Quote:
Scorporo e determinazione delle cifre di lista.
La cifra elettorale con cui le liste ammesse partecipano alla ripartizione proporzionale dei 155 seggi non è data dalla somma dei voti ottenuti nelle circoscrizioni. A livello circoscrizionale e in ambito nazionale i calcoli per i seggi proporzionali sono effettuati detraendo, per ciascuna lista, un certo numero di voti per orgnuno dei candidati eletti nei collegi uninominali collegati alla lista stessa.
Di norma la cifra da "scorporare" corrisponde, per ciascun collegio, al numero di voti ottenuti dal candidato giunto secondo nella competizione per il seggio uninominale, aumentato di una unità: viene cioè detratto il numero di voti strettamente necessari per vincere il seggio e non quello dei voti ottenuti effettivamente dal candidato eletto (art. 77, T.U. leggi elettorali).
Se l'eletto nel collegio uninominale è collegato a più liste, la detrazione è effettuata ripartendola fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse.
Riparto dei seggi fra le liste.
Il numero totale dei seggi che spettano a ciascuna delle liste ammesse
è stabilito a livello nazionale sulla base dei voti accreditati dopo aver effettuato lo "scorporo" e con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 83, T.U. leggi elettorali). La somma totale delle cifre elettorali di lista viene cioè divisa per 155, ottenendo il quoziente elettorale nazionale. A ciascuna lista sono assegnati i seggi corrispondenti al numero intero ottenuto dalla divisione fra la sua cifra elettorale e il quoziente nazionale. I seggi residui sono assegnati alle liste che, nelle divisioni precedenti, abbiano ottenuto i resti più elevati.