverciano, come indicato dal suo telefono cellulare, come risultava dal tabulato della sua utenza svizzera riservata a lui attribuita. E il documento prodotto dal difensore di De Santis in aula? Leggermente “tarocco”? Meglio soprassedere………
Il legale di Moggi parla quindi della scheda sim fittiziamente intestata – questa volta “made in Italy” – consegnata da Moggi e Fabiani a Nucini.
Il suddetto ex arbitro rilascia dichiarazioni un po’ contraddittorie, in verità, ma in ordine a quanto detto prima appare credibile. Perché? Risulta credibile in quanto su questo numero telefonico -corrispondente ad una scheda TIM – la P.G. esperirà alcuni accertamenti e detta scheda risulterà attivata in Napoli in data 23.05.2003 intestata ad una persona ivi residente che quello stesso giorno ha acquistato alcuni telefoni ma che di quella scheda non ha mai sentito parlare. Che sfiga vero Avvocato? La P.G. ha fatto accertamenti ed ha rilevato quanto detto perché tale rivenditore telefonico era già stato attenzionato dagli inquirenti in altre indagini correlate.
Continua Prioreschi facendo accenno alla sim svizzera attribuita a Paparesta. Aggiunge che Moggi aveva appena ammesso che le sim svizzere servivano per il mercato. Come mai però nella conversazione Moggi-Bergamo del 09.02.2005 Moggi appare molto informato dei movimenti di Paparesta? Logico, dice Prioreschi, era il padre che informava Luciano Moggi sui movimenti del figlio. Ma non doveva occuparsi di “mercato” Paparesta senior? Che interesse poteva avere, caro Avvocato, a riferire le abitudini del proprio figlio in veste arbitrale? La sim era in esclusivo uso al padre di Paparesta? No caro avvocato perché in dibattimento Gianluca Paparesta ha ammesso che da un certo punto in poi lui stesso ha fatto uso del telefono cellulare con scheda riservata. A Paparesta junior sono attribuite nr. 2 sim svizzere di cui la prima con il traffico più cospicuo, risulta agganciare celle nel comune di Firenze in concomitanza con i raduni arbitrali oltre ad impegnare le celle site in città in cui in quel momento si verifica un evento calcistico in cui Paparesta fa da arbitro. Inoltre in data 07.11.2004 Paparesta chiama Moggi con il telefono riservato mentre quest’ultimo è al telefono intercettato con la Garufi. La conversazioni viene troncata da Moggi ma permette di rilevare dai tabulati delle schede svizzere la chiamata in coincidenza del giorno ed ora in cui si è verificata. Le basta Avvocato per capire che la scheda era utilizzata da Gianluca Paparesta e che non serviva per fare il “mercato”? Paparesta riferisce che nei giorni immediatamente successivi ai fatti relativi a Reggina – Juve egli sentì il bisogno di trovare un po’ di conforto telefonando con la sim svizzera all’utenza di Paolo Bertini. Il contatto è stato individuato perché la cella agganciata da Bertini è situata in Arezzo, ulteriore elemento a corroborare la tesi dell’accusa. Prioreschi che ha in mano per dimostrare che Paparesta non si è sentito con Bertini? Niente, non ha uno straccio di prova per confutare ciò.
Ma il difensore di Moggi supera se stesso quando arriva a parlare delle telefonate “di rimbalzo”. Parla di quella avuta con Pieri durante una conversazione Moggi-Bozzo ma non si dilunga molto quando invece l’accusa aveva dimostrato robustamente con il metodo applicativo illustrato in precedenza, che Pieri era possessore di una sim svizzera.
Il clou però avviene con la conversazione che si innesta nella telefonata Moggi-Garufi. Prioreschi dice che l’interlocutore di Moggi nella telefonata di rimbalzo non può essere un arbitro e non può essere Racalbuto perché, lui dice, lo chiama “albé” (Racalbuto si chiama Salvatore). Questo è l’unico elemento per smentire quanto rilevato dal dr. Narducci e dagli inquirenti. A parte che basterebbe sentirla almeno una volta questa intercettazione di rimbalzo per capire al volo che si tratta di un arbitro ma in particolare giova rimarcare che la sim attribuita all’arbitro in quel particolare momento storico aggancia celle del comune di Firenze in concomitanza di raduni arbitrali e aggancia celle di città in cui Racalbuto si reca ad arbitrare financo ad agganciare celle che si trovano sulla direttrice stradale che collega la città in cui ha arbitrato poco prima e la propria abitazione. Quindi da una parte si ha “albé” e dall’altra si hanno tutti questi riscontri, ripetuti precisi e concordanti con quanto affermato dagli inquirenti. Gli stessi rilevano dai tabulati che nel momento in cui Racalbuto telefona a Moggi che sta parlando con la Garufi, la sim dell’arbitro in quel momento aggancia una cella sita in Lonate Pozzolo (VA), comune molto vicino a Gallarate, luogo di residenza di Salvatore Racalbuto. Peraltro -vista la scarsa qualità audio della chiamata – che Moggi dica “ciao Albè” non pare essere così certo in quanto è possibile che le esatte parole pronunciate dall’ex ferroviere siano o “ciao bello” o “ciao Alb” (nomignolo derivante proprio dalla radice del cognome RacALButo).
L’altra sim attribuita a Racalbuto è quella che contiene una conversazione di rimbalzo avuta con Moggi che si innesta in una telefonata Moggi-Girotto, in data 05.01.2005. E’ la famosa intercettazione di rimbalzo in cui si parla di far “uscire” l’arbitro in questione per l’incontro Cagliari-Juventus (circostanza puntualmente avveratasi, quando si dice che il sorteggio non era truccato e si dubita delle doti di preveggenza di Lucianone !) e di escludere dalle griglie arbitrali l’arbitro Morganti.
Solito il metodo utilizzato precedentemente dagli inquirenti per attribuire una sim straniena ad un soggetto utilizzatore con puntuali risultati in termini di affidabilità e precisione. Prioreschi che dice? Afferma candidamente che la sim non è di Racalbuto e quindi il suo cliente ha parlato con un’altra persona (sempre di mercato, s’intende!) perché si sente un “Achì” che viene interpretato per “Achille”, confermando però che in questo caso si sente in maniere molto meno chiara (meno male avvocato). Anche qua abbiamo un “achì” (che peraltro non sembra per niente una chiamata di nome) in contrapposizione ad elementi investigativi granitici. Peraltro anche in questo caso, nel salutare l’interlocutore, Moggi dice un “ciao albè (o un “ ciao bello”? o un “ciao alb?”), circostanza questa che mortifica ancora una volta la difesa di Luciano Moggi. Comunque non c’è male avvocato Prioreschi, Lei è un “genio visionario” come il povero Steve Jobs, il fondatore di Apple, appena deceduto.
Prioreschi poi si dilunga nel descrivere il metodo Di Laroni parlando di celle agganciate non normalmente in quanto le celle addette erano occupate e di dati dei tabulati che non corrispondo tra chiamate in uscita ed in entrata.
Poi il Prioreschi, facendo finta di non aver capito nulla delle indagini, si domanda perché non furono interrogati i codici IMEI dei telefoni in quanto, se una scheda straniere viene immessa in un telefono italiano, l’usuario viene subito individuato. Appunto, caro Avvocato: il fatto è che Moggi forniva non solo schede straniere agli arbitri ed ai designatori arbitrali ma anche gli apparecchi telefonici, sempre acquistati presso il negozio svizzero del De Cillis! Molto spesso abbiamo sentito dialoghi tra Moggi e Pairetto in cui si parla di “altro telefono” e lo stesso avviene tra i due designatori arbitrali. “C’hai dietro l’altro telefono?” chiederà, ad esempio, Bergamo a Pairetto, con quest’ultmo che domanderà “quello svizzero?”).
Addirittura è stata intercettata una chiamata tra la moglie di Bergamo e lui stesso in cui Alessandra Vallebona ricorda al marito che “ha sbagliato a prendere il telefono perché ha preso quello vecchio”. Lei, caro avvocato Prioreschi, che vuole insegnare l’”ABC al reparto operativo dei Carabinieri di Roma, perché non ci ha portato in aula quali testimoni della difesa, i famosi “operatori di mercato” percettori delle schede svizzere con i quali Moggi avrebbe dovuto fare affari in modo da evitare lo spionaggio industriale? Quanti “affari di mercato” sono stati conclusi con l’ausilio di queste schede svizzere, slovene o del Lichtenstein “anonime che più anonime non si può”?
Ricordiamoci sempre che l’imputato per difendersi può anche mentire, lo prevede il nostro ordinamento giudiziario.
Eccoci ora giunti alla parte finale della requisitoria in cui il difensore si appresta a parlare delle singole frodi sportive contestate al suo assistito.
Si comincia con il capo B) Udinese-Brescia, in cui, al termine di tale gara, vi è la famosa intercettazione in cui Giraudo dice all’indirizzo di Dattilo “se è sveglio gli dimezza l’Udinese (prossimo avversario della Juventus)”. La partita è molto contestata e l’arbitro espelle Jankulovski per i friulani ed ammonisce altri giocatori dei quali solo uno salterà la gara contro la Juve. Moggi subito dopo la partita chiama Giraudo e gli dice “ma che devo fare ha mandato via anche Jankulovski, abbiamo un rompicoglioni in meno”. Da notare che Dattilo risulta essere percettore ed utilizzatore di schede riservate ricevute da Moggi e che il ferroviere si adopera fattivamente nella trasmissione televisiva “Il processo di Biscardi” per difendere accanitamente l’operato del predetto arbitro al fine di far sembrare positivo l’arbitraggio agli occhi dei telespettatori. Perché? Lei avvocato che dice, il Suo cliente era affetto da slanci filantropici degni di un santo?
Capo C) Siena-Juventus 0-3. Vi sono contatti sulle schede riservate tra Moggi, Fabiani e Bertini, si parla di 42 contatti nei giorni immediatamente precedenti e Prioreschi dice che sono corrispondenti a 42 telefonate. Lo dice lei avvocato, a noi basta che i dialoghi intercorsi tra gli imputati ci siano stati. Se era tutto normale perché affidarsi alle schede riservate? A meno che anche qua non si parlasse di mercato……. Bertini risulta essere iscritto alla categoria dei direttori sportivi o dei procuratori? Oppure si è parlato di argomenti inerenti la direzione arbitrale per la gara in contestazione? La logica indica inequivocabilmente che la seconda è la chiave di lettura giusta. Mi spiace per lei avvocato Prioreschi che contesta questi fatti solamente per il numero delle presunte chiamate tra gli imputati secondo il suo personale sistema di quantificazione.
Capo E) Lecce-Juventus 0-1. Le griglie arbitrali comprendenti la giornata di campionato con la gara in imputazione sono compilate il 12.11.2004 e risultano molti contatti tra la scheda svizzera di Moggi con quella in uso a Bergamo. Con ogni probabilità sono state compilate le griglie tra i due (Moggi designatore occulto, Bergamo e Pairetto sono i capi ma Moggi comanda). La partita si svolge su un campo ai limiti della praticabilità per la forte pioggia caduta sul terreno, in una situazione simile al famoso Perugia-Juventus del 2000, ma siccome in quest’occasione la Juve vince la partita allora è tutto regolare, campo un po’ allentato ma nella norma. Interessanti sono i dialoghi tra Ceniccola e De Santis, Moggi che si complimenta con Ceniccola che gli chiede se in futuro “potrà fare di nuovo la Juventus” ricevendo piena assicurazione da Moggi (designatore occulto). Ceniccola non farà più la Juventus per quell’anno in quanto è incappato nella nuova maniera (onesta) di arbitrare che il suo “tutor” De Santis sta iniziando a porre in essere preoccupato per l’indagine di Guariniello a Torino in cui sono indagati gli arbitri della combriccola romana Palanca e Gabriele. Che altro dire avvocato, tutto regolare?
Capo F) Juventus-Lazio 2-1. La gara ha luogo il 05.12.2004, il sorteggio arbitrale il 03.12.2004 ma il giorno precedente si ha prova di un incontro conviviale tra Moggi, Giraudo e i designatori arbitrali. Un elemento su tutti per dire che le griglie arbitrali sono state preparate dal designatore occulto ed i due serventi: il comunicato ANSA con gli arbitri ufficiali è delle ore 18.30 del 03.12, la conversazione di Moggi con Alessia in cui gli rivela gli esatti abbinamenti incontri-terne arbitrali è delle ore 11.53 del 03.12. Da notare che l’arbitro è Dondarini che insieme a Giraudo sono stati condannati per questo capo F) nel giudizio abbreviato davanti al GUP De Gregorio (si vadano a tal proposito a leggere tutte le intercettazioni relative a quella gara – pre e post – riportate nelle informative e quindi evocate nella sentenza de rito abbreviato).
Capo G) Fiorentina-Bologna 1-0. In questa gara Prioreschi contesta che le ammonizioni dolose a Gamberini, Nastase e Petruzzi non sono rilevanti (i primi due non titolari, il secondo non diffidato) e da del “somari” in aula agli inquirenti. Eccellentissimo Avvocato, il giorno 03.12.2004 quando il suo assistito colloquia al telefono con Silvana Garufi, interviene una conversazione di rimbalzo tra il suo cliente e l’arbitro Racalbuto. Moggi afferma esplicitamente il nome di Dondarini (arbitro di Juventus-Lazio) e del suo interesse per Fiorentina-Bologna in quanto la giornata successiva i felsinei incontreranno i bianconeri. E’ in questo spezzone di conversazione tra sim svizzere che si delinea fortemente il sistema fraudolento delle ammonizioni mirate in modo da far scattare le diffide e le conseguenti successiva squalifiche dei giocatori per le squadre che andranno ad incontrare la Juventus. Prioreschi parla di un’intercettazione Moggi-Damascelli (giornalista de “il giornale”) in cui gli dice dei tre difensori del Bologna squalificati per la gara successiva e Moggi non capisce (o meglio, fa finta di non sapere nulla). Ma il giornalista esordisce che il “loro uomo ha fatto il delitto perfetto”, perché questa parte della conversazione la omette avvocato? Questa è difficile da giustificare eh?
Capo I) Bologna-Juventus 0-1. L’arbitro Pieri in questo capo d’imputazione è già stato condannato nel processo con rito abbreviato. Vi sono contatti tra la sim svizzera di Moggi con quella del sodale Fabiani e dell’arbitro Pieri. Che sia una gara arbitrata in senso favorevole alla Juventus non è una deduzione degli inquirenti ma il ricavato di conversazioni telefoniche tra la Fazi e Bergamo un mese dopo e addirittura tra Meani e Contini circa quattro mesi dopo. Lei che ha detto avvocato Prioreschi? Che le telefonate Pairetto-Bergamo condannano l’operato dell’arbitro e intendono metterlo a riposo per un po’. Ma la conversazione Fazi-Bergamo l’ha letta egregio principe del foro?
Capo M) Juventus-Milan 0-0. Vi sono contatti con telefoni riservati tra Moggi, Fabiani e Bertini (ma non erano per il mercato?). Moggi spinge con Baldas affinché nella trasmissione di Biscardi l’operato di Bertini venga celebrato positivamente malgrado molte polemiche da parte milanista. Perché Moggi difende Bertini, Avvocato Prioreschi? Un altro slancio filantropico? Mi pare che il suo cliente voglia aiutare tante persone, ci ricorda un altro tizio che in questo periodo si da un gran da fare per “aiutare” giovani ragazze e intere famiglie di ridenti città pugliesi……….
Capo N) Roma-Parma 5-1. Arbitra Racalbuto e vi sono contatti tra le schede telefoniche riservate tra Moggi e l’arbitro. Vale quanto detto sopra sul conto di Salvatore “Alb” da Gallarate e del filo diretto che ha con l’ex ferroviere di Civitavecchia che, in una delle già citate intercettazioni ambientali, si erge a suo “procuratore” in quanto nessun meglio di lui ne sa curare gli interessi. E Prioreschi? Sorvola con non chalance sulle ammonizione dolose di Contini e Pisano e dice che non ci sono intercettazioni. Però ci sono contatti sulle schede svizzere del suo assistito ma qua non profferisce verbo. Perchè?
Capo O) Cagliari-Juventus 1-1. E’ la gara in cui Moggi sa già dieci giorni prima chi sarà l’arbitro ovvero il solito Racalbuto. Come faccia è oggi ben chiaro a tutti tranne che a Prioreschi e la sua band. Inutile ribadire della telefonata di rimbalzo tra Moggi e Racalbuto del 05.01.2005. Cellino avrà modo di lamentarsi di questo arbitraggio tanto che scomoderà la FIGC con l’ufficio indagini. Sistemerà tutto il solito Ghirelli che rassicurerà Moggi che tutto rientrerà perché sennò ribatte l’ex D.G. della Juve “da amici si diventa nemici”.
Capo P) Messina-Parma. Contatti telefonici su schede riservate tra Moggi, Fabiani e Bertini, arbitro della gara. E’ questo un periodo in cui tra gli utilizzatori di schede svizzere vi sono numerosi contatti telefonici (Moggi-Dattilo, Moggi-Paparesta junior, Moggi-Racalbuto, Fabiani-Racalbuto, Moggi-Pieri, Bergamo-Moggi, Pairetto-Moggi ed altri ancora) che fa Prioreschi? Ovviamente sorvola…
Capo Q) Juventus-Udinese. Giraudo è stato condannato in abbreviato per questo capo d’imputazione, Foschetti assolto. Partita il 13.02, sorteggio 11.02, griglie arbitrali il 09.02 in notturna tra Bergamo e Moggi in diretta dall’utenza di casa Bergamo (vai tanto qui son sicuro – buon per te che Moggi ha salvato qualcosa -). Assistenti richiesti “alla carte” da Moggi al sodale Bergamo che gli risponde per le rime “se non è zuppa e pan bagnato, tanto per non dargli quello che vuole lui”. D’altronde da uno a cui “è stata messa la CAN in mano” che fai, non lo vuoi accontentare? “Tanto quando Bergamo dice che ha un padrone, ha te” dice la Fazi a Moggi e ciò lo racconta telefonicamente al suo amicone Bergamo. Aggiunge pressappoco “una cosa sono i rapporti istituzionali, un’altra è rendere conto a un solo padrone” ed è sempre la stessa Fazi che racconta a Bergamo il contenuto di due incontri a Roma e Torino avuto con Moggi. Avvocato Prioreschi, perché il suo cliente perdeva tempo ad incontrare la Fazi, una donna della quale il dr. Narducci non ha ancora capito che ruolo avesse (e quindi quale rendita avesse)?. L’aiuto, Avvocato: forse la Fazi era quella signora a cui bisognava sistemare il figlio con un contratto in FIGC prolungato sennò poteva far scoppiare un bubbone? Questo bubbone non doveva scoppiare perché c’erano due persone che grazie ad un loro dominus avevano ricoperto fino a quel momento un ruolo che aveva dato grande visibilità, ricchezza e soddisfazioni per cui non si poteva trascurare le rivendicazioni della Fazi? Chi sono le due persone? E il dominus lo sa, Avvocato?
Capo R) Siena-Messina. Contatti telefonici tra Moggi, Fabiani e Bertini su linee telefoniche riservate (aridaje), ammonizione dolose di Aronica e Coppola del Messina prossimo avversario della Juve (Moggi non guardava per il sottile nemmeno contro l’amico Messina, d’altra parte si era in piena fase in cui “anche quelli che ci davano adesso non ci danno più niente” per cui non si può andare per il sottile). Si rilevano contatti su linee riservate tra diversi sodali e si evidenzia che intorno al 07.02.2005 Moggi ha contatti ridotti con Bergamo. Il motivo è semplice, il designatore livornese ha terminato il credito telefonico per cui dovrà telefonare a Moggi “svizzero” con l’utenza fissa per ricevere i codici di ricarica. I commenti di Prioreschi? Non pervenuti.
Capo Z) Roma-Juventus 1-2. Arbitra Racalbuto, 4° uomo Gabriele, l’uomo che deve portare con sé durante la partita un’utenza sicura nel caso ci fosse bisogno. Giraudo e Gabriele assolto da tale imputazione nel rito abbreviato. Contatti su telefoni riservati Moggi-Racalbuto (era più forte di lui, non poteva stare senza) e la gara si segnala per una conversazione post-partita Carraro-Bergamo sulla falsariga di quella avuta prima di Inter-Juventus. Si assiste ad un violento sfogo del presidente federale che intravede nell’arbitraggio pro-juve di Racalbuto la volontà di favorire la vittoria della squadra di Moggi. Evidentemente Carraro ha subito pressioni dagli ambienti romani ma con “Torino non incassa mai nessuno”. La legga questa conversazione avvocato chissà che riesca a comprendere anche il significato di quella tra Carraro e Bergamo ante Inter-Juventus! Che dire: un’altra madre di tutte le intercettazioni con la quale, parole di Italo Cucci (!!!!!), Moggi si appresta a ridare i due scudetti alla Juventus……. Robe dell’altro mondo!
Chievo-Fiorentina, Fiorentina-Milan e Lecce-Parma. Moggi risponde in concorso per tali reati di frode in quanto alleato con i Della Valle (prima nemici poi, folgorati sulla via di Damasco, scendono a patti con il direttorissimo per salvarsi); d’altra parte, confida Mazzini a Giraudo che “perdere i Della Valle come pagatori per salvare quella testa di c***o di Lotito senza un soldo, non conviene”.
In dibattimento le difese hanno scomodato pure un luminare per dimostrare che la partita Lecce-Parma non fosse decisiva e quindi non era una priorità taroccarle. Nei fatti se la Fiorentina avesse vinto l’ultima gara contro il Brescia e il Parma non avesse vinto a Lecce e il Bologna non avesse vinto con la Sampdoria, la viola si sarebbe sicuramente salvata dalla serie B. E così successe nonostante le pretese combinazioni fantascientifiche delle difese avessero individuato in 7-8-9 partite potenzialmente influenti sulla salvezza dei viola.
Bergamo nelle intercettazioni aveva perentoriamente sentenziato: decisiva è la partita Lecce-Parma per salvare la squadra dei Della Valle e a chi si affida la cupola diretta da Moggi? Ma a Massimino, il presidente dell’Astrea come lo definiva Mazzini. Lecce-Parma termina 3-3, il Parma va allo spareggio contro il Bologna e lo affronterà con squadra decimata perché nella partita con i salentini si vedrà ammonire nell’ordine: Bolano, Bonera, Contini, Dalla Bona, Gilardino, Morfeo e Vignaroli. Contini sarà espulso, Morfeo verrà ammonito con un cartellino pervenuto a partita già terminata così come Gilardino ,che scoprì solo qualche giorno dopo di essere stato ammonito perché nessuno si era accorto di niente.
In relazione a tale gara, l’ex calciatore del Lecce Vignaroli, sentito come teste, affermava: “De Santis ci disse che questa partita non la potevamo vincere”. Il Parma non deve vincere ed il perché lo spiega Baraldi e riguarda il trasferimento di Di Vaio alla Juventus. Così recita il dr. Capuano in requisitoria: La cessione è una cessione per circa 27 miliardi di lire, questo è negli atti il contratto di Di Vaio, pagabili in 5 anni poiché in questo modo avrebbero violato le norme federali. Prevedono una prima tranche di 3 anni e poi, con una scrittura privata, anche attraverso quella che è una compartecipazione del 50% del calciatore Matteo Brighi si arriva a pagare per gli ulteriori 2 anni il prezzo globale del cartellino di Di Vaio, che rappresenta ribadisco i 27 miliardi. In quei due anni quindi balla una comproprietà di Brighi che viene falsamente valutata per circa il 50% per circa 10 miliardi e mezzo. Quando c’è poi da andare quindi a ratificare su una carta federale valida la compartecipazione di Brighi per quel prezzo, quindi l’acquisto del 50% da parte di Brighi a quel prezzo, ritorna ad andare a contrattare il teste Baraldi che rientra proprio nel giugno 2004, quando scade il biennio di compartecipazione tra Parma calcio e Juve del giocatore Brighi. “Bisognava formalizzare sui moduli della lega questa scrittura privata – questo è il teste Baraldi che riferisce – io telefonai a Giraudo… ”Viene letta la deposizione di Baraldi. Più avanti il teste Baraldi parlerà anche di minaccia ricevuta. Ecco perché può giocarsi lo spareggio il Parma con il Bologna del non allineato Gazzoni-Frascara e salvarsi la Fiorentina. D’altra parte come diceva Mazzini “i cavalli boni escono sempre”, “le nostre pedine funzionano sempre”. Hanno funzionato fino al maggio 2006 caro Innocenzo Mazzini, mica poco. Solo un diamante è per sempre.