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  1. #11151
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Così, per consegnarla ai posteri:

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEI MINISTRI
    Voli di Stato, archiviazione per Berlusconi
    Il premier risultava indagato dalla Procura di Roma
    per abuso d'ufficio e peculato



    Silvio Berlusconi (Ap)ROMA - Il Tribunale dei ministri ha archiviato l'inchiesta sui cosiddetti voli di Stato nella quale risultava indagato dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio e peculato il premier, Silvio Berlusconi. Le indagini riguardavano alcuni voli avvenuti il 24, 25 e 31 maggio nonché il 1 giugno scorso sui quali erano presenti diversi ospiti del presidente del Consiglio trasportati a Villa Certosa, in Sardegna.

    MOTIVAZIONI - A chiedere l'archiviazione al Tribunale dei ministri era stata la stessa Procura di Roma nei mesi scorsi. Secondo quanto si legge nelle motivazioni dell'archiviazione per quanto riguarda la notizia di reato di abuso d'ufficio tale ipotesi «deve essere necessariamente esclusa per la mancanza del presupposto della violazione di norme di legge e di regolamento, essendo la materia interamente regolata da direttive della Presidenza del consiglio dei ministri». Analoga insussistenza per quanto riguarda l'ipotesi di peculato viene rilevata dal Tribunale dei Ministri: «Vanno condivise le argomentazioni esposte nella richiesta di archiviazione avanzata dal pm, non essendo emersi casi di trasporto di soggetti estranei alle delegazioni in assenza del presidente del consiglio dei ministri». Ovvero per il Tribunale i passeggeri non autorizzati erano comunque sempre in compagnia del premier. L'inchiesta si riferiva a voli di Stato atterrati all'aeroporto di Olbia, in occasione di feste a Villa Certosa, effettuati il 24, 25 e 31 maggio e il primo giugno 2008. A bordo degli aerei, oltre al premier, ospiti tra cui il cantante napoletano Mariano Apicella e alcune ragazze.

    20 ottobre 2009
    Ora rimane sul grammofono solo il disco della "ricattabilità"

  2. #11152
    abaper
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    Così, per consegnarla ai posteri:



    Ora rimane sul grammofono solo il disco della "ricattabilità"
    «deve essere necessariamente esclusa per la mancanza del presupposto della violazione di norme di legge e di regolamento, essendo la materia interamente regolata da direttive della Presidenza del consiglio dei ministri».
    manca la parte in cui spiega che le nuove norme sono state fatte da sto governo. con le norme dell'odiato prodi, mr. b. col cazzo che avrebbe potuto portare le sue puttane (pardon, escort) coi voli di stato.

  3. #11153
    Sbonk
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Intanti biscottone elettorale in Afghanistan... no ma gg alla democrazia

  4. #11154
    Il Nonno L'avatar di dualismo_2000
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    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da abaper Visualizza Messaggio
    manca la parte in cui spiega che le nuove norme sono state fatte da sto governo. con le norme dell'odiato prodi, mr. b. col cazzo che avrebbe potuto portare le sue puttane (pardon, escort) coi voli di stato.
    vererrimo.

  5. #11155
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Comunque...

    Ma norme o non norme, la cosa è totalmente irrilevante.
    Non ha avuto niente da ridire nemmeno la Corte dei Conti, quindi non c'è stato nemmeno danno erariale, unica freccia che certa gente ha da scoccare.

    Rosikprotlul

  6. #11156
    abaper
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    Comunque...

    Ma norme o non norme, la cosa è totalmente irrilevante.
    Non ha avuto niente da ridire nemmeno la Corte dei Conti, quindi non c'è stato nemmeno danno erariale, unica freccia che certa gente ha da scoccare.

    Rosikprotlul
    la corte dei conti controlla le irregolarità. se una cosa è decisa per legge, la corte si attacca

  7. #11157
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da abaper Visualizza Messaggio
    la corte dei conti controlla le irregolarità. se una cosa è decisa per legge, la corte si attacca
    Ese
    La legge consente le consulenze, ma siccome NON C'E' un protocollo che le definisca, ad OGNI consulenza assegnata hai la CdC addosso.

  8. #11158
    abaper
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    Ese
    La legge consente le consulenze, ma siccome NON C'E' un protocollo che le definisca, ad OGNI consulenza assegnata hai la CdC addosso.
    appunto. qui il protocollo esiste e dice "io sui voli di stato porto chi cazzo mi pare"
    la storia delle consulenze è diversa. li devi dimostrare che all'interno del tuo dicastero non esistano esperti in quella materia (cosa verissima perchè le assunzioni vengono fatte col qulo, ma difficilmente dimostrabile )

  9. #11159
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da abaper Visualizza Messaggio
    appunto. qui il protocollo esiste e dice "io sui voli di stato porto chi cazzo mi pare"
    Non mi risulta che prima non fosse così, al massimo avrà fatto una breve parentesi Prodi.
    Peraltro, giusto di facciata, visto che il costo del volo con a bordo una persona o dieci è uguale.

    E c'è anche un ufficio apposito che decide se assegnare il volo oppure no, non è che vai all'hangar e scegli l'aereo che si intona con la cravatta

  10. #11160
    abaper
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    Non mi risulta che prima non fosse così, al massimo avrà fatto una breve parentesi Prodi.
    Peraltro, giusto di facciata, visto che il costo del volo con a bordo una persona o dieci è uguale.

    E c'è anche un ufficio apposito che decide se assegnare il volo oppure no, non è che vai all'hangar e scegli l'aereo che si intona con la cravatta
    il presDelCons ha una flotta privata (come il presidente della repubblica). sono i ministri che devono adattarsi

  11. #11161

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    lulprotrosik, si scrive lulprotrosik

  12. #11162
    Il Nonno L'avatar di dualismo_2000
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    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Chiwaz Visualizza Messaggio
    Non mi risulta che prima non fosse così, al massimo avrà fatto una breve parentesi Prodi.
    Peraltro, giusto di facciata, visto che il costo del volo con a bordo una persona o dieci è uguale.
    In effetti le regole le cambiò prodi dopo che il ministro mastella portò il figlio all'autodromo di monza dove fece la premiazione.

    cosa per cui venne lapidato sui giornali.

    invece adesso che sugli aerei di stato ci si portano non già i figli, ma i menestrelli e le cortigiane, tutto è ok, e ci si becca pure i lulprotrosik se si eccepisce.


  13. #11163
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da dualismo_2000 Visualizza Messaggio
    In effetti le regole le cambiò prodi dopo che il ministro mastella portò il figlio all'autodromo di monza dove fece la premiazione.

    cosa per cui venne lapidato sui giornali.

    invece adesso che sugli aerei di stato ci si portano non già i figli, ma i menestrelli e le cortigiane, tutto è ok, e ci si becca pure i lulprotrosik se si eccepisce.

    Si eccepisce a livello legale.
    A livello morale ognuno tragga le proprie conclusioni.

  14. #11164
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Toh, Direttiva Prodi:

    DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Settembre 2007


    Disciplina del trasporto aereo di Stato.

    (GU n. 222 del 24-9-2007)

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 "Dei trattamento degli ex Presidenti della Repubblica";

    Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    Ritenuta la necessita' di meglio chiarire le finalita' e i criteri organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

    Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato;

    Emana

    la seguente direttiva:

    Art. 1.


    Trasporto aereo di Stato

    1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita' di cui al comma 3 per Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2.

    2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli specificamente e strettamente derivanti dall'espletamento delle funzioni proprie della carica.

    3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto esclusivamente per le finalita' di cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui all'art. 6 in favore delle seguenti Autorita':

    a) Presidente della Repubblica;

    b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    c) Presidente del Consiglio dei Ministri;

    d) Presidente della Corte costituzionale;

    e) ex Presidenti della Repubblica.

    3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

    a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell'art. 1;

    b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio.

    4. La disposizione di cui al comma 3 puo' trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

    Art. 2.


    Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

    1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e' disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo la possibilita' di assisterli adeguatamente.

    2. Puo' esser autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.

    Art. 3.


    Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

    1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistono condizioni straordinarie di grave disagio, connesse a situazioni di malattia, o calamita', oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.

    2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi' disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorita' estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali.

    Art. 4.


    Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza

    1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo di Stato puo' essere concesso per finalita' di sicurezza nei casi, con le modalita' e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell'interno ivi richiamate, e soltanto in caso di comprovata impossibilita' di garantire la sicurezza delle personalita' che usufruiscono del servizio con modalita' di trasporto alternative.

    Le ragioni sono verificate ai sensi dell'art. 7.

    Art. 5.


    Composizione delle delegazioni

    1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato e' consentito esclusivamente alle personalita' e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.

    Art. 6.


    Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

    1. Il trasporto aereo di Stato e', in ogni caso, concesso secondo criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previo riscontro dell'impossibilita' di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.

    2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.

    3. Le ulteriori valutazioni di priorita' sono effettuate, in relazione alla disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.

    Art. 7.


    Modalita' di presentazione delle richieste

    1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonche' con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della missione istituzionale.

    2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato.

    3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:

    almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi europei e per il continente americano;

    almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano le aree balcaniche;

    almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia;

    almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni.

    4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di scali tecnici, attestata dall'Ufficio voli di Stato.

    5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato per l'autorizzazione.

    6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte all'Aeronautica militare - che provvede direttamente alla loro trattazione - per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure gia' in uso.

    Art. 8.


    Organizzazione e strutture

    1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

    2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.

    3. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica militare.

    4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

    Art. 9.


    Attribuzione della qualifica di volo di Stato

    1.La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, e' attribuita con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.

    Roma, 21 settembre 2007

    Il Presidente: Prodi.
    e Direttiva Berlusconi:

    DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008 Disciplina del trasporto aereo di Stato. Gazzetta Ufficiale N. 196 del 22 Agosto 2008

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
    Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie"»;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001 « Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente « Disciplina del trasporto aereo di Stato»";
    Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007 e 28 gennaio 2008 concernenti « Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;
    Ritenuta la necessità di assicurare, mediante il trasporto aereo, il supporto necessario all'espletamento delle piu' elevate funzioni di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere, a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalità e dei criteri di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il piu' alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli aeromobili ad esso dedicati;
    Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato; E m a n a la seguente direttiva:
    Art. 1.
    Trasporto aereo di Stato
    1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere piu' efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.
    2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
    3. Il trasporto aereo di Stato è disposto, per le finalità di cui al comma 1, in favore delle seguenti Autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) ex Presidenti della Repubblica.
    4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali; b) non sono disponibili voli di linea nè altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.
    5. La disposizione di cui al comma 4 puo' trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.
    Art. 2.
    Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza
    1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente.
    2. Puo' essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.
    Art. 3.
    Trasporto aereo per finalità di sicurezza
    1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le competenze del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato puo' essere effettuato per finalità di sicurezza, nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative.
    Art. 4.
    Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato
    1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza. 2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi' disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonchè per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Art. 5.
    Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato
    1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7. 2. È consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale. 3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 è ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta.
    Art. 6.
    Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato
    1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento. 2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica. 3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.
    Art. 7.
    Modalità di presentazione delle richieste
    1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonchè con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
    2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato.
    3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi: a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'Unione europea; b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni; c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4 giorni; d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina; e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania.
    4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorità e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
    5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari per l'autorizzazione.
    6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'Aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure già in uso.
    Art. 8.
    Organizzazione
    1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonchè la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.
    2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.
    Art. 9.
    Aeromobili e strutture
    1. Il trasporto aereo di Stato è effettuato impiegando: a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture; b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa citato in premessa.
    2. In caso di indisponibilità degli aeromobili di cui al comma 1, è consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche intese fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni predette.
    3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.
    Art. 10.
    Attribuzione della qualifica di volo di Stato
    1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita ad aeromobili civili e militari con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.
    Art. 11.
    Abrogazioni
    1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia non compatibili con la presente direttiva e, in particolare: a) la direttiva 21 novembre 2000, « Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»; b) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, « Disciplina del trasporto aereo di Stato»; c) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007, « Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»; d) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2008, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa».
    Roma, 25 luglio 2008
    Il Presidente: Berlusconi
    Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 110
    trovate le differenze

  15. #11165
    Il Nonno L'avatar di dualismo_2000
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    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    La direttiva ricalca in gran parte le precedenti norme firmate da Romano Prodi con un’innovazione significativa. All’articolo 5, sebbene “in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione” si prevede l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma “accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale”. Nella direttiva riemergono anche vice ministri e sottosegretari, anche loro, però, invia del tutto eccezionale.
    insomma, ballerine di lap-dance, cantautori napoletani e giornalisti col vizio del gioco sarebbero accreditati a salire su i voli di stato in virtù di "esigenze protocollari e consuetudini, anche di carattere internazionale".
    A berlusco', metti il braccio così...

    tanto poi, alla fin della fiera, chi dà l'autorizzazione, alla fin della fiera. è il presidente del consiglio, quindi comunque c'ha raggione lui. :autolul:

    comunque è vero quello che dici, dal punto di vista legale/amministrativo nulla di illecito.
    moralmente, un po' le balle mi girano.
    Ultima modifica di dualismo_2000; 20-10-09 alle 15:48:42

  16. #11166
    PinHead81
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Un alla Carlucci

  17. #11167
    Chiwaz
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    che è accaduto?

  18. #11168
    PinHead81
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Carlucci: vortice di accuse

    Notizia del 20 ottobre 2009 - 16:00La portaborse in nero che le ha fatto causa? "Una ladra" sostiene l'onorevole. Che ci ha contattati per dire la sua. Salvo poi sbattere giù la cornetta appena le si fa qualche domanda

    di Giorgia CamandonaLa Carlucci si è arrabbiata. Perché tutti i giornali, compreso il nostro, hanno dato la notizia della sentenza di primo grado pronunciata a suo sfavore e che riguardava la posizione, in nero, di una sua ex portaborse. Per qualche motivo, forse perché ci eravamo già sentite in passato, l'onorevole ha scelto proprio la nostra testata per chiarire per la prima volta, pubblicamente, la sua posizione. Poi però si è infervorata e la telefonata si è conclusa bruscamente. Di spunti di riflessione, però, questa intervista ne offre parecchi. Dalla libertà di dare certe notizie quando queste riguardano i politici, alla libertà di un giornalista a cui non si dovrebbe dire cosa deve scrivere e cosa no. Ma ognuno poi dovrebbe trarre le proprie conclusioni in autonomia, quindi ecco i fatti.Voleva chiarire la questione della sentenza della sua portaborse…
    Sì, ma molto brevemente perché ci sono in corso due giudizi.
    Due?
    Sì, il mio ricorso contro la sentenza di primo grado, che quindi non è definitiva. Tant'è vero che io non sono stata obbligata ad alcun risarcimento. E il rinvio a giudizio di Celestina Soranna per furto. Nei miei confronti.
    Nei suoi confronti?
    Certo.
    Cioè lei, onorevole Carlucci, ha denunciato Celestina Soranna per furto?
    Sì, io l'ho denunciata per furto. E siccome la Procura della Repubblica non è che ti rinvia a giudizio se non ci sono le prove…
    Questa denuncia risale a prima della sentenza?
    Contestualmente. È una cosa contestuale, capisci? Per questo non dovevate pubblicare quella sentenza perché non è definitiva e comunque non si può dire più di questo sulle due vicende. C'è il mio ricorso e c'è il suo rinvio a giudizio per furto.
    Ma furto di cosa?
    Non posso dire niente perché la questione è ancora aperta. Non voglio interferire in nessun modo. Non voglio che i giudici siano influenzati né in un senso né nell'altro. Voi avete sbagliato a pubblicare la sentenza.
    L’abbiamo pubblicata noi, il Corriere della Sera e tutti i giornali del Paese
    Non dovevate dare la notizia, non doveva darla lei. Non è definitiva quella sentenza.
    Delle sentenze, anche se di primo grado, si può dare notizia. C’è ancora questa libertà
    Dovevate specificare meglio che non eravamo al terzo grado di giudizio ma solo al primo.
    Mi pareva chiarito.
    Dico semplicemente che dissento dal fatto che in questo Paese si possa dare notizia di atti che sono attualmente parte di un fascicolo che deve ancora essere esaminato dai giudici di appello. Questo non va bene.
    Ma guardi, anche quando la Franzoni è stata condannata in primo grado tutti i giornali hanno dato notizia della sentenza. Perché a lei, onorevole Carlucci, si dovrebbe riservare un trattamento diverso? Se poi uno vuole fare ricorso, come sta facendo lei, è libero di farlo
    E allora perché non hai scritto che la mia portaborse è stata rinviata a giudizio per furto?
    Perché la notizia mi giunge nuova, onorevole
    E sai perché? Perché chi fa gli articoli li fa sempre a senso unico in questo Paese. Se tu non ti limiti a s*******re una delle due parti in causa e basta, vedi bene che ci sono delle sfumature.
    Siamo qui a parlarne infatti
    Tu non credi che se la Procura della Repubblica di Roma l'ha rinviata a giudizio per furto, cambia l'ottica di tutta la questione? Non aggiungo altro.
    Quello che non mi è chiaro è la tempistica. Dopo la sentenza a suo sfavore lei ha denunciato la sua portaborse per furto? O prima della sentenza?
    No, non te la dico la tempistica. I dati sono questi: io ho fatto ricorso, lei è stata rinviata a giudizio. Non entro nei particolari. Entrambe le situazioni sono al vaglio dei giudici. La signora Celestina Soranna è stata denunciata per furto ai miei danni. Questo è quello che devi scrivere. Non bisogna dire niente altro.
    Per uscire da questa questione, nella nostra ultima chiacchierata telefonica eravamo rimasti d'accordo che lei ci avrebbe inviato la sua busta paga, che però non è mai arrivata
    Non sono cose che ti interessano, né a te né a nessuno dei tuoi lettori.
    Sa perché glielo chiedo, perché è stata lei a proporci di visionare insieme la sua busta paga, per capire quali erano le spese che deve sostenere un onorevole
    Comincia a chiedere a tutto l'universo mondo cosa guadagnano. A chi guadagna più di me e lavora meno di me.
    Sì ma ce lo ha proposto lei di inviarci per trasparenza i suoi dati
    Io sono la prima per attività in Parlamento e in Puglia, e sono i dati che lo confermano. Ho due segreterie, una in Puglia e una a Roma, quindi fai un po' i conti tu di quanto possono costare.
    E infatti eravamo rimaste proprio a questo discorso
    Non mi interessa questo discorso!
    Ma era proprio lei ad averlo tirato fuori per spiegarci le sue spese
    Clic…
    A questo punto l'onorevole ha interrotto la comunicazione buttando giù bruscamente la cornetta. E successivamente non ha più risposto al telefono.

  19. #11169
    Shogun Assoluto L'avatar di Gnappo_gheyz
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    TUTTI FANNULLONI GNE' GNE'
    \

  20. #11170
    Chiwaz
    ospite

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    Citazione Originariamente Scritto da Gnappo_gheyz Visualizza Messaggio
    TUTTI FANNULLONI GNE' GNE'
    \

  21. #11171
    Moloch
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    Citazione Originariamente Scritto da PinHead81 Visualizza Messaggio
    Carlucci: vortice di accuse

    /cut
    epic ownage

  22. #11172
    ale#12
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    A proposito di "onorevoli", ieri su metro c'era una commovente intervista all'eurodeputata Iva Zanicchi sui magri stipendi degli europarlamentari. Solo 5700 euro netti al mese più agevolazioni varie (e contributi per i portaborse), ma soprattutto 270 euro di rimborso spese per la trasferta che, poverina, non le bastano perchè una camera all'hilton viene 230 a notte (parole sue).

  23. #11173
    Banned L'avatar di Caesar86
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    link o non ci credo

  24. #11174
    Banned L'avatar di Troppo Recidivo
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    Citazione Originariamente Scritto da Minus habens Visualizza Messaggio
    La loro origine è indoeuropea, come specificato prima.

    E perchè noi invece siamo tutti ammucchiati qua, attaccati al nostro pianerottolo, a romperci i coghlioni a vicenda?


    Ho diversi amici rom, ci troviamo regolarmente a giocare a calcetto ogni settimana o a guardare qualche film, ci scambiamo molti dvd. Molti loro parenti girano ancora, la loro famiglia invece ha deciso di stabilirsi in paese, sono benvoluti, simpatici, disponibili, collaborativi, pagano tutte le tasse, insomma bravissime persone. Questo perchè dipende dalle persone, non dalla loro estrazione. Uno può realizzarsi ed essere una brava persona anche nel più difficile dei contesti. Tutto questo per dire che molti discorsi che ho letto qui dentro, qualunquisti e superficiali fino all'estremo, mi hanno lasciato perplesso. Come al solito generalizzate, siete spaventati dal diverso, come potete sperare di affrontare il mondo che c'è la fuori. Chissà che paura quando a 40 anni uscirete dalla casa dei genitori.
    Citazione Originariamente Scritto da Minus habens Visualizza Messaggio
    E dato tutto questo per assodato, solo il fatto che scegli di vivere in un contesto (nessuno ti costringe ad abitarci) e paghi tutto quello che DEVI pagare conseguentemente alla tua scelta, tutto questo fa automaticamente di te una BRAVA persona? Io continuo a pensare che è tanto facile sentirsi superiori al resto del mondo per una cazzata, se ne cerca continuamente il pretesto.
    Citazione Originariamente Scritto da Minus habens Visualizza Messaggio
    Il problema sociale esiste, io lo risolverei così, trasformando il nomadismo in ricchezza sia per loro che per le società in cui si muovono.
    Allora ragazzo mio.
    Qui la faccenda si fa seria, perche' pensavo che scherzassi.
    Invece tristemente devo ammettere che non lo facevi.
    Ora, io capisco che tu possa avere due amichetti zingari che ti passano la refurt... emm i dvd dei film piratati, e questo non lo nego.
    Ma alla gente normale, quella che si fa le sue dieci ore di lavoro al giorno, alle volte, e non molto di rado anche il sabato o la domenica per riusciere a pagare ste stracaxxo di tasse che il paese pretende, che devo pagare l'affitto e tutte le altre bollette che per una ragione a me oscura aumentano di dieci e ogni tanto calano di uno per ricominciare ad aumentare.
    Ecco il **** me lo faccio, e qualcosa porto a casa.
    Pero' perche' c'e' un pero'.

    Se vedo il comune che costruisce un campo nomadi spendendo soldi che sono anche miei in base al fatto che le imposte comunali le pago, e continua a spendere per portarci l'acqua e la luce (senza farli pagare agli abitanti del campo sempre), poi viene anche l'interrogazione per costruire prefabbricati da assegnarli, le scuole sono aggratis, non come un mio amico che per mandare il figlio al nido gli e' toccato fare le sette fatiche perche' prima di lui c'era tutto il marocco e parte della tunisia ( senza contare meta' cina) e pagare parecchio, in piu' ora gli vogliamo anche dare il lavoro.
    C'erto, tanto ce n'e' tanto di lavoro per operai generici, basta guardarsi attorno, e' pieno, e qui si parla di lavoro generico, perche' figurati se gli zingari hanno una qualche qualifica di specializzazione.
    Si una o due le hanno.
    Una per i traslochi di beni e l'altra per il metallo rosso che conduce.

    Io gli zingari saprei come accoglierli, pero' poi una pletora di gente che davanti dice le cose che dici tu, ma dietro non li vorrebbe per niente intorno a casa sua, si scandalizzerebbe.

  25. #11175
    Il Somax
    ospite

    Predefinito Riferimento: TITANIC (il transatlantico del BS)

    Citazione Originariamente Scritto da Caesar86 Visualizza Messaggio
    link o non ci credo
    Letta pure io l'altro giorno sul metro, però non credo ci siano sul sito gli archivi dei vecchi numeri ma solo quello corrente...

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