
Originariamente Scritto da
caesarx
No, cambia il tipo di carcerazione perchè sono differenti i presupposti.
I presupposti per il fermo sono:
- Sussistenza di un quadro indiziario grave relativo alla commissione o al tentativo, da parte dell'indagato, di un reato per cui la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero la commissione di un delitto inerente le armi da guerra e gli esplosivi. Per i soggetti minori invece il fermo è ammissibile solo per i delitti non colposi per i quali può essere disposto l'arresto in flagranza di reato, a meno che la pena minima prevista per tale delitto non sia inferiore a due anni di reclusione.
- Fondato pericolo di fuga dell'indiziato, da ricercare nel concreto comportamento della persona indiziata. Il pericolo di fuga deve essere quindi reale e dimostrabile e non soggetto a interpretazioni.
- Soggetto gravemente indiziato di delitto, sulla persona gravano evidenti e palesi elementi in forza dei quali è possibile formulare un giudizio di elevata probabilità di commissione del delitto.
Mentre quelli per la custodia cautelare sono:
- sempre la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1 c.p.p.);
- la presenza di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).
Per esigenze cautelari si intende:
- il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale (art. 274 c. 1 c.p.p.);
- il rischio di fuga dell'imputato: l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274 c. 2 c.p.p.);
- il rischio di reiterazione del reato, ossia il sussistere del concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, ovvero - ipotesi assai più frequente - della stessa specie di quello per il quale si procede. In quest'ultimo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a quattro anni.
Ora, basta che ci sia una delle esigenze cautelari si può disporre la custodia cautelare.
In questo caso il giudice ha (secondo me giustamente) rilevato la mancanza del pericolo di fuga ma la possibilità concreta di inquinamento delle prove.
